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Legge Regionale 1 settembre 1977, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, modificata con legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, concernente l’attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull’avvio della riforma ospedaliera e sanitaria.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, già modificato con l’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, è sostituito dal seguente:
«Disciplina dei ricoveri all’estero per prestazioni di particolare rilevanza specialistica».
La Regione eroga, altresì, l’assistenza ospedaliera agli aventi diritto residenti in Sardegna che necessitino di interventi di ordine terapeutico di particolare rilevanza specialistica in relazione a quegli eventi morbosi che, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, verranno indicati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto da aggiornare almeno una volta all’anno, e che non possono essere tempestivamente trattati presso luoghi di ricovero e cura situati nel territorio nazionale.
L’onere delle spese del ricovero e della cura, di cui al comma precedente, posto a carico degli aventi diritto debitamente autorizzati viene assunto dall’Amministrazione regionale.
Ai fini di usufruire delle prestazioni sanitarie di cui al primo comma del presente articolo da effettuarsi presso luoghi di ricovero e cura situati fuori del territorio nazionale, gli interessati avanzeranno richiesta in carta semplice all’Assessorato all’igiene e sanità corredata della documentazione comprovante il diritto all’assistenza ospedaliera, di adeguata documentazione sanitaria, comprendente possibilmente gli esami complementari inerenti al caso, atta a definire la particolare indicazione terapeutica, della indicazione del luogo di ricovero e cura ritenuto dall’interessato idoneo ad effettuare le prestazioni sanitarie del caso, nonchè del preventivo di spesa qualora venga rilasciato dallo stesso luogo di cura.
L’Assessore all’igiene e sanità, esperiti gli accertamenti ed i controlli diagnostici tramite un medico operante presso l’Assessorato, decide in ordine alla richiesta stessa entro 8 giorni dalla data di ricezione e provvede a notificare all’interessato la decisione adottata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 5 giorni dalla data della decisione stessa.
Avverso il provvedimento di cui al comma precedente l’interessato ha facoltà di proporre ricorso, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna, entro 15 giorni dalla data di notifica.
Sul ricorso la Giunta regionale decide con decreto del suo Presidente, nel termine di 30 giorni, sentita l’apposita Commissione composta come segue:
- da un primario ospedaliero o docente universitario di ruolo, responsabile di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- da un medico designato dall’Assessore all’igiene e sanità;
- da un medico designato dall’interessato, in sede di ricorso.
Presiede la Commissione il componente nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Svolge le funzioni di Segretario un funzionario amministrativo operante presso l’Assessorato all’igiene e sanità.
A tutti i componenti la Commissione, escluso quello designato dall’interessato, vengono corrisposti le medaglie fisse di presenza, l’indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dall’articolo 7 della legge regionale 1 giugno 1974, n. 15.
Qualora gli interessati debbano usufruire all’estero, in relazione al caso clinico inizialmente autorizzato, di più ricoveri, la prima autorizzazione concessa ha valore anche per i successivi ricoveri.
Sono ratificati, agli effetti del rimborso a favore degli aventi diritto, i ricoveri avvenuti presso luoghi di ricovero e cura situati fuori del territorio nazionale dal 1 gennaio 1975 e sino al quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, a condizione che siano stati autorizzati dall’Assessorato all’igiene e sanità o dagli enti mutualistici e casse mutue anche aziendali in nome e per conto della Regione Sarda.
Sono altresì ratificati i ricoveri avvenuti presso i luoghi di ricovero e cura situati fuori dal territorio nazionale, nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, ancorché in carenza dell’autorizzazione dell’Assessorato all’igiene e sanità, per i quali gli interessati abbiano avanzato richiesta di rimborso corredata della documentazione sanitaria relativa al ricovero.
Il rimborso delle spese di ricovero e cura per i ricoveri di cui ai due precedenti commi sarà disposto a favore degli interessati, oppure di uno dei due coniugi per i componenti il nucleo familiare anche se maggiorenni, oppure di eventuali terzi sulla base della documentazione quietanzata a saldo prodotta in originale o in copia autentica, rapportando il valore del conto espresso in valuta estera a quello del cambio ufficiale desunto dal listino del giorno in cui è stato effettuato il saldo.
L’Assessore all’igiene e sanità è autorizzato ad erogare contributi forfetari per le spese di viaggio e permanenza del malato e di eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l’assistenza, nel caso il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese.
Tali condizioni dovranno essere comprovate da certificazione del Sindaco del Comune di residenza e da documentazione dell’interessato.


Art.2
All’articolo 4 bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, istituito con l’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, è inserito, dopo l’ultimo comma, il seguente ulteriore comma:
«Qualora il pagamento degli oneri di cui al presente articolo non possa essere disposto, per qualsiasi motivo direttamente a favore del luogo di ricovero e cura, si applicano le disposizioni di cui al terz’ultimo comma dell’articolo 4 senza alcun limite temporale».


Art.3
L’ultimo comma dell’articolo 6 bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, istituito con l’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, è sostituito dal seguente:
«L’assistenza ospedaliera viene erogata in conformità alle disposizioni contenute nelle convenzioni o negli accordi internazionali di cui al comma precedente, estendendo però tale assistenza a tutti i cittadini sardi, assicurati ai sensi degli articoli 1, 7 ed 8».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 settembre 1977

Soddu