Legge Regionale 23 marzo 1973, n. 4
Modifiche alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 29.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi delle norme predette viene soppresso un eguale numero di posti di qualifica iniziale.
Art.2
TABELLA RISTRUTTURATA
Carriera esecutiva:
a) Archivisti.
Archivista superiore
Archivista capo
posti complessivi 100.
I Archivista
Archivista
Applicato
Applicato aggiunto
posti complessivi 224.
Totale dei posti di archivista, 324.
b) Stenodattilografi.
Stenodattilografo superiore
Stenodattilografo capo
posti complessivi 4.
1º Stenodattilografo
Stenodattilografo
Stenodattilografo aggiunto
vice Stenodattilografo
posti complessivi 9.
Totale dei posti di stenodattilografo, 13.
Carriera esecutiva:
c) Dattilografi.
Dattilografo superiore
Dattilografo capo
posti complessivi 29.
1º Dattilografo oppure
Dattilografo
Dattilografo aggiunto
vice Dattilografo
posti complessivi 65.
Totale dei posti di dattilografo, 94.
Art.3
L’assorbimento dei novantaquattro posti della carriera degli archivisti messi ad esaurimento ai sensi del precedente comma si effettua in occasione della cessazione dal servizio, per qualunque causa, di impiegati inquadrati nella carriera stessa. Ultimato l’assorbimento predetto, in deroga alla disposizione sancita dal secondo comma dell’articolo 1 della presente legge, in correlazione ad eventuali ulteriori posti lasciati liberi da personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si procede alla soppressione di posti di qualifica iniziale.
Art.4
Art.5
Per le spese di cui al comma precedente, valutate, per l’anno finanziario 1973 in lire 46.500.000, si farà fronte con un corrispondente prelevamento dal capitolo 17904 - fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1972.
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con apposito decreto le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1973.
Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall’attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1973, valutate in lire 122.500.000, farà fronte con l’aumento del gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.
Art.6
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari addì 23 marzo 1973.
Giagu de Martini