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Legge Regionale 5 dicembre 1973, n. 36

Opzione del personale dipendente dello Stato in posizione di comando presso l’Ispettorato compartimentale dell’Agricoltura e presso l’Osservatorio fitopatologico della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 669 il personale dell’Ispettorato compartimentale dell’agricoltura e dell’Osservatorio fitopatologico, attualmente in posizione di comando presso l’Amministrazione regionale, può chiedere il passaggio alle dipendenze della Amministrazione stessa.
Al personale predetto sono estese ed applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, comprese le relative norme transitorie, in quanto applicabili, e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dalla presente legge.


Art.2

Ai fini dell’applicazione della presente legge, le date del 15 marzo 1971 e del 16 marzo 1971, indicate all’articolo 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, si intendono sostituite con la data del 5 dicembre 1972.
Il termine di tre mesi per la presentazione delle domande di opzione, stabilito dall’articolo 10 della legge regionale predetta, è ridotto a 45 giorni.


Art.3
Le tabelle organiche prima, terza, quinta e sesta, annesse alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, sono sostituite dalle tabelle indicate nell’allegato A della presente legge.

Art.4
La lettera a) del primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, è modificata come segue:
“dai Capi degli Ispettorati agrari compartimentale, dipartimentali e dal Capo dell’Osservatorio fitopatologico”.


Norme transitorie
Art.5
Al personale passato nei ruoli regionali ai sensi della presente legge e limitatamente alla prima attuazione di questa, le promozioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, e successive modificazioni, sono conferite nei limiti delle tabelle prima, terza quinta e sesta indicate nell’allegato B e riservate a detto personale, con decorrenza 5 dicembre 1972.

Art.6
Con decorrenza 5 dicembre 1972, al personale di cui alla presente legge competono le indennità di trasferta previste dall’articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.

Art.7
Il personale impiegatizio, che alla data del 5 dicembre 1972 presti lodevole ininterrotto servizio da almeno due anni presso l’Ispettorato compartimentale dell’agricoltura, in qualità di cottimista, nonchè quello in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, per le esigenze della legge 27 novembre 1956, n. 1367, se in possesso dei predetti requisiti, può a domanda essere nominato impiegato avventizio sulla base delle mansioni effettivamente esercitate e purchè in possesso del prescritto titolo di studio.
Al personale stesso compete il trattamento economico della qualifica iniziale del personale di ruolo delle corrispondenti carriere.
Il personale di cui sopra verrà inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità, nei ruoli organici degli impiegati degli uffici e servizi periferici regionali dell’agricoltura e delle foreste, con la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiegato avventizio.
I concorrenti dichiarati idonei conseguiranno la nomina in ruolo. Essi occuperanno secondo l’ordine di graduatoria i posti liberi in organico.
Qualora i posti degli organici non fossero sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni del comma precedente, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.
I concorsi interni di idoneità previsti dal terzo comma per l’inquadramento del personale nominato impiegato avventizio sono indetti, una volta tanto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.


Art.8
Le spese per l’attuazione della presente legge faranno carico ai capitoli 16109, 16110, 16111, 16112, 16114, 16115 e 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell’Assessore competente al bilancio, saranno stornate a favore di detti capitoli le somme disponibili al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sui capitoli 16117, 16118, 16119, 16120, 16121, 16122 e 16123.
A favore dei capitoli 16111, 16112 e 16114 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio 1973 sono stornate, dal capitolo 17904 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative - rispettivamente le somme di lire 5 milioni, lire 500.000 e lire 10.000.000.
Alla maggiore spesa per l’anno 1974 e per gli anni successivi, valutata in ulteriore complessive lire 15.500.000 si farà fronte con l’utilizzo di una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivante dal loro naturale incremento.


Art.9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1973.

Giagu de Martini