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Legge Regionale 5 luglio 1972, n. 24

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, ed alla legge regionale 17 agosto 1967, n. 15, concernente il Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali avversità atmosferiche e da eccezionali calamità naturali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Alla legge regionale 17 agosto 1967, n. 15, sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art. 1 bis - Ad integrazione delle provvidenze disposte dallo Stato, l’Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere a favore degli operatori agricoli di cui al precedente articolo 1, che abbiano subito, per effetto di eccezionali calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, perdite superiori al 30 per cento per colture danneggiate, una sovvenzione nella misura massima di lire 60.000 per ettaro.
Ai fini della liquidazione della sovvenzione, gli operatori agricoli interessati debbono corredare la domanda, di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, soltanto della planimetria del fondo, completa di tutti i dati catastali”.
“Art. 2 bis - I prestiti di cui al precedente articolo 2, sono estesi a tutti gli operatori agricoli che abbiano subito, per effetto di eccezionali calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, perdite superiori al 30 per cento per coltura danneggiata.
I prestiti concessi a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, cui si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione, secondo le norme stabilite dall’articolo 4 della legge regionale 19 novembre 1970, n. 34.
Per la prestazione di detta garanzia verrà utilizzato il Fondo di cui al medesimo articolo 4”.


Art.2
La garanzia sussidiaria di cui all’articolo precedente si intende estesa anche ai prestiti concessi dal Ministero dell’Agricoltura e foreste, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, limitatamente a quelli non assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo 10 della precitata legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art.3
Gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, saranno trasmessi, con i relativi importi, a cura degli Ispettorati dell’agricoltura ai Comuni che provvederanno alla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Art.4
Alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, è aggiunto il seguente articolo:
“art. 4 bis - Gli Ispettorati dell’agricoltura, in conformità alle direttive di volta in volta impartite dall’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste, possono avvalersi sia per l’accertamento dei danni, sia per la istruttoria delle domande di prestiti, contributi e sovvenzioni, sia per la stessa erogazione delle provvidenze concesse, dell’Ente di sviluppo e delle Commissioni comunali per l’agricoltura”.


NORMA TRANSITORIA
Art.5
L’Assessorato regionale alle finanze, artigianato e cooperazione è autorizzato a concedere alle cantine sociali cooperative, a valere sulle disponibilità del Fondo istituito con la legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, un contributo straordinario sulle spese di gestione sostenute nell’anno 1972.
Le provvidenze di cui agli articoli precedenti verranno concesse anche per i danni verificatisi nell’annata agraria 1971- 1972.


Art.6
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972.

Spano