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Legge Regionale 19 agosto 1977, n. 36

Istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione. Modifica alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, riguardante la istituzione del Fondo sociale della Regione Sarda.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ istituita presso la Regione Autonoma della Sardegna la Consulta regionale dell’emigrazione.

Art.2
La Consulta regionale dell’emigrazione è composta:
a) dall’Assessore regionale del lavoro, che la presiede;
b) da tre rappresentanti degli emigrati per ciascuna nazione facente parte del Mercato comune europeo e della Svizzera, designati dalle leghe regolarmente costituite e rappresentative dei circoli degli emigrati, da scegliersi fra i lavoratori che prestano la loro opera nei paesi anzidetti da non meno di cinque anni;
c) da tre rappresentanti dei lavoratori sardi che prestano la loro opera nell’Italia continentale, designati sulla base di quanto previsto al punto b);
d) da quattro rappresentanti delle maggiori associazioni nazionali di tutela dell’emigrazione operanti in Sardegna;
e) da tre esperti sui problemi dell’emigrazione eletti dal Consiglio regionale;
f) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali confederali.


Art.3
La Consulta regionale dell’emigrazione elegge un Vice Presidente.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell’Assessorato regionale del lavoro, nominato dall’Assessore.


Art.4
Ogniqualvolta sia ritenuto utile, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Consulta di cui all’articolo 1, potrà far partecipare ai lavori rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati agli argomenti in esame.

Art.5
I componenti della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.
Essi sono nominati all’inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede, nel corso del mandato, a sostituire i posti rimasti vacanti.
La Consulta si riunisce due volte all’anno e ogniqualvolta il Presidente della Consulta o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda.


Art.6
La Consulta regionale dell’emigrazione ha i seguenti compiti:
a) studia il fenomeno dell’emigrazione nelle cause e negli effetti che essa determina nell’economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;
b) formula proposte in materia di piena occupazione; esprime pareri sui piani di programmazione regionale, sulla prospettiva del superamento degli squilibri che interessano la Regione, il Mezzogiorno e l’intero territorio nazionale; esprime altresì pareri sulla possibilità di cessazione del fenomeno dell’emigrazione e di rientro degli emigrati;
c) propone alla Giunta regionale provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati all’estero e nel territorio nazionale e delle loro famiglie, e a mantenere rapporti continui con la collettività degli emigrati;
d) esprime parere motivato sui programmi di intervento e sull’attività del Fondo sociale per provvidenze a favore degli emigrati e delle loro famiglie di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10;
e) promuove, d’intesa con la Giunta regionale, la convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi dell’emigrazione con la partecipazione dei lavoratori emigrati e loro familiari, nonchè delle forze politiche, economiche e sindacali interessate, dei Comuni e degli enti che hanno competenza in materia di emigrazione;
f) organizza la partecipazione alle conferenze nazionali e interregionali dell’emigrazione secondo le stesse norme stabilite al punto e) del presente articolo;
g) esamina il coordinamento e formula proposte in merito all’attuazione, nel territorio regionale, di leggi e provvedimenti a carattere nazionale che recano norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie, particolarmente in ordine all’abitazione, all’istruzione scolastica e professionale, alla previdenza e assistenza;
h) formula proposte al riguardo dell’impiego dei risparmi formati con le rimesse dei lavoratori emigrati;
i) formula proposte per la designazione di rappresentanti degli emigrati negli enti o organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell’emigrazione;
1) formula proposte di provvedimenti tendenti ad assicurare l’effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;
m) formula proposte di aggiornamento e riqualificazione professionale;
n) indica le forme di intervento assistenziale dirette soprattutto al reinserimento degli emigrati nell’attività produttiva della Sardegna;
o) esprime pareri, su richiesta di enti ed organizzazioni operanti nel territorio regionale, in materia di emigrazione;
p) partecipa all’attuazione di quanto previsto al punto 3) dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.


Art.7
Il Comitato di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è integrato da tre rappresentanti degli emigrati designati dalla Consulta regionale dell’emigrazione.

Art.8
Le spese di funzionamento della Consulta regionale dell’emigrazione gravano sul Fondo sociale istituito con la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Art.9
Norma transitoria
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti la Consulta di cui all’articolo 1.

Art.10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data ad Alghero, addì 19 agosto 1977.

Soddu