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Legge Regionale 23 marzo 1973, n. 4

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 29.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le norme di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle di applicazione, di attuazione, di modificazione e di integrazione della legge stessa sono applicate in favore dei dipendenti dell’Amministrazione regionale che hanno titolo a fruire dei benefici previsti dalle norme stesse.
In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi delle norme predette viene soppresso un eguale numero di posti di qualifica iniziale.


Art.2
Nella tabella prima allegata alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, la parte concernente la carriera esecutiva è sostituita dalla seguente:
TABELLA RISTRUTTURATA
Carriera esecutiva:
a) Archivisti.
Archivista superiore
Archivista capo
posti complessivi 100.

I Archivista
Archivista
Applicato
Applicato aggiunto
posti complessivi 224.
Totale dei posti di archivista, 324.

b) Stenodattilografi.
Stenodattilografo superiore
Stenodattilografo capo
posti complessivi 4.
1º Stenodattilografo
Stenodattilografo
Stenodattilografo aggiunto
vice Stenodattilografo
posti complessivi 9.
Totale dei posti di stenodattilografo, 13.

Carriera esecutiva:
c) Dattilografi.
Dattilografo superiore
Dattilografo capo
posti complessivi 29.
1º Dattilografo oppure
Dattilografo
Dattilografo aggiunto
vice Dattilografo
posti complessivi 65.
Totale dei posti di dattilografo, 94.


Art.3
In corrispondenza dei nuovi novantaquattro posti di dattilografo istituiti col punto c) dell’articolo precedente, sono messi ad esaurimento altrettanti posti di qualifica iniziale nella carriera degli archivisti di cui al punto a) dello stesso articolo.
L’assorbimento dei novantaquattro posti della carriera degli archivisti messi ad esaurimento ai sensi del precedente comma si effettua in occasione della cessazione dal servizio, per qualunque causa, di impiegati inquadrati nella carriera stessa. Ultimato l’assorbimento predetto, in deroga alla disposizione sancita dal secondo comma dell’articolo 1 della presente legge, in correlazione ad eventuali ulteriori posti lasciati liberi da personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si procede alla soppressione di posti di qualifica iniziale.


Art.4
I posti della carriera dei dattilografi di nuova istituzione saranno ricoperti mediante pubblici concorsi per esami, da indirsi, per numero quaranta posti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per i rimanenti, annualmente, nei limiti dei posti della carriera degli archivisti riassorbiti a norma del secondo comma del precedente articolo tre.

Art.5
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge faranno carico ai capitoli 11112, 11116, 11122 e 11183 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1973.
Per le spese di cui al comma precedente, valutate, per l’anno finanziario 1973 in lire 46.500.000, si farà fronte con un corrispondente prelevamento dal capitolo 17904 - fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1972.
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con apposito decreto le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1973.
Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall’attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1973, valutate in lire 122.500.000, farà fronte con l’aumento del gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.


Art.6
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari addì 23 marzo 1973.

Giagu de Martini