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Legge Regionale 11 gennaio 1973, n. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato, e comunque non oltre il 31 marzo 1973, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare i tre dodicesimi dell’importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l’anno finanziario 1972.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 gennaio 1973.

Giagu de Martini