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Legge Regionale 4 febbraio 1975, n. 5

Norme di attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l’estinzione dei debiti degli Enti mutualistici nei confronti degli Enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e lo avvio della riforma sanitaria.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria e della legge di approvazione del Piano regionale ospedaliero è fatto divieto agli Enti ospedalieri:
a) di istituire nuove divisioni, sezioni e servizi quando questi non rispondano a specifiche, inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possano essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati, non rispondano ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca;
b) di aumentare gli organici e di assumere, anche temporaneamente, nuovo personale in eccedenza alle vigenti piante organiche, salva la sostituzione del personale cessato da servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo altresì il caso della istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per le riconosciute, inderogabili esigenze di cui alla lettera a);
c) di deliberare - senza l’autorizzazione della Giunta regionale - acquisti di attrezzature che comportino l’espletamento di fatto di un nuovo servizio di diagnosi o di cura;
d) di deliberare - senza l’autorizzazione della Giunta regionale - la stipula di nuove convenzioni con le Università ovvero la modifica di quelle in vigore che comportino l’espletamento di fatto un nuovo servizio di diagnosi o di cura.


Art.2
L’istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi da parte degli enti ospedalieri è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
L’autorizzazione è concessa con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità.
Gli Enti ospedalieri che intendano istituire nuove divisioni, sezioni o servizi devono inoltrare all’Assessore all’igiene e sanità la relativa istanza, corredata dell’apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.
La deliberazione del Consiglio di amministrazione, oltre che comprovare la sussistenza delle condizioni previste dalla lettera a) del precedente articolo 1, dovrà indicare:
1) i locali e le attrezzature relativi al funzionamento dei nuovi presidii;
2) la dotazione organica del personale occorrente;
3) le spese di impianto e l’analisi del costo presunto di esercizio annuo.
All’atto deliberativo di cui al precedente comma dovrà altresì essere allegata:
a) copia della relazione del Direttore sanitario o del Sovrintendente sanitario che comprovi la necessità e la rispondenza del nuovo presidio a specifiche, inderogabili esigenze assistenziali;
b) copia del parere del Consiglio dei sanitari o del Collegio sanitario centrale;
c) copia del documento attestante l’avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nel caso di cliniche o di istituti universitari convenzionati l’istanza di cui al terzo comma dovrà essere ulteriormente integrata con l’apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università che comprovi l’esistenza di imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.


Art.3
L’aumento degli organici degli Enti ospedalieri di cui all’articolo 1, lettera b), è subordinato alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
L’autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con la deliberazione della Giunta regionale che autorizza la istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi, nei limiti degli organici minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.


Art.4
La trasformazione di posti nell’ambito delle dotazioni organiche degli Enti ospedalieri è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
L’autorizzazione può essere concessa quando la trasformazione di posti risponda a specifiche inderogabili esigenze di assistenza o di funzionalità dell’Ente.
L’autorizzazione alla trasformazione di posti è concessa con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità.
Gli Enti ospedalieri che intendono procedere alla trasformazione di cui al primo comma devono inoltrare all’Assessore all’igiene e sanità istanza corredata di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione la quale, oltrechè comprovare la rispondenza della trasformazione richiesta a specifiche, inderogabili esigenze di assistenza o di funzionalità dell’Ente, dovrà indicare:
1) la dotazione organica complessiva;
2) la dotazione organica per i posti da trasformare;
3) i costi connessi alla trasformazione;
4) le variazioni che si verificano nel tempo minimo di assistenza all’ammalato, ove trattasi di personale sanitario ausiliario.
La deliberazione di cui al precedente comma dovrà essere inoltre corredata del parere del Consiglio dei sanitari o del Consiglio sanitario centrale, ove trattasi di servizi igienico - organizzativi e di diagnosi e cura, e del documento attestante l’avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


Art.5
Fino all’entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero non possono essere adottati se non per comprovati motivi e per necessità assolutamente indifferibili, provvedimenti degli Enti ospedalieri e degli Enti territoriali concernenti le opere di costruzione, di ampliamento o di trasformazione di ospedali, salva la normale manutenzione.
I provvedimenti degli Enti ospedalieri e degli Enti territoriali concernenti opere di costruzione, ampliamento o trasformazione di ospedali sono assoggettati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
Gli Enti che intendano adottare provvedimenti concernenti le opere di cui al presente articolo devono inoltrare istanza all’Assessore all’igiene e sanità.
L’istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata:
1) della deliberazione del Consiglio dell’Ente che comprovi i motivi che rendono nocessario il provvedimento e che ne giustificano l’adozione d’urgenza prima dell’attuazione del piano regionale ospedaliero e che indichi il relativo piano tecnico - finanziario;
2) della copia del progetto di massima dell’opera.


Art.6
A far data dell’8 luglio 1974 ai membri di organi di amministrazione ed ai dipendenti di Enti ospedalieri chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici di concorsi per l’assunzione del personale presso gli Enti ospedalieri e di altre Commissioni consultive nominate dalla stessa Amministrazione non spetta alcun compenso, salvo l’indennità di missione in quanto dovuta.
Sono fatti salvi i diritti ai compensi per i membri di organi di amministrazione e per i dipendenti di Enti ospedalieri chiamati a far parte delle Commissioni di cui al precedente comma in data anteriore all’8 luglio 1974, ancorché gli adempimenti connessi alla chiamata siano assolti posteriormente all’8 luglio 1974.
A far data dall’8 luglio 1974 i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, che non siano membri di organi di amministrazione nè dipendenti di Enti ospedalieri, devono essere contenuti nel limite massimo previsto dalle norme di legge vigenti per i dipendenti regionali.
L’indennità di missione, in quanto dovuta, deve essere contenuta nel limite massimo determinato dalle norme di legge vigenti per i dipendenti regionali della carriera direttiva.


Art.7
Fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria e della legge di approvazione del Piano regionale ospedaliero è fatto divieto agli Enti ospedalieri di procedere ad alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio nonchè alla costituzione di diritti reali sui medesimi, salva la deroga di cui al terzo comma del presente articolo.
Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data dell’8 luglio 1974.
La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione adottata su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, la deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo quando l’Ente ospedaliero dimostri la necessità del ricorso alla alienazione di beni immobili o di titoli appartenenti al proprio patrimonio o alla costituzione di diritti reali sui medesimi per il reperimento di fondi da destinare al finanziamento di opere di costruzione, ampliamento o trasformazione in corso, per le quali non sia possibile provvedere con altre forme di finanziamento.
Gli Enti ospedalieri che intendano avvalersi della deroga di cui al precedente comma devono inoltrare istanza all’Assessorato all’igiene e sanità.
L’istanza deve essere corredata della apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione comprovante:
1) la necessità dell’operazione patrimoniale per la quale si richiede l’autorizzazione;
2) la destinazione dei relativi proventi al finanziamento di opere di costruzione, ampliamento o trasformazione in corso, che siano state autorizzate;
3) la impossibilità del ricorso ad altre forme di finanziamento per il medesimo scopo.


Art.8
Le autorizzazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono concesse dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

Art.9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 febbraio 1975.

Del Rio