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Legge Regionale 29 aprile 1975, n. 25

Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1962, n. 19. Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 19 è sostituito dal seguente:
“E’ istituito presso l’Assessorato regionale competente in materia di cooperazione il Comitato tecnico regionale consultivo per la cooperazione”.


Art.2
L’articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, è sostituito dal seguente:
“Il Comitato è composto da:
1) l’Assessore competente in materia di cooperazione;
2) un rappresentante dell’Assessorato competente in materia di cooperazione;
3) un rappresentante dell’Assessorato all’agricoltura e foreste;
4) un rappresentante dell’Assessorato all’industria e commercio;
5) un rappresentante dell’Assessorato alla rinascita;
6) un rappresentante della Federazione regionale dei Coltivatori diretti e un rappresentante dell’Unione regionale contadini e pastori;
7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni provinciali del movimento cooperativo ed un rappresentante per ciascuna organizzazione cooperativa a carattere regionale operanti in Sardegna, designati dalle rispettive associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
8) un rappresentante dell’Ente di sviluppo in agricoltura, designato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente stesso.
Funge da segretario un funzionario dell’Assessorato competente in materia di cooperazione”.


Art.3
L’articolo 3 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, è sostituito dal seguente:
“Il Comitato ha i seguenti compiti:
1) esprimere il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali, sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti regionali, interessanti la cooperazione, sui provvedimenti regionali a favore delle cooperative e dei Consorzi di cooperative, esclusivi quelli previsti dalla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, nonchè su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall’Assessore competente in materia di cooperazione;
2) proporre provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative in materia di cooperazione”.


Art.4
L’articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, è sostituito dal seguente;
“I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cooperazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere riconfermati con la stessa procedura.
Presidente del Comitato è l’Assessore regionale competente in materia di cooperazione.
Il Vice Presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.
Ai componenti del Comitato spettano le indennità stabilite dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12”.


Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 29 aprile 1975

Del Rio