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Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 31

Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico - sociale regionale e modifiche della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 49.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle organizzazioni confederali regionali della Federazione sindacale, di cui all’articolo 13 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, al fine di consentirne la partecipazione con le proprie strutture al processo di formazione e verifica dell’attuazione dei piani e dei programmi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, e al conseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 1º agosto 1975, n. 33.

Art.2
La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata all’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, corredata del programma di attività e iniziative che le organizzazioni confederali regionali intendono svolgere ai fini di cui all’articolo 1, nonché da una relazione concernente l’attività svolta agli stessi fini nell’anno precedente.

Art.3
Lo stanziamento annuale verrà ripartito tra le organizzazioni aventi diritto, in proporzione alla loro rappresentatività, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e sentita una Commissione composta da:
a) l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;
b) l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio o un suo delegato;
c) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori di cui all’articolo 13 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33.


Art.4
Il controllo sull’impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
In caso di accertata irregolarità sull’impiego di dette somme o nell’adempimento degli obblighi assunti, l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.


Art.5
Con l’entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di cui al precedente articolo 1, ivi comprese le organizzazioni provinciali e di categoria loro affiliate, sono escluse dai benefici previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1968, n. 49, concernente “Erogazione di contributi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle organizzazioni dei lavoratori” e dalla partecipazione alla Commissione di cui all’articolo 2 della stessa legge regionale.

Art.6
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l’anno 1978 è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 10028 - Contributi per garantire le attività e le iniziative delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico - sociale della Regione( Tit. 1, Sez. 5, Cat. 05).
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 150.000.000 dal capitolo 03016 (rispettivamente nell’elenco n. 4 allegato al bilancio per lire 50.000.000 dalla lettera c), per lire 50.000.000 dalla lettera f) e per lire 50.000.000 dalla lettera u), nonché la somma di lire 100.000.000 dal capitolo 03017 (rispettivamente nell’elenco n. 4 allegato al bilancio per lire 50.000.000 dalla lettera g) e per lire 50.000.000 dalla lettera 1) dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 10028 dello stato di previsione dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale e cooperazione del bilancio della Regione per l’anno 1978 ed al corrispondente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 aprile 1978.

Soddu