Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 15 dicembre 1975, n. 59

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975 e istituzione di nuovi capitoli di spesa.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli e sono introdotte le seguenti variazioni in aumento della spesa:
Capitolo 13448 - Somme da versare a favore delle Amministrazioni comunali della Sardegna a saldo spese per il trasporto gratuito degli studenti delle scuole secondarie superiori residenti in località diverse da quelle sede della scuola (art. 3, lett. d), e art. 9, LR 11 ottobre 1971, n. 26).
lire 200.000.000
Capitolo 13449 - Somme da versare a favore delle Amministrazioni comunali della Sardegna - sedi di scuole secondarie superiori - a saldo spese per l’organizzazione di mense per gli studenti delle scuole secondarie superiori residenti in Comuni diversi da quelli sede della scuola (art. 3 lett. d), e art. 9, LR 11 ottobre 1971, n. 26).
lire 175.000.000
Capitolo 13450 - Somme da versare a favore delle Amministrazioni comunali della Sardegna a saldo spese per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell’obbligo (art. 3, lett. b), e art. 6, LR 11 ottobre 1971, n. 26).
lire 80.000.000
Capitolo 13451 - Somme da versare a favore delle Amministrazioni comunali della Sardegna a saldo spese buoni - libro per gli alunni della scuola media (art. 3, lett. b), e art. 6, LR 11 ottobre 1971, n. 26).
lire 25.000.000
Alla spesa di lire 480.000.000 di cui alla istituzione dei capitoli di spesa 13448, 13449, 13450 e 13451 si farà fronte mediante l’impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 17904 «Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative» dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1974.


Art.2
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla pubblica istruzione, approverà entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi straordinari per l’anno scolastico 1974- 1975 relativo agli stanziamenti di cui al precedente articolo, in attuazione della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, ed è autorizzata a concedere le conseguenti sovvenzioni alle Amministrazioni comunali incluse nel suddetto programma straordinario di interventi.

Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 dicembre 1975

Del Rio