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Legge Regionale 27 aprile 1973, n. 5

Approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1973.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1973, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
E’ approvato in lire 123.585.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1973.

Art.3
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1973, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art.4
Per gli effetti di cui all’articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art.5
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.6
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.

Art.7
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 17902 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art.8
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 17903 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art.9
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 5.

Art.10
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.11
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art.12
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 15410 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21129 dello stato di previsione dell’entrata, dell’importo dei ricuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di somme erogate sul predetto capitolo di spesa.

Art.13
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con lo Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli 13402, 13411, 13412, 13413, 13414, 13415, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 23426, 23427 e 23428 conseguenti ai provvedimenti di esecuzione della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26.

Art.14
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, ecologia, informazione, di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme di volta in volta occorrenti dal fondo da ripartire di cui al capitolo 25308 dello stato di previsione della spesa ai vari capitoli compresi nel titolo II, sezione n. 5, rubrica n. 3, dello stesso stato di previsione.

Art.15
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici e ai trasporti di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme di volta in volta occorrenti dal fondo da ripartire di cui al capitolo 26514 dello stato di previsione della spesa ai vari capitoli attinenti all’esecuzione delle opere pubbliche d’interesse regionale e di interesse degli enti locali previste dalle leggi regionali 9 marzo 1950, n. 12, 8 maggio 1951, n. 5, e 13 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.16
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 26901 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21120 dello stato di previsione dell’entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla Regione per l’attuazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell’isola, da riversare nella contabilità speciale di cui all’articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art.17
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici e trasporti di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 24514 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21144 dello stato di previsione dell’entrata, della quota devoluta alla Regione degli stanziamenti autorizzati per la concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo II del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.

Art.18
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 17906 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21146 dello Stato di previsione dell’entrata, dalla somma spettante alla Regione dell’ammontare dello speciale fondo per gli asili - nido, di cui all’articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è altresì autorizzato a disporre, con i provvedimenti di cui al comma precedente o con separati decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa - rispettivamente per i due diversi tipi di contributi previsti dal quarto comma dell’articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e il trasferimento ad essi, secondo il piano regionale degli asili - nido delle somme iscritte al suddetto capitolo 17906 dello stesso stato di previsione.
Nelle more dell’emanazione delle norme legislative regionali di cui agli articoli 1, ultimo comma, e 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, le somme iscritte al capitolo 17906 dello stato di previsione della spesa non potuta trasferire nel corso dell’anno finanziario agli appositi capitoli previsti dal comma precedente, sono conservate in conto residui per essere successivamente regolate - una volta emanate le norme suddette - a termini dell’articolo 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.


Art.19
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 27902 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dal capitolo 21143 dello stato di previsione dell’entrata, della quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica a termini dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti per materia di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è altresì autorizzato a disporre, con i provvedimenti di cui al comma precedente o con separati decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e il trasferimento ad essi od a capitoli già esistenti, secondo le indicazioni del programma economico nazionale e sulla base dei criteri annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, delle somme iscritte al suddetto capitolo 27902 dello stesso stato di previsione.


Art.20
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore alla rinascita, bilancio urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento ai vari capitoli del bilancio, in una o più soluzioni, dal fondo da ripartire di cui al capitolo 17907 dello stato di previsione della spesa, delle somme inerenti all’assoluzione dell’imposta sul valore aggiunto relativa a pagamenti in conto di impegni assunti negli esercizi decorsi, nonché a pagamenti in conto di impegni assunti - con imputazione di residui - nell’esercizio in corso e fino alla data di pubblicazione della presente legge, alla quale non sia possibile far fronte con le somme da conservarsi in conto residui ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.
Il suddetto capitolo 17907 dello stato di previsione della spesa s’intende iscritto nell’elenco n. 1, annesso alla presente legge. La quota dello stanziamento di tale capitolo non trasferita al termine dell’anno finanziario è portata in economia; essa può essere però nuovamente portata, in una o più soluzioni, nel conto della competenza degli esercizi successivi, in aumento dello stanziamento corrispondente, nei modi stabiliti dall’articolo 7, ultimo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.


Art.21
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, di concerto con lo Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi - in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 6, in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.
Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.


Art.22
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1973.

Art.23
E’ approvato il bilancio annuale di previsione della Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’esercizio finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1973, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell’articolo 8 dello Statuto della Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di L. 1.200.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 aprile 1973

Giagu de Martini