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Legge Regionale 3 giugno 1974, n. 10

Concessione di contributi annuali in favore degli Enti provinciali per il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni pro-loco.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di consentire il regolare svolgimento della attività di istituto degli organismi sardi che operano nel settore del turismo, l’Amministrazione regionale, fino a quando non verrà emanata una apposita legge che dia un organico assetto al turismo in Sardegna ed una conseguente ristrutturazione dell’organizzazione pubblica relativa, è autorizzata a concedere contributi finanziari, anche a titolo d’integrazione e sostituzione dei soppressi finanziamenti statali, a favore degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle Associazioni pro-loco.

Art.2
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l’anno 1974, è istituito il capitolo 16810 così denominato: “Contributi agli Enti provinciali per il turismo, alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni pro - loco per consentire il regolare svolgimento delle attività d’istituto”.
A favore del capitolo 16810 è stornata la somma di L. 400.000.000 dal capitolo 17904 relativo a “Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative”.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 16810 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 3 giugno 1974

Del Rio