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Legge Regionale 15 giugno 1978, n. 36

Provvedimenti in favore dello sport in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Regione Sarda, nel proseguimento degli obiettivi di sviluppo civile e culturale e di stimolo all’esercizio dello sport e dell’attività motoria delle popolazioni della Sardegna, riconosce allo sport il ruolo di servizio sociale; a tal fine contribuisce alla creazione di una rete di impianti razionalmente distribuiti; favorisce la diffusione dell’attività sportiva ed assicura la tutela sanitaria nell’esercizio dello sport.

Art.2
Per il raggiungimento dei fini di cui all’articolo precedente, l’Assessore regionale competente per lo sport trasmette per l’intesa alla Commissione consiliare competente il programma di interventi per la realizzazione di una rete ottimale di impianti sportivi in Sardegna ed entro il mese di dicembre di ogni anno - sentito il Comitato di cui al successivo articolo 16 e la Commissione consiliare competente - propone alla Giunta regionale, per l’anno successivo, un programma operativo annuale di interventi tenuto conto delle esigenze prioritarie indicate nel piano generale.

Art.3
Il programma di interventi di cui all’articolo 2 terrà conto del disegno di assetto territoriale regionale e verrà trasmesso agli Organismi comprensoriali e alle Comunità montane perché esprimano, entro 30 giorni, un motivato parere.

Art.4
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui per l’abbattimento degli interessi sui mutui che i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane contraggono, con gli istituti di credito, per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento ed il completamento di impianti sportivi comunali ed intercomunali, comprese le relative attrezzature, in esecuzione dei programmi operativi annuali di cui all’articolo 2.
Il contributo è corrisposto in misura annua costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento previsto nel contratto di mutuo.
L’entità del contributo viene stabilita nella convenzione stipulata con l’istituto di credito e, in ogni caso, viene determinata in misura tale che, detratto l’eventuale contributo sugli interessi accordato dal Comitato olimpico nazionale italiano, a carico dell’ente mutuatario gravi un tasso di interesse fissato annualmente con decreto dell’Assessore regionale competente per lo sport, previa consultazione del Comitato di cui all’articolo 16.
Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo sarà stanziata, nei singoli bilanci della Regione, per gli anni finanziario dal 1978 al 2007, una somma non inferiore a lire 600.000.000; per l’anno finanziario 1977 il relativo capitolo di bilancio viene iscritto per memoria.


Art.5
L’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia sussidiaria, anche mediante polizza assicurativa, alle operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti di credito a favore degli enti mutuatari succitati che non siano in grado di fornire i necessari cespiti delegabili per la realizzazione di opere assistite dal contributo regionale di cui al precedente articolo 4.
Per la concessione della garanzia sussidiaria di cui al comma precedente, l’Amministrazione regionale costituirà un apposito Fondo.


Art.6
L’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di una rete di centri sportivi articolati, armonizzati col programma di interventi di cui al precedente articolo 2, per il cui finanziamento è autorizzata a ricorrere ad appositi mutui da stipularsi con istituti di credito, fino all’importo massimo complessivo di lire 3.000.000.000. I mutui dovranno essere ammortizzati in un periodo non inferiore a dieci anni.
Le rate di ammortamento del capitale e degli interessi devono trovare capienza nei limiti della quota dell’imposta di fabbricazione devoluta alla Regione.
Le relative spese saranno imputate ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione a partire dall’anno finanziario successivo a quello in cui sono stati contratti i mutui di cui ai commi precedenti.


Art.7
I centri sportivi finanziati ai sensi dell’articolo 6 saranno gestiti dalle Amministrazioni comunali e da loro Consorzi o dalle Comunità montane.

Art.8
Le opere di cui al precedente articolo 4 sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili e l’acquisizione delle relative aree occorrenti si attua secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 21 della legge settembre 1976, n. 45.
Per quanto attiene alle opere di cui all’articolo 6 vengono applicate le norme regionali attualmente vigenti in materia di espropriazione e di approvazione di progetti per le opere dirette.


Art.9
Gli enti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti che tenga conto delle indicazioni che la Giunta regionale fornirà sulla base di un regolamento tipo.
Nei limiti della fruibilità degli impianti e delle relative attrezzature, l’uso di essi deve essere garantito ai gruppi sportivi ed alle associazioni operanti nel territorio interessato, nonché alla popolazione scolastica.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese alle opere realizzate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1967, n. 19, e successive modificazioni.


Art.10
Al fine di favorire la più larga partecipazione alla pratica sportiva, l’Amministrazione regionale concede, ai Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, contributi annui rapportati a lire 700 per abitante, sulla base dell’ultimo censimento, mentre ai Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti concede contributi annuali determinati in misura fissa, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 16.
Le somme percepite a tale titolo dai Comuni costituiscono per i tesorieri comunali entrate con destinazione specifica a norma dell’articolo 171, secondo comma, del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e la loro spesa è deliberata dalla Giunta comunale secondo le indicazioni della Commissione comunale di cui al successivo articolo 11.
In ogni caso, alle attività di carattere professionistico o semiprofessionistico ogni Comune non potrà destinare alcun contributo.
Il contributo è concesso con decreto dell’Assessore regionale competente per lo sport e l’erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei Comuni beneficiari, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una relazione contenente le previsioni di destinazione delle somme da riscuotere nonché la dimostrazione di aver totalmente utilizzato il contributo percepito nell’esercizio precedente in ottemperanza alle direttive di cui al secondo comma del presente articolo.


Art.11
Presso ciascun Comune è istituita una Commissione comunale per lo sport, eletta dal Consiglio comunale e così composta:
1) dal Sindaco, che la presiede;
2) dall’Assessore comunale competente in materia di sport;
3) da un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza;
4) da tre rappresentanti scelti dal Consiglio comunale, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel Comune, con voto limitato a due.
Detta rappresentanza è obbligatoria per i Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, mentre è facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore.
Per i Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, la Commissione è composta, oltre che dal Sindaco e dall’Assessore competente per lo sport, da quattro rappresentanti della maggioranza e da due della minoranza, da cinque rappresentanti delle società sportive scelti dal Consiglio comunale su un elenco di quindici con voto limitato a tre, da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano e da tre rappresentanti degli enti di promozione dello sport maggiormente rappresentativi nell’ambito comunale.
Alla Commissione di cui ai precedenti commi partecipa di diritto l’Ufficiale sanitario.
La Commissione deve essere sentita per la formulazione dei programmi comunali, per la gestione degli impianti e per la spendita dei fondi destinati all’attività motoria sportiva.


Art.12
Al fine di favorire la partecipazione degli atleti alle manifestazioni e alle gare di livello nazionale, l’organizzazione di manifestazioni sportive di largo interesse popolare e la promozione dell’attività sportiva, l’Assessore regionale competente per lo sport può concedere contributi a società, centri di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano, istituti scolastici, centri universitari sportivi, enti locali.
L’Assessore, sentito il Comitato di cui all’articolo 16, predispone altresì il calendario regionale delle principali manifestazioni.


Art.13
Per garantire una numerosa ed assidua partecipazione alla pratica sportiva, la Regione potrà promuovere l’istituzione di corsi per la qualificazione di animatori sportivi e di preparatori tecnici in collaborazione con i centri di promozione sportiva e le federazioni sportive.
Le materie di insegnamento, i requisiti di partecipazione degli animatori e dei preparatori tecnici sono stabiliti in apposito regolamento da emanarsi con decreto dell’Assessore regionale competente per lo sport, d’intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano e sentito il Comitato di cui all’articolo 16.


Art.14
Per assicurare l’assistenza finanziaria alle iniziative di notevole rilevanza nell’ambito dell’attività sportiva isolana, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei centri di promozione sportiva, delle organizzazioni scolastiche e delle società sportive, per lo svolgimento di manifestazioni ed attività in Sardegna.
I contributi sono concessi con decreto dell’Assessore regionale competente per lo sport sulla base delle domande presentate dagli organismi sopraddetti, corredate dal programma o dal piano di attività annuale.


Art.15
Al fine di consentire un adeguato completamento delle attività di tutela sanitaria nella Regione e fino all’attuazione della riforma sanitaria, l’Assessore regionale competente per lo sport concorre al potenziamento dei servizi di medicina dello sport e di attività motoria delle popolazioni scolastiche mediante la concessione di contributi a favore dei Centri provinciali e degli ambulatori intercomunali per la medicina dello sport.
L’entità del contributo è determinata dall’Assessore regionale competente per lo sport, sentito il parere del Comitato di cui all’articolo 16, di intesa con l’Assessore regionale all’igiene e sanità, sulla base di un piano previsionale di attività annuale, presentato dagli organismi sopraddetti entro il 30 novembre di ogni anno e vistato, per l’approvazione, dal Consiglio regionale della Federazione medico - sportiva italiana.
Il contributo deve essere prevalentemente diretto: alla specializzazione del personale sanitario sportivo; alla qualificazione del personale insegnante addetto alle attività motorie; alla sensibilizzazione delle popolazioni ai problemi di tutela sanitaria delle attività sportive; al controllo sanitario periodico di coloro che svolgono attività sportiva o si avviano alla pratica dello sport, compresi i gruppi sportivi scolastici; alla attuazione di corsi di educazione fisica differenziata per la correzione di paramorfismi negli alunni della scuola dell’obbligo; alle prestazioni ambulatoriali di terapia e riabilitazione degli atleti; all’acquisto delle attrezzature necessarie ad un adeguato espletamento delle attività di cui sopra.


Art.16
E’ istituito il Comitato tecnico regionale per lo sport composto da:
1) L’Assessore regionale competente per lo sport, o un suo delegato, che lo presiede;
2) un rappresentante per ogni Assessorato regionale competente in materia di sanità, pubblica istruzione, enti locali e finanze o i loro delegati;
3) il Direttore dell’Assessorato regionale competente in materia di sport o un suo delegato;
4) il Sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;
5) il Delegato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano;
6) un rappresentante del Consiglio regionale della Federazione medico - sportiva italiana;
7) cinque esperti in materia sportiva scelti fra i nominativi segnalati dagli organismi regionali delle federazioni sportive nazionali e dei centri di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano;
8) un ingegnere esperto in materia di impianti sportivi.
In ogni caso deve essere integrato da sei Sindaci rappresentanti rispettivamente Comuni fino a 2.000 abitanti, da 2.000 a 10.000 abitanti ed oltre 10.000 abitanti quando debba discutersi sul programma di interventi e sui programmi operativi annuali di cui all’articolo 2 della presente legge.
Le rappresentanze di cui al precedente comma sono nominate dall’Assessore regionale competente per lo sport, su proposta della Commissione consiliare competente.
Funge da segretario un funzionario dell’Assessorato regionale competente in materia di sport.
Il Comitato tecnico regionale per lo sport ha il compito di:
1) proporre iniziative e presentare voti diretti a sviluppare le attività sportive nella Regione;
2) indicare le linee per la predisposizione del programma di interventi di cui all’articolo 2;
3) esprimere il parere sui programmi operativi annuali di intervento;
4) verificare periodicamente l’attuazione dei piani di cui sopra;
5) esprimere il parere in tutti gli altri casi previsti dalla presente legge.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell’Assessore regionale competente per lo sport e durano in carica quattro anni, ferma restando la possibilità di surrogare quelli che ne fanno parte per la carica rivestita pro - tempore.


Art.17
Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1967, n. 19, è modificato come segue:
“Al fine di facilitare la pratica dello sport, l’Amministrazione regionale predispone un piano per incrementare il numero e l’efficienza degli impianti sportivi in Sardegna”.
Il secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1967, n. 19, è modificato come segue:
“Per il finanziamento del piano sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
- Lire 100.000.000 per l’esercizio 1967;
- lire 500.000.000 rispettivamente per gli esercizi 1968, 1969, 1970 e 1971;
- lire 400.000.000 per l’esercizio 1972;
- lire 300.000.000 per l’esercizio 1973;
- lire 200.000.000 per l’esercizio 1974;
- lire 600.000.000 per l’esercizio 1979”.


Art.18
Le norme di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono estese alle opere già finanziate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1967, n. 19.
L’intervento regionale complessivo deve intendersi riferito all’intero costo dell’opera e conseguentemente, per gli impianti ancora da appaltare, non trovano applicazione le disposizioni relative alle quote percentuali ed ai costi globali delle opere contenute negli articoli 6 e 7 della sopraccitata legge regionale n. 19.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la revisione prezzi delle opere finanziate con la legge regionale 1 settembre 1967, n. 19, e già appaltate.


Art.19
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 11114 - Spese per l’istituzione di corsi per la qualificazione di animatori sportivi e di preparatori tecnici (Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 04)
L. 5.000.000
Capitolo 11120 - Contributi annui ai Comuni per favorire la più larga partecipazione alla pratica sportiva (Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05)
L. 550.000.000
Capitolo 11121 - Contributi ai centri di promozione sportiva, alle organizzazioni scolastiche ed alle società sportive per lo svolgimento di manifestazioni ed attività (Tit. 1 Sez. 3 - Cat. 05) L. 225.000.000
Capitolo 11122 - Contributi ai Centri provinciali ed agli ambulatori intercomunali per il potenziamento dei servizi di medicina dello sport (Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05)
L. 25.000.000
Capitolo 11123 - Contributi ai centri di promozione sportiva, alle organizzazioni scolastiche ed alle società sportive per lo svolgimento di manifestazioni ed attività in Sardegna (Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05)
L. 200.000.000
Capitolo 11124 - Contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per la revisione prezzi delle opere finanziate con la legge regionale 1 settembre 1967, n. 19, e già appaltate (Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05)
L. 44.000.000
Capitolo 11124 bis - Concorso nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dai Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane con gli istituti di credito per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento ed il completamento degli impianti sportivi comunali ed intercomunali, comprese le relative attrezzature (Tit. 2 - Sez. 6 Cat. 12)
pm.
Capitolo 11124 ter - Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per i mutui contratti dai Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane con gli istituti di credito per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento ed il completamento di impianti sportivi comunali ed intercomunali, comprese le relative attrezzature (Tit. 2 - Sez. 3 Cat. 14)
pm.
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 04143 - Spese per l’ottenimento di mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di una rete di centri sportivi articolati a carattere distrettuale (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 06)
pm.
Capitolo 04144 - Quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di una rete di centri sportivi articolati a carattere distrettuale (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 06)
pm.
Capitolo 04145 - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di una rete di centri sportivi articolati a carattere distrettuale (Tit. 3)
pm.
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l’anno finanziario 1978 lo stanziamento del capitolo 02102 – Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso proprio o di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di Commissioni, Comitati ed altri consessi, istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale, nonché a componenti e segretari del Comitato tecnico regionale costituito presso gli uffici della Cassa per il credito delle imprese artigiane (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, e L.R. 23 dicembre 1975, n. 68) è incrementato di L. 1.000.000.
Le spese per l’attuazione della presente legge, valutate per l’anno 1978 in complessive lire 1.050.000.000 fanno carico ai capitoli 11114, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11124 bis, 11124 ter dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ai capitoli 04143, 04144, 04145 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica e al capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. A favore dei suddetti capitoli sono stornate rispettivamente lire 250.000.000 dal capitolo 03016 (lettera L dell’elenco n. 4 allegato al bilancio) e lire 800.000.000 dal capitolo 03017 (lettera N dell’elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per il 1979 e gli anni successivi, valutati in L. 3.500.000.000 annui, si farà fronte per la maggiore spesa di L. 2.450.000.000 rispetto al 1978, mediante una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione e dei tabacchi derivanti dal loro naturale incremento.
Per il 1979 i capitoli di bilancio relativi all’applicazione della presente legge avranno la seguente dotazione:
Capitolo 11114 lire 29.000.000
Capitolo 11120 lire 1.100.000.000
Capitolo 11121 lire 180.000.000
Capitolo 11122 lire 200.000.000
Capitolo 11123 lire 270.000.000
Capitolo 11124 lire 100.000.000
Capitolo 11124 bis lire 600.000.000
Capitolo 11124 ter lire 100.000.000
Capitolo 04143 lire 20.000.000
Capitolo 04144 lire 150.000.000
Capitolo 04145 ire 150.000.000
Capitolo 02102 lire 1.000.000
Capitolo 11119 lire 600.000.000


Art.20
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 è soppresso il capitolo 11116.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, le disponibilità eventualmente esistenti sul conto di competenza del soppresso capitolo 11116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 sono trasferite al capitolo 11119 dello stesso stato di previsione.


Art.21
I termini di cui all’ultimo comma dell’articolo 10 e al secondo comma dell’articolo 15 si intendono riferiti all’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Il parametro di cui al primo comma dell’articolo 10 viene ridotto, limitatamente all’esercizio 1978, a lire 350 per abitante.


Art.22
Le leggi regionali 19 luglio 1968, n. 35, e 29 maggio 1972, n. 17, sono abrogate.

Art.23
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 giugno 1978.

Soddu