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Legge Regionale 23 giugno 1978, n. 39

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1968, n. 38, concernente: “Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1968, n. 38, è sostituito dal seguente:
“Le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi regolarmente iscritti all’Albo regionale degli appaltatori istituito ai sensi della legge regionale 6 marzo 1956, n.8, quando ne facciano formale richiesta alle competenti stazioni appaltanti ed i lavori da appaltare siano assistiti da finanziamento anche parziale della Regione, debbono essere invitati a partecipare a tutte le gare d’appalto indette dall’Amministrazione regionale e dagli altri enti pubblici, per gli importi e le specializzazioni di iscrizione all’Albo.
Fermo restando quant’altro previsto dalla vigente legislazione in materia di pubblicità degli avvisi di gara, copia degli avvisi medesimi viene rimessa, agli effetti della presente legge, agli organismi regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute”.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 giugno 1978

Soddu