Legge Regionale 18 aprile 1975, n. 22
Istituzione e funzionamento del Fondo per l’edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull’edilizia residenziale pubblica.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
CAPO I
(Istituzione e funzionamento del Fondo)
Art.1
Art.2
a) la concessione ai Comuni di anticipazioni non gravate da interessi passivi per la acquisizione di aree da destinare alla edilizia economica e popolare e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresi gli allacciamenti ai servizi civili esistenti, in conformità alle norme delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni e modificazioni;
b) la realizzazione di complessi integrati di opere e di servizi civili, comprese le spese per l’acquisizione delle aree, in conformità alle norme di cui al secondo comma dell’articolo 16 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865;
c) la concessione di contributi per agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all’articolo 267, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;
d) la concessione di contributi e prestiti per la realizzazione di alloggi popolari in aree di nuova urbanizzazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 267, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti; il cumulo di detti contributi e prestiti, in deroga alle disposizioni vigenti, può raggiungere il 90 per cento della spesa ammissibile;
e) tutte le iniziative che favoriscano un più razionale e moderno assetto dei centri abitati e l’espansione della edilizia economica e popolare con il fine di assicurare ai lavoratori, soprattutto a quelli in condizioni economiche meno favorevoli, la piena disponibilità di idonee abitazioni;
f) l’assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici, di cui al primo comma dell’articolo 16 della legge 24 giugno 1974, n. 268, richiesta dalle Amministrazioni comunali e da altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio;
g) il funzionamento del fondo.
Art.3
Art.4
1) dall’Assessore ai Lavori pubblici, che la presiede;
2) dall’Assessore all’urbanistica o da un funzionario da lui designato;
3) dal Direttore dei servizi dell’Assessorato ai lavori pubblici;
4) da un funzionario designato dall’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita;
5) da cinque amministratori di enti locali eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
6) dai presidenti, o da un loro delegato, degli Istituti autonomi per le case popolari;
7) da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative indicati dalle stesse organizzazioni;
8) da tre rappresentanti della Federazione regionale sindacale.
Funge da segretario un funzionario dell’Assessorato ai lavori pubblici designato dall’Assessore competente.
Art.5
Art.6
Art.7
I decreti che autorizzano la spesa sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1971, n. 32.
Art.8
Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.
I componenti il Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
Il bilancio consuntivo è soggetto al controllo della Ragioneria regionale e della Corte dei Conti.
Art.9
Con apposita convenzione verranno fissate le modalità di tale servizio.
Le somme costituenti le entrate del Fondo saranno versate direttamente all’istituto convenzionato che le accrediterà nel conto istituito a favore del Fondo medesimo.
Art.10
CAPO II
(Norme sull’edilizia residenziale pubblica.)
Art.11
In assenza dei piani di zona, le localizzazioni dei predetti programmi costruttivi avvengono a norma dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art.12
Art.13
Art.14
- ai Comuni per quanto riguarda i suoli;
- agli Istituti autonomi per case popolari competenti per territori per quanto riguarda i fabbricati.
Per detti suoli, il Comune deve assicurare il vincolo di destinazione previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l’edilizia residenziale pubblica. La concessione di tali aree può aver luogo soltanto in regime di diritto di superficie, secondo le modalità previste dall’articolo 35 della richiamata legge 22 ottobre 1971, n. 865.
La concessione del diritto di superficie all’Istituto autonomo per le case popolari deve essere perfezionata dal Comune entro sei mesi dalla data in cui il Comune medesimo è divenuto proprietario delle aree stesse.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 aprile 1975
Del Rio