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Legge Regionale 25 giugno 1973, n. 13

Norme modificative della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, concernente “Norme relative all’organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell’agricoltura e delle foreste, nonchè alla opzione dei dipendenti statali in posizione di comando, in servizio negli uffici stessi”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il punto primo del quarto comma dell’articolo 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, è sostituito dal seguente:
“Il personale di ruolo degli uffici e servizi periferici regionali dell’agricoltura e foreste nonchè il personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali è assunto nei ruoli allegati alla presente legge con l’anzianità posseduta alla data di assunzione nei ruoli medesimi e con la qualifica alla stessa data rivestita, quando essa sia stata conseguita in applicazione delle norme vigenti, per la progressione nella carriera del personale statale, al 31 maggio 1970.
Quando la qualifica rivestita alla data di assunzione nei ruoli sia stata conseguita in applicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il personale di cui al precedente comma è assunto nei ruoli con la qualifica rivestita al 31 maggio 1970.
Qualora gli impiegati di ruolo rivestano una qualifica non prevista nelle tabelle allegate alla presente legge, sono inquadrati in carriera e qualifica corrispondenti a quella di appartenenza nell’Amministrazione statale”.


Art.2
All’articolo 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, è aggiunto il seguente ultimo comma:
“In applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo, ispettore capo forestale, esperto principale, coadiutore forestale principale, direttore di divisione, segretario contabile principale, archivista capo, commesso capo, agente tecnico superiore e capo operaio, potranno essere conferite, ove occorra, anche in soprannumero.
Le qualifiche conferite in soprannumero saranno riassorbite in occasione delle normali vacanze”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 25 giugno 1973

Giagu de Martini