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Legge Regionale 31 ottobre 1973, n. 20

Provvidenze per favorire l’incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le Leggi regionali 7 febbraio 1951, n. 1, 2 luglio 1958, n. 11, e 10 luglio 1964, n. 14, sono abrogate.

Art.2
Allo scopo di favorire ed incoraggiare l’incremento della produzione foraggera in Sardegna e di indirizzare le aziende pastorali ed agro - pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva, in armonia con le finalità perseguite e nel quadro degli interventi straordinari previsti a favore del settore agro - pastorale dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811, e dalla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, singoli o associati in cooperative per la conduzione aziendale, buoni per l’acquisto delle sementi selezionate necessari per l’impianto di colture destinate alla produzione foraggera, e per l’acquisto di fertilizzanti per un valore di lire 10.000 per i singoli e di lire 15.000 per le cooperative, per ogni ettaro investito a coltura foraggera.

Art.3
Sono escluse dalla concessione di cui all’articolo 2:
a) le superfici inferiori ad un ettaro se trattasi di impianti di erbai annuali o intercalari;
b) le superfici inferiori a mezzo ettaro se trattasi di impianti di prati artificiali poliennali e di coltivazioni destinate alla produzione di sementi foraggere.


Art.4
Ai singoli titolari di azienda, le provvidenze di cui al precedente articolo 2 sono concesse per un massimo di 15 ettari.

Art.5
Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i titolari di azienda agricola i quali presentino congiuntamente unica domanda per terreni finitimi costituenti unico corpo aziendale.

Art.6
Le provvidenze della presente legge non sono cumulabili con altre analoghe previste da leggi statali o regionali.

Art.7
Per ottenere le provvidenze della presente legge gli interessati presentano domanda al Sindaco del Comune dove è ubicata l’azienda, su apposito modulo predisposto dall’Assessorato regionale alla agricoltura e foreste.
Previa deliberazione del Comitato comunale dell’agricoltura, il Sindaco rilascia apposito buono di prelevamento delle sementi e dei fertilizzanti, da utilizzarsi presso ditte regolarmente autorizzate ed iscritte alla Camera di Commercio.
Le forniture saranno pagate alle ditte interessate con ordinativi di pagamento degli Ispettorati ripartimentali della agricoltura, su presentazione di fatture corredate dei buoni di prelevamento debitamente firmati dai beneficiari per l’avvenuto acquisto.


Art.8
L’elenco degli ammessi ai benefici della presente legge deve essere pubblicato immediatamente dopo la deliberazione del Comitato comunale dell’agricoltura ed affisso per la durata di dieci giorni consecutivi nell’Albo pretorio comunale.
Avverso le decisioni del Comitato comunale dell’agricoltura è ammesso ricorso all’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, da presentarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi. L’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, decide sui ricorsi entro quindici giorni.


Art.9
Le procedure per l’attuazione della presente legge, compresi i controlli relativi alla regolare distribuzione dei buoni e all’impiego delle sementi e dei fertilizzanti, saranno disciplinati da apposito regolamento da emanarsi, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.

Art.10
’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, predispone annualmente un programma di interventi rivolto ad intensificare ed estendere la coltura delle foraggere in tutte le zone del territorio regionale.
Il programma di cui al comma precedente ripartisce i fondi fra gli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, fissa i criteri in base ai quali tali fondi devono essere assegnati ai vari Comuni, nonché le direttive alle quali devono attenersi i Comitati comunali dell’agricoltura nell’esaminare ed accogliere le domande.


Art.11
L’Assessore regionale all’agricoltura e foreste provvede ad accreditare di volta in volta a favore dei Capi degli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura competenti per territorio, le somme necessarie per l’emissione degli ordinativi di pagamento di cui al precedente articolo 7 nella misura non superiore a lire 100.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 è istituito il seguente capitolo 26688 bis “Contributi ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, singoli o associati in cooperativa, per l’acquisto delle sementi selezionate o necessarie per l’impianto di colture destinate alla produzione foraggera e per l’acquisto di fertilizzanti“.
A favore del predetto capitolo 26688 bis è stornata la somma di lire 300.000.000 dal capitolo 17904 “Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative“ dello stesso stato di previsione.
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge - valutate in lire 300.000.000 annue - fanno carico al capitolo 26688 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi fino al 1977.


Art.12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 31 ottobre 1973.

Giagu de Martini