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Legge Regionale 10 febbraio 1978, n. 2

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, giusta lo stato di previsione per l’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione della entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
E’ approvato in lire 568.967.684.268 il totale generale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978.

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.4
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.5
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli affari generali personale e riforma della Regione, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

Art.6
Le somme stanziate ai capitoli 02023, 02024, 02025, 02026, 02057, 02058 dello stato di previsione della spesa possono essere impegnate anche per il rimborso all’Istituto nazionale per l’addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell’industria (INAPLI), all’Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (ENALC) e all’Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (INIASA) delle spese, rispettivamente pertinenti ai capitoli stessi, da essi anticipate per il personale di cui all’articolo 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.7
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.8
Per gli effetti di cui all’articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art.9
Per gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, e tasse su prodotti che si esportano, e per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, nonché per integrare la dotazione del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dello Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.10
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.11
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 03009 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art.12
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, e da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 03010 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art.13
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 9.

Art.14
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti l’iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 10.

Art.15
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme da fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di cui al secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art.16
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 03030 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21120 dello stato di previsione dell’entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla Regione per l’attuazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell’Isola, da riversare nella contabilità speciale di cui all’articolo 259, comma secondo, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1977, n. 1523.

Art.17
Il versamento alla contabilità speciale di cui agli articoli 2, comma secondo, e 26, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, delle somme stanziate ai capitoli 03031 e 03032 dello stato di previsione della spesa è subordinato ai corrispondenti accertamenti in conto, rispettivamente, dei capitoli 21121 e 21122 dello stato di previsione dell’entrata.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.18
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

Art.19
Le somme stanziate ai capitoli 04042 e 04043 dello stato di previsione della spesa possono essere impegnate anche per il rimborso all’Istituto nazionale per l’addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell’industria (INAPLI), all’Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (ENALC) e all’Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (INIASA) delle spese, rispettivamente pertinenti ai capitoli stessi, da essi anticipate per le strutture di cui all’articolo 22, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.20
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F)

Art.21
E’ approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell’articolo 3 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilita nella somma di lire 2.704.300.000 il contributo articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.22
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.23
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.24
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei lavori pubblici, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

Art.25
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione ai capitoli competenti dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 20908, 20909, 21108, dello stato di previsione dell’entrata, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti a quelli degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed a quelli degli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica e delle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima.
Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a termini rispettivamente dell’articolo 4, sesto comma e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, - la rassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo – previa l’adozione dei provvedimenti di variazioni di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze d’entrata.


Art.26
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti:
a) le variazioni compensative, mediante l’istituzione degli appositi capitoli negli stati di previsione dell’entrata e della spesa, attinenti alla concessione e al rimborso delle anticipazioni richieste al Tesoriere regionale, di cui all’articolo 19 del Capitolato speciale allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, in applicazione dell’articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, e dell’articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45;
b) l’istituzione, nello stato di previsione della spesa, dei capitoli attinenti al pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui alla precedente lettera a) e l’iscrizione ad essi delle somme correnti, da portarsi in diminuzione allo stanziamento iscritto al capitolo 03009 dello stesso stato di previsione;
c) le variazioni compensative, nello stato di previsione della spesa, attinenti alla quota dei capitoli delle rate di ammortamento dei mutui contratti su applicazione dell’articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, da portarsi in diminuzione agli stanziamenti iscritti ai capitoli 08015 e 08016 e in aumento a quello, iscritto “per memoria”, del capitolo 04142;
d) le variazioni compensative concernenti la rassegnazione al capitolo 08075 dello stato di previsione della spesa, a termini del settimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, degli importi degli interessi attivi e delle economie accertati rispettivamente in conto dei capitoli 20911 e 21109 dello stato di previsione dell’entrata.
Per le variazioni di cui alla lettera a) è richiesto altresì il concerto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.27
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’industria, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE ROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE E DISPOSIZIONI VARIE
Art.28
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

Art.29
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione ai capitoli dello stato di previsione della spesa relativi alla concessione degli assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione - e alle spese di gestione del servizio e ai rimborsi corrispondenti - previsti dalle leggi regionali 31 marzo 1965, n. 5; 3 gennaio 1967, n. 1; 7 giugno 1967, n. 4; 24 luglio 1970, n. 5; e 19 maggio 1972, n. 15, dell’importo dei ricuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di cui all’articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1970, n. 5.
Con i decreti di cui al comma precedente è determinata la ripartizione, tra i vari capitoli di spesa, dell’importo complessivo dei ricuperi.


Art.30
Al trasferimento della somma da stanziarsi sul fondo da ripartire di cui al capitolo 10041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli da istituire nello stesso stato di previsione in relazione agli scopi di cui all’articolo 1 e ai principi di cui all’articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, si provvederà - in conformità alle norme legislative regionali previste dallo stesso articolo 2 - sulla base del programma annuale di cui all’articolo 6 della legge medesima.

Art.31
Nelle more del compimento delle procedure di cui all’articolo 2, comma primo, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’assegnazione alle Province e ai Comuni, che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art.32
Per l’anno 1978, le somme di cui al precedente articolo 31 verranno proporzionalmente ripartite, sulla base dei rendiconti finali relativi all’anno 1977, delle spese effettivamente sostenute dai Comuni e dalle Province della Sardegna che svolgono attività della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, tenendo conto, nelle assegnazioni, di eventuali conguagli fra le spese accertate e le somme assegnate per lo stesso anno 1977.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.33
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO ALLA IGIENE E SANITA’ E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.34
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato all’igiene e sanità, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

Art.35
L’articolo 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente: “L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene sanità, è autorizzato ad assumere i provvedimenti di bilancio necessari all’attuazione della presente legge”.

Art.36
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, sulla base del piano di intervento di cui all’articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 12041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli da istituire nello stesso stato di previsione in relazione ai concorsi e ai contributi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 103 della legge suddetta.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.37
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei trasporti, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.38
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.39
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.40
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti all’annesso stato di previsione dell’entrata per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nello stato di previsione medesimo capitoli corrispondenti.
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli annessi stati di previsione per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli stati di previsione medesimi i capitoli corrispondenti.


Art.41
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento ai vari capitoli di bilancio, in una o più soluzioni, dal fondo da ripartire di cui al capitolo 03023 dello stato di previsione della spesa, delle somme inerenti all’assoluzione dell’imposta sul valore aggiunto relativa a pagamenti in conto di impegni assunti negli esercizi decorsi, alla quale non sia possibile far fronte con le somme conservate in conto residui ai sensi delle vigenti norme della contabilità generale dello Stato.
La quota di stanziamento sul predetto capitolo 03023 non trasferita al termine dell’anno finanziario è portata in economia; essa può essere però nuovamente portata, in una o più soluzioni, nel conto della competenza degli esercizi successivi, in aumento dello stanziamento corrispondente, nei modi stabiliti dall’articolo 7, ultimo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.


Art.42
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme di volta in volta occorrenti per i compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico diretto della Regione, dovuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 ratificato con legge 9 marzo 1950, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni, e a norma della legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, dal fondo da ripartire di cui al capitolo 03024 del proprio stato di previsione della spesa ai vari capitoli compresi nel titolo secondo, categoria n. 10, degli stati di previsione.

Art.43
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, nel rispetto delle specifiche destinazioni risultanti dalle disposizioni legislative statali recanti incrementi al fondo di cui all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il trasferimento ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa degli importi rispettivamente indicati in conto della somma stanziata sul fondo da ripartire di cui al capitolo 03039 dello stesso stato di previsione:
- capitolo 11092 - L. 288.464.000
- capitolo 10020 - L. 53.993.000
- capitolo 06011 - L. 1.973.515.000
- capitolo 10006 - L. 500.000.000
Il trasferimento delle somme di cui al comma precedente è subordinato, per la quota eccedente la metà di ciascuno degli importi indicati, al corrispondente accertamento in conto del capitolo 21143 dello stato di previsione dell’entrata.
Con successiva legge regionale si provvederà, ove occorra, all’introduzione nel bilancio delle variazioni intese ad assicurare la corrispondenza delle somme trasferite o da trasferire ai capitoli di cui al primo comma con le correlative quote degli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21143 dello stato di previsione dell’entrata.


Art.44
Alla ripartizione della somma iscritta nel fondo di cui al capitolo 03040 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio si provvede con legge regionale.

Art.45
Al trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 03041 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, ai capitoli da istituire negli stati di previsione in relazione alla analisi funzionale ed economica delle spese - da erogarsi secondo le norme vigenti nella Regione, con facoltà di avvalersi delle procedure indicate nell’ultimo comma dell’articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183 - derivanti dai vari interventi previsti dal primo comma del medesimo articolo 7, si provvede con legge regionale.
All’erogazione delle somme iscritte al capitolo 08025 si provvede in applicazione delle norme vigenti nella Regione relative all’esecuzione diretta o mediante concessione delle varie categorie di opere incluse nei programmi di cui all’articolo 7, lettera a), della legge 2 maggio 1976, n. 183.
All’erogazione delle somme iscritte al capitolo 06030 si provvede in applicazione delle norme previste dalle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, e 13 luglio 1962, n. 9.
All’erogazione delle somme iscritte al capitolo 07018 si provvede in applicazione della norma prevista dall’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.


Art.46
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territoriale, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti l’istituzione di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa e l’iscrizione di essi in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termine del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.
Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
Quadro generale riassuntivo del bilancio della RegioneSardegna per l’esercizio finanziario 1978.
Entrata
Titolo I
Entrate tributarie
Tributi devoluti dallo Stato, L. 124.115.000.000.
Altri tributi, L. 10.000.000.
Totale del titolo I, L. 124.125.000.000.

Titolo II
Entrate extra tributarie, L. 442.966.058.840.
Totale dei titoli I e II, L. 567.091.058.840;
totale delle spese correnti, L. 267.983.374.052;
differenza, L. 299.107.684.788.

Titolo III
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali ed estinzione di anticipazioni e di crediti, L. 1.876.625.428.
Totale dei titoli I, II e III, entrata, L. 568.967.684.268.
Accensione di debiti, per memoria.
Totale complessivo delle entrate del bilancio di previsione della Regione Sardegna per l’anno finanziario 1978, L. 568.967.684.268.

Spesa.
Spesa per la sezione amministrazione generale relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche:
Presidente della Giunta, L. 6.102.000.000;
Affari generali, personale, riforma della regione, L. 25.552.450.000;
enti locali, finanze ed urbanistica, L. 3.658.684.500;
lavori pubblici, L. 500.000.000.
Totale della sezione amministrazione generale (spese correnti) L. 35.813.134.500.

Spesa per la sezione sicurezza pubblica relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche:
enti locali, finanze ed urbanistica, L. 161.000.000;
difesa dell’ambiente, L. 650.000.000.
Totale della sezione sicurezza pubblica (spese correnti), L. 811.000.000.

Spesa per la sezione istruzione e cultura relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche:
presidente della giunta, L. 40.000.000;
affari generali, personale e riforma della regione, L. 2.687.500.000;
enti locali, finanze ed urbanistica, L. 70.000.000;
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, L. 4.227.780.000;
igiene e sanità , L. 125.000.000.
Totale della sezione istruzione e cultura (spese correnti)
L. 7.150.280.000.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo delle abitazioni relative al titolo I (spese correnti) per le rubriche:
affari generali, personale e riforma della regione, L. 288.000.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo delle abitazioni (spese correnti), L. 288.000.000.
Spesa per la sezione azione e interventi nel campo sociale relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche:
affari generali, personale e riforma della regione, L. 3.203.400.000;
enti locali, finanze ed urbanistica, L. 250.000.000;
difesa dell’ambiente, L. 1.077.000.000;
lavori pubblici, L. 1.354.000.000;
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, L. 7.117.785.680;
igiene e sanità, L. 140.559.000.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo sociale (spese correnti), L. 153.561.185.680.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo economico relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche:
affari generali, personale e riforma della regione L. 9.562.500.000;
programmazione, bilancio e assetto del territorio, L. 210.000.000;
enti locali, finanze ed urbanistica, L. 3.380.754.502;
difesa dell’ambiente, L. 5.256.300.000;
agricoltura e riforma agro - pastorale, L. 4.893.919.370;
turismo, artigianato e commercio, L. 2.026.000.000;
lavori pubblici, L. 1.673.000.000;
industria, L. 1.674.000.000;
trasporti, L. 8.116.000.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo economico (spese correnti), L. 36.792.473.872.

Spesa per la sezione oneri non ripartibili relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche:
presidente della giunta, L. 200.000.000;
affari generali, personale e riforma della regione, L. 126.000.000;
programmazione, bilancio e assetto del territorio, L. 33.121.300.000;
enti locali, finanze ed urbanistica, L. 120.000.000.
Totale della sezione oneri non ripartibili (spese correnti), L. 33.567.300.000.

Totale delle spese relative al titolo I (spese correnti) per le rubriche:
presidente della giunta L. 6.342.000.000;
affari generali, personale e riforma della regione L. 41.419.850.000;
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 33.331.300.000;
enti locali, finanze e urbanistica L. 7.640.439.002;
difesa dell’ambiente L. 6.983.300.000;
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 4.893.919.370;
turismo, artigianato e commercio L. 2.026.000.000;
lavori pubblici L. 3.527.000.000;
industria L. 1.674.000.000;
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 7.117.785.680;
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 4.227.780.000;
igiene e sanità L. 140.684.000.000;
trasporti L. 8.116.000.000.
Totale spese correnti L. 267.983.374.052.

Spese per la sezione amministrazione generale relativa al titolo II (spese in conto capitale) per le rubriche:
affari generali, personale e riforma della regione L. 500.000;
enti locali, finanze ed urbanistica L. 1.550.000.000.
Totale della sezione amministrazione generale (spese in conto capitale) L. 1.550.500.000.

Spesa per la sezione istruzione e cultura relativa al titolo II (spese in conto capitale) per le rubriche:
lavori pubblici L. 10.884.979.000;
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 732.000.000.
Totale della sezione istruzione e cultura (spese in conto capitale) L. 11.616.979.000.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo delle abitazioni relativa al titolo II (spese in conto capitale) per la rubrica:
lavori pubblici L. 1.859.000.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo delle abitazioni (spese in conto capitale) L. 1.859.000.000.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo sociale relativa al titolo II (spese in conto capitale) per le rubriche:
difesa dell’ambiente L. 80.000.000;
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 1.900.000.000;
lavori pubblici L. 1.520.000.000;
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 9.020.000.000;
igiene e sanità L. 652.346.804.
Totale della sezione azione e interventi nel campo sociale (spese in conto capitale) L. 13.172.346.804.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo economico relativa al titolo II (spese in conto capitale) per le sezioni:
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 60.000.000.000;
enti locali, finanze ed urbanistica L. 25.000.000;
difesa dell’ambiente L. 4.210.000.000;
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 32.415.950.000;
turismo, artigianato e commercio L. 19.635.000.000;
lavori pubblici L. 61.434.510.672;
industria L. 8.000.000.000;
trasporti L. 1.373.835.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo economico (spese in conto capitale) L. 167.094.295.672.

Spesa per la sezione oneri non ripartibili relativa al titolo II (spese in conto capitale) per la rubrica:
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 82.963.972.000.
Totale della sezione oneri non ripartibili (spese in conto capitale) L. 82.963.972.000.
Totale della spesa relativa al titolo II (spese in conto capitale) per le rubriche:
presidente della giunta L. 0;
affari generali, personale e riforma della regione L. 500.000;
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 142.963.972.000;
enti locali, finanze ed urbanistica L. 1.575.000.000;
difesa dell’ambiente L. 4.290.000.000;
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 34.315.950.000;
turismo, artigianato e commercio L. 19.635.000.000;
lavori pubblici L. 75.698.489.672;
industria L. 8.000.000.000;
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 9.020.000.000;
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 732.000.000;
igiene e sanità L. 652.346.804;
trasporti L. 1.373.835.000.
Totale delle spese in conto capitale L. 298.257.093.476.

Totale delle spese correnti e delle spese in conto capitale (titoli I e II) per le sezioni:
amministrazione generale L. 37.363.634.500;
sicurezza pubblica L. 811.000.000;
istruzione e cultura L. 18.767.259.000;
azione e interventi nel campo delle abitazioni L. 2.147.000.000;
azione e interventi nel campo sociale L. 166.733.532.484;
azione e interventi nel campo economico L. 223.886.769.544;
oneri non ripartibili L. 116.531.272.000.
Totale delle spese correnti e delle spese in conto capitale L. 566.240.467.528.

Spesa per estinzione di debiti per la rubrica:
enti locali, finanze ed urbanistica L. 2.727.216.740.

Totale generale della spesa L. 568.967.684.268.
Il bilancio non presenta differenza tra spesa ed entrata.


TITOLO DEDOTTO
(Capitoli dell’entrata e della spesa del bilancio della regione Sardegna per l’esercizio finanziario 1978.)
ALLEGATO 1
(Tabella Ristrutturata) Bilancio annuale di previsione dell’azienda delle foreste demaniali della regione Sardegna per l’anno finanziario 1978.RIASSUNTO DELLE ENTRATE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI: //
1) Vendita di beni e di servizi, L. 58.000.000;
2) Trasferimenti correnti, L. 2.705.300.000;
3) Redditi, L. 368.000.000;
4) Poste compensative delle spese, L. 431.000.000;
5) Somme non attribuibili, L. 2.500.000.

TOTALE DEL TITOLO I, - ENTRATE CORRENTI, L. 3.564.800.000.
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE:
6) Vendita di beni patrimoniali, per memoria;
7) Ammortamenti, L. 100.000
8) Trasferimenti in conto capitale, per memoria;
9) Rimborso di anticipazioni, per memoria;
10) Prelevamenti da fondi di riserva; per memoria.

TOTALE DEL TITOLO II, ENTRATE IN CONTO CAPITALE, L. 100.000.
ACCENSIONE DI DEBITI, per memoria.
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE L. 3.564.900.000.
RIASSUNTO DELLE SPESE
TITOLO I, SPESE CORRENTI:1) Personale in attività di servizio, L. 1.738.500.000;
2) Personale in quiescenza, per memoria;
3) Acquisto di beni e di servizi, L. 640.900.000;
4) Trasferimenti correnti, L. 8.000.000;
6) Poste correttive e compensative delle entrate, L. 431.000.000;
7) Ammortamenti, L. 100.000;
8) Somme non attribuibili, L. 82.400.000.
TOTALE DEL TITOLO I, SPESE CORRENTI, L. 2.900.900.000.

TITOLO II, SPESE IN CONTO CAPITALE:
9) Costituzione di capitali fissi, L. 660.000.000;
10) Trasferimenti, L. 1.000.000;
12) Anticipazioni, L. 3.000.000;
13) Versamenti in fondo di riserva, per memoria.
TOTALE DEL TITOLO II, SPESE IN CONTO CAPITALE, L. 664.000.000.

Totale generale delle spese L. 3.564.000.000.



Data a Cagliari addì 10 febbraio 1978.

Soddu