Legge Regionale 8 luglio 1975, n. 30
Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l’acquisto di scorte, integrativi dei contributi statali o regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il beneficio di cui al precedente comma può essere concesso anche a favore degli organismi cooperativi per la realizzazione delle strutture, con le relative attrezzature e pertinenze, occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici.
La predetta agevolazione creditizia può essere accordata anche per le altre opere di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell’articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a condizione che i beneficiari non godano di altre provvidenze.
Art.2
Art.3
Art.4
Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall’imprenditore, a fronte di un piano organico di trasformazione aziendale, con gli istituti di credito autorizzati all’esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le misure dei tassi agevolati per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio finanziate dalla Regione Sarda non possono essere inferiori a quelle stabilite dalle leggi e dai provvedimenti dello Stato.
Il concorso regionale sarà corrisposto dall’Assessorato all’agricoltura e foreste agli istituti di credito, sulla base di elenchi dai medesimi prodotti, in annualità o semestralità costanti posticipate, se trattasi di mutui, o antecipate, se trattasi di prestiti.
Il concorso regionale cessa in caso di estinzione anticipata dell’operazione.
Art.5
a) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale;
b) piani di viabilità rurale;
c) realizzazione o potenziamento di centri di meccanizzazione e vivai.
Il tasso agevolato di interesse a carico dei mutuatari o prestatari sarà uguale a quello previsto dalle leggi statali per operazioni analoghe.
L’Assessore all’agricoltura è autorizzato a stipulare le convenzioni relative alla gestione del fondo.
Art.6
Art.7
Art.8
A godere di questo beneficio sono ammessi anche gli altri imprenditori agricoli purchè il concorso negli interessi a carico della Regione non sia superiore al 6 per cento e per mutui che non superino i 300.000.000 di lire, e purchè sia dimostrato che il rapporto tra l’investimento e ogni posto - lavoro non superi i 30.000.000 di lire.
Art.9
Art.10
a) lire 700.000.000 per la concessione del concorso negli interessi sui mutui previsti dall’articolo 1 e dall’articolo 8;
b) lire 50.000.000 per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti previsti dall’articolo 3.
Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, in dipendenza dei suddetti limiti di impegno, sono così determinate:
a) per il limite di impegno relativo alla concessione del concorso di cui all’articolo 1 e dell’articolo 8: lire 700.000.000 per l’anno 1975; lire 1.400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1996; lire 700.000.000 per l’anno 1997;
b) per il limite di impegno relativo alla concessione del concorso di cui all’articolo 3: lire 50.000.00 per l’anno 1975; lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979; lire 50.000.000 per l’anno 1980.
Art.11
norma transitoria
Art.12
Art.13
26692 - Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui relativi a piani organici di trasformazione aziendale, alle strutture realizzate dagli organismi cooperativi, alle altre opere e lavori di miglioramento fondiario e agrario: L. 700.000.000
26692 bis - Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti per l’acquisto di scorte, da effettuarsi nell’ambito della realizzazione di un piano organico di trasformazione aziendale: L. 50.000.000
Capitolo 26692 ter - Fondo di rotazione per la concessione di prestiti e mutui a favore dell’Ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica: L. 1.000.000
favore di detti capitoli è stornata la somma di lire 751.000.000 dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1975.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge determinati in lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979; in lire 1.450.000.000 per l’anno 1980; in lire 1.400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1996; in lire 700.000.000 per l’anno 1997, si farà fronte con l’utilizzo di una quota del maggior gettito dell’imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 8 luglio 1975
Del Rio