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Legge Regionale 14 aprile 1978, n. 29

Anticipazione al Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore del personale dipendente dall’Amministrazione regionale per consentire al medesimo di corrispondere le prestazioni obbligatorie agli aventi diritto.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati dell’Amministrazione regionale una anticipazione di lire 1.200.000.000 allo scopo di sostenere gli oneri finanziari relativi alla corresponsione degli acconti sui trattamenti di quiescenza e previdenza dovuti ai sensi dell’ articolo 28 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
L’anticipazione è erogata - su dimostrazione da parte del Fondo della sussistenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli enti, casse ed istituti che liquidano i trattamenti di quiescenza e previdenza, di crediti, dipendenti dalla corresponsione degli acconti suddetti, per un importo pari o superiore alla somma di lire 1.200.000.000 - nel modo seguente:
- per lire 800.000.000, a carico del bilancio per il 1978;
- per lire 400.000.000, a carico del bilancio per il 1979
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti dimostrati dal Fondo risulti inferiore all’importo di lire 1.200.000.000, l’entità dell’anticipazione è ridotta di un’uguale differenza, da portarsi proporzionalmente in diminuzione agli importi delle due quote annuali, di cui al comma precedente.
Al rimborso dell’anticipazione il Fondo dovrà provvedere ad iniziare dal momento in cui i crediti di cui al secondo comma siano ricuperati interamente o risultino ridotti ad un importo inferiore alla anticipazione e sarà pertanto, effettuato in unica soluzione ovvero in rate annuali corrispondenti alla differenza tra la somma originariamente anticipata, o quella ancora dovuta per effetto dei rimborsi parziali, e l’importo dei crediti predetti da accertarsi al 31 dicembre di ogni anno.


Art.2
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l’anno 1978, è istituito il capitolo 02038( Tit. 2 - Sez. 1a - Cat. 15) con la denominazione “Anticipazione al Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati dell’Amministrazione regionale, per consentire al medesimo di corrispondere le prestazioni obbligatorie agli aventi diritto “e con lo stanziamento di lire 800.000.000 stornato, per un pari importo dallo stanziamento del capitolo 03024 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio per lo stesso anno.
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge fanno carico al Capitolo 02038 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l’anno 1978 ed al capitolo corrispondente per l’anno 1979.
Al fine di far fronte all’onere derivante dall’attuazione della presente legge per l’anno 1979, lo stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1979, al capitolo corrispondente al capitolo 03024, dovrà essere inferiore, per non meno di 400.000.000 allo stanziamento iscritto al medesimo capitolo nell’anno 1978.


Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 aprile 1978.

Soddu