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Legge Regionale 30 dicembre 1976, n. 68

Integrazione delle sovvenzioni disposte a favore dei Comuni e delle Province isolane ai sensi delle leggi regionali 3 settembre 1970, n. 30, e 4 luglio 1973, n. 15, per l’attuazione del programma straordinario di completamento di opere pubbliche già ammissibili a finanziamento a norma della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modifiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’importo originario delle sovvenzioni disposte a favore delle Province e dei Comuni isolani per l’attuazione del programma di completamento di opere pubbliche finanziato ai sensi delle leggi regionali 3 settembre 1970, n. 30, e 4 luglio 1973, n. 15, e di cui all’elenco allegato al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 173 del 22 ottobre 1973, può essere incrementato, al fine di rendere congrue le sovvenzioni medesime rispetto alla spesa effettivamente necessaria per l’appalto delle opere, in misura di norma non superiore al 70 per cento.

Art.2
L’integrazione finanziaria di cui al precedente articolo è disposta con decreto dell’Assessore regionale ai lavori pubblici e trasporti, sulla base di progetti aggiornati nei prezzi o di gare d’appalto con offerte in aumento, sempre ché all’appalto delle opere venga provveduto entro la data 1º luglio 1977.
Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge viene fatto fronte mediante utilizzo, nella quota parte di lire 2.500.000.000, dei fondi statali assegnati alla Sardegna per l’attuazione dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e conseguente impinguamento di pari importo del capitolo 26531 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 dicembre 1976.

Soddu