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Legge Regionale 10 agosto 1977, n. 34

Norme di interpretazione autentica dell’articolo 22, comma secondo, della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, relativa al Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il versamento al Fondo di solidarietà regionale, in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, autorizzato dall’articolo 22, comma secondo, della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, deve intendersi riferito alle disponibilità esistenti sul conto dei residui del capitolo 26695 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data ad Alghero, addì 10 agosto 1977.

Soddu