Legge Regionale 19 luglio 1978, n. 48
Interventi a favore delle aziende colpite da peste - suina africana.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
I prestiti saranno concessi nella misura massima di lire quarantamila a capo, esclusi i lattonzoli e i soggetti di svezzamento, sino ad un numero massimo di mille capi per azienda; oltre i mille capi i prestiti non potranno essere superiori alla misura massima di lire ventimila a capo; questa limitazione non viene applicata nei confronti delle cooperative.
Art.2
Art.3
Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è uguale a quello fissato dallo Stato per l’applicazione dell’articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Le operazioni creditizie sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, se concesse a favore delle categorie aventi diritto.
La preferenza nella concessione dei prestiti è data ai coltivatori diretti.
Art.4
Art.5
Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione sono determinate in lire 350.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1982.
Nello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l’anno 1978 è istituito il capitolo 06136 (2.6.12) così denominato: “Concorsi nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi agli allevatori il cui patrimonio suinicolo sia stato danneggiato da peste suina africana”.
A favore del predetto capitolo è stornata la somma di lire 350.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1978, mediante le seguenti riduzioni delle riserve indicate nell’elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio - spese correnti: lettere C), per lire 100.000.000; lettera E), per lire 100.000.000; lettera F), per lire 150.000.000.
Per gli anni successivi al 1978 e fino al 1982 le spese per la attuazione di detti interventi, valutate in lire 350.000.000 annui, graveranno sui capitoli corrispondenti al suddetto capitolo 06136.
Art.6
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di L. 200.000.000 dal capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l’anno 1978, mediante riduzione per un corrispondente importo, della riserva indicata nell’elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio - spese in conto capitale - alla lettera O).
Art.7
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 19 luglio 1978.
Soddu