Legge Regionale 2 settembre 1975, n. 48
Rendiconto generale della Regione per l’anno finanziario 1968 e rendiconto generale dell’Azienda foreste demaniali della Regione per lo stesso anno.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Entrata e Spese di Competenza dell’Anno Finanziario 1968
Art.1
Art.2
Art.3
Entrate tributarie ed extra tributarie L. 90.390.483.676
Spese correnti L. 28.072.948.630
Differenza + L. 62.317.535.046
Entrate complessive L. 99.773.061.775
Spese complessive L. 96.611.395.597
Differenza + L. 3.161.666.178
Entrate e Spese Residue degli Anni Finanziari Precedenti
Art.4
Art.5
Residui Attivi e Passivi alla chiusura dell’Anno finanziario 1968
Art.6
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dello anno finanziario 1968 (art. 1) L. 30.538.315.008
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni finanziari precedenti (art. 4) L. 21.675.546.835
Somme riscosse rimaste da versare (colonna “s” del conto consuntivo della entrata) L. 301.514.887
Residui attivi al 31 dicembre 1968 L. 52.515.376.730
Art.7
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell’anno finanziario 1968 (art. 2) L. 47.834.092.799
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari precedenti (articolo 5) L. 74.708.331.178
Residui passivi al 31 dicembre 1968 L. 122.551.423.977
Situazione Finanziaria
Art.8
TABELLA RISTRUTTURATA
Attività
Avanzo finanziario all’1 gennaio 1968 L. 7.725.564.657
Entrate dell’anno finanziario 1968 L. 99.773.061.775
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli anni finanziari precedenti, e cioè:
accertati all’1 gennaio 1968 L. 97.521.355.808
accertati al 31 dicembre 1968 L. 96.790.036.437
Differenza, L. 731.319.371
Totale delle attività L. 108.229.945.803
Passività
Spese dell’anno finanziario 1968 L. 96.611.395.597
Diminuzione nei residui attivi lasciati dagli anni finanziari precedenti e cioè:
accertati all’1 gennaio 1968 L. 49.850.453.428
accertati al 31 dicembre 1968 L. 49.706.646.963
Differenza, L. 143.806.465
Totale delle passività L. 96.755.202.062
Avanzo finanziario al 31- 12- 1968 L. 11.474.743.741
Totale a pareggio delle attività L. 108.229.945.803
All’impiego dell’avanzo finanziario dell’anno 1968, accertato in L. 3.749.179.084 si provvede - previa deduzione dell’importo di L. 1.769.683.380, già reiscritto in bilancio nel conto della competenza degli esercizi 1969, 1970 e 1971, a termini dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, per l’attuazione della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, modificata con la legge regionale 15 aprile 1971, n. 2 - con la introduzione nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975 delle seguenti variazioni in aumento:
Stato di previsione dell’entrata:
- capitolo 20905 (di nuova istituzione)
Avanzo finanziario dell’anno 1968 L. 1.979.495.704
Stato di previsione della spesa:
- capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 1.979.495.704
Disposizioni Speciali
Art.9
decreto 1º agosto 1968, n. 57 L. 6.000.000
decreto 26 novembre 1968, n. 86 L. 810.000
decreto 11 dicembre 1968, n. 91 L. 7.000.000
decreto 31 dicembre 1968, n. 99 L. 25.000.000
decreto 31 dicembre 1968, n. 100 L. 25.000.000
decreto 31 dicembre 1968, n. 101 L. 10.000.000
Art.10
Cap. 11109 - indennità di gabinetto agli impiegati dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente medesimo e dei componenti la Giunta regionale e agli agenti tecnici addetti alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Giunta, agli Assessori, al Segretario generale, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta ed al dirigente dell’Ufficio stampa (art. 5, LR 7 dicembre 1949, n. 6; art. 4, LR 12 dicembre 1949, n. 8; art. 1, LR 24 giugno 1952, n. 9; art. 36, comma secondo, LR 3 luglio 1963, n. 10, e LR 9 agosto 1967, n. 9) L. 149.154
Cap. 16122 - Indennità speciale regionale al personale degli Uffici dell’Ispettorato compartimentale dell’agricoltura ( LR 26 giugno 1958, n. 18) (spesa obbligatoria) L. 119.218
Azienda delle Foreste Demaniali della Regione
Art.11
Art.12
Art.13
Entrate correnti L. 634.153.566
Spese correnti L. 544.926.029
Differenza + L. 89.227.537
Entrate complessive L. 634.253.566
Spese complessive L. 554.926.029
Differenza + L. 79.327.537
Art.14
Art.15
Art.16
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell’anno finanziario 1968 (art. 11) L. 32.587.640
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni finanziari precedenti (articolo 14) L. 49.402.936
Somme riscosse rimaste da versare (colonna “s” del conto consuntivo della entrata) L. 0
Residui attivi al 31 dicembre 1968 L. 81.990.576
Art.17
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell’anno finanziario 1968 (art. 12) L. 16.483.774
Somme rimaste da pagare sui residui degli anni finanziari precedenti (art. 15) L. 59.059.866
Residui passivi al 31 dicembre 1968 L. 75.543.640
Art.18
TABELLA RISTRUTTURATA
Attività
Avanzo finanziario all’1 gennaio 1968 L. 269.170.918
Entrate dell’anno finanziario 1968 L. 634.253.566
Totale delle attività L. 903.424.484
Passività
Spese per l’anno finanziario 1968 L. 554.926.029
Diminuzione nei residui attivi lasciati dagli anni finanziari precedenti, e cioè:
accertati all’1 gennaio 1968 L. 82.347.722
accertati al 31 dicembre 1968 L. 82.347.722
Differenza, L. 0
Aumento nei residui passivi lasciati dagli anni finanziari precedenti, e cioè:
accertati all’1 gennaio 1968 L. 138.309.439
accertati al 31 dicembre 1968 L. 138.316.094
Differenza, L. 6.655
Totale delle passività L. 554.932.684
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1968 L. 348.491.800
Totale a pareggio delle attività L. 903.424.484
All’impiego dell’avanzo finanziario dell’anno 1968, accertato in L. 79.320.882, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’Azienda medesima per l’anno finanziario 1976.
Art.19
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 settembre 1975
Del Rio