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Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, recante norme per l’attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale ed approvazione del piano stesso ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 ottobre 1969, n. 811.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ approvato il Piano di intervento nelle zone a prevalente economia pastorale di cui all’articolo 1 della legge 30 ottobre 1969, n. 811, e per la parte relativa al settore agro - pastorale, alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25.
Il piano allegato costituisce parte integrante della presente legge.
I criteri e i modi di utilizzazione degli stanziamenti le modalità e le procedure di definizione e di approvazione degli interventi e le direttive alle quali gli stessi debbono conformarsi, sono quelli stabiliti nel Piano stesso.
Le norme della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, in contrasto con il Piano si intendono abrogate.


Art.2
L’articolo 5 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, è sostituito dal seguente:
“La Giunta regionale, nella relazione annuale di cui al secondo comma del precedente articolo, riferirà sullo stato di attuazione del Piano e presenterà una relazione previsionale sui programmi relativi agli anni successivi”.


Art.3
L’ultimo comma dell’articolo 14 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, è abrogato.

Art.4
Gli usi civici gravanti su terreni comunali nei quali si debbono eseguire opere di trasformazione fondiaria di pubblica utilità possono essere dichiarati totalmente o parzialmente estinti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Consiglio comunale interessato che si pronuncia con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.5
Al fine di favorire l’incremento della produzione di carne bovina in Sardegna, la misura massima del contributo previsto dall’articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1965, n. 16, a quintale di peso vivo per i vitelli o vitelloni dell’età minima di nove mesi e dell’età massima di venti mesi che vengono presentati in buono stato di ingrassamento ai raduni appositamente organizzati, è elevata da lire 5.000 a lire 12.000.
L’Assessore al bilancio e alla rinascita autorizzerà, con proprio decreto, di concerto con l’Assessore all’agricoltura e foreste, il trasferimento di una somma non superiore a lire 300.000.000 per ogni esercizio finanziario, dal capitolo 26683 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 al cap. 26666 dello stato di previsione ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


Art.6
La Sezione speciale dell’Ente di sviluppo che attuerà gli interventi di cui al precedente articolo 1 ha sede in Nuoro.

Art.7
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 dicembre 1973

Giagu de Martini