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Legge Regionale 19 luglio 1978, n. 48

Interventi a favore delle aziende colpite da peste - suina africana.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle aziende agricole danneggiate, direttamente o indirettamente, dalla peste suina africana e ubicate nelle province in cui si verificano focolai di essa, prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale, col concorso nel pagamento degli interessi, per le necessità di conduzione aziendale e per la estinzione di passività derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestiti e di mutui agrari con scadenza in data posteriore al verificarsi dell’evento dannoso.
I prestiti saranno concessi nella misura massima di lire quarantamila a capo, esclusi i lattonzoli e i soggetti di svezzamento, sino ad un numero massimo di mille capi per azienda; oltre i mille capi i prestiti non potranno essere superiori alla misura massima di lire ventimila a capo; questa limitazione non viene applicata nei confronti delle cooperative.


Art.2
A favore delle aziende che abbiano subito l’abbattimento dei capi, può essere altresì concesso un prestito per l’acquisto di soggetti riproduttori e fattrici, onde consentire la ricostituzione delle scorte vive.

Art.3
I prestiti sono regolati dalle leggi vigenti in materia di credito agrario di esercizio e sono deliberati dagli istituti ed enti autorizzati, previa emissione di parere da parte dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio.
Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è uguale a quello fissato dallo Stato per l’applicazione dell’articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Le operazioni creditizie sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, se concesse a favore delle categorie aventi diritto.
La preferenza nella concessione dei prestiti è data ai coltivatori diretti.


Art.4
L’indennità che dovrà essere corrisposta dall’Amministrazione regionale a termini dell’articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1, può comprendere anche la quota a carico della Provincia, prevista dall’articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, che viene erogata con le stesse modalità previste da detta legge n. 34.

Art.5
Per l’attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è stabilito il limite di impegno di lire 350.000.000.
Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione sono determinate in lire 350.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1982.
Nello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l’anno 1978 è istituito il capitolo 06136 (2.6.12) così denominato: “Concorsi nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi agli allevatori il cui patrimonio suinicolo sia stato danneggiato da peste suina africana”.
A favore del predetto capitolo è stornata la somma di lire 350.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1978, mediante le seguenti riduzioni delle riserve indicate nell’elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio - spese correnti: lettere C), per lire 100.000.000; lettera E), per lire 100.000.000; lettera F), per lire 150.000.000.
Per gli anni successivi al 1978 e fino al 1982 le spese per la attuazione di detti interventi, valutate in lire 350.000.000 annui, graveranno sui capitoli corrispondenti al suddetto capitolo 06136.


Art.6
Le spese per l’erogazione delle indennità previste dall’articolo 4 della presente legge gravano sul capitolo 12193 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità del bilancio della Regione per l’anno 1978 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di L. 200.000.000 dal capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l’anno 1978, mediante riduzione per un corrispondente importo, della riserva indicata nell’elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio - spese in conto capitale - alla lettera O).


Art.7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 luglio 1978.

Soddu