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Legge Regionale 2 agosto 1978, n. 50

Interventi a sostegno dell’occupazione giovanile.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Titolo I
(Disposizioni generali)
Art.1
La Regione Sarda si pone l’obiettivo di incrementare l’occupazione giovanile e di renderla stabile.
A tal fine le provvidenze previste dalla presente legge verranno concesse ai giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, associati in cooperative che comprendano giovani tra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al 40 per cento del totale dei soci ed ai giovani comunque associati purché in numero non inferiore a tre e non superiore a otto.
Le provvidenze di cui alla presente legge verranno concesse con priorità ai giovani associati in cooperative.
Le cooperative aventi i requisiti previsti al precedente secondo comma sono successivamente indicate nella presente legge come cooperative giovanili.


Art.2
Alla concessione ed alla erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge provvedono, avvalendosi delle assegnazioni disposte in loro favore dall’Amministrazione regionale, i Presidenti degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane, su conforme delibera della Giunta esecutiva.
Per l’istruttoria delle domande, per tutti gli atti preliminari e per le verifiche ed i controlli successivi, gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane si avvalgono, di norma, degli uffici periferici dell’Amministrazione regionale, delle Camere di commercio, nonché degli Enti regionali competenti per settore.
Gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane, qualora le somme ad essi assegnate non siano sufficienti a garantire la concessione di tutte le provvidenze indicate nella presente legge, possono escluderne uno o più tipi tra quelli gravanti, ai sensi del successivo articolo 22, su uno stesso titolo di spesa.
Le decisioni di cui al comma precedente, nonché quelle relative alla concessione delle diverse provvidenze ai singoli richiedenti, dovranno essere adottate in modo da assicurare la priorità alle iniziative che presentano maggiori prospettive di occupazione stabile e che realizzino il maggior numero di occupati in relazione alle somme concesse.
Sulle domande tendenti all’erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane si pronunzieranno entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse. Trascorso tale termine, le relative pratiche sono trasmesse all’Assessorato competente che deve provvedere entro 30 giorni.


Art.3
La ripartizione tra gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane delle somme attribuite nei singoli titoli di spesa della contabilità speciale di cui al successivo articolo 22 è deliberata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare per la programmazione economica, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, sentito il Comitato per la programmazione.
La ripartizione dovrà tenere conto del rapporto tra il numero degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e quello della popolazione residente secondo i più recenti dati ISTAT. Le somme non impegnate a chiusura di ogni esercizio sono attribuite agli Organismi comprensoriali ed alle Comunità montane che abbiano richieste eccedenti le proprie disponibilità secondo il criterio di cui al comma precedente.


Art.4
I Presidenti degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane effettuano l’erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge mediante ordinativi di pagamento emessi su conti correnti intestati alla Regione ed aperti presso le sedi, le filiali, le agenzie e gli uffici locali di corrispondenza degli istituti di credito, incaricati del servizio di tesoreria della Regione, più vicini al Comune in cui ha sede l’Organismo comprensoriale o la Comunità montana.
Non potranno essere disposti pagamenti per importi superiori alle disponibilità dei conti.


Titolo II
(Disposizioni di carattere particolare)
Capo I
(Interventi a favore della cooperazione giovanile)
Art.5
Alle cooperative giovanili che abbiano svolto servizi socialmente utili ai sensi del Titolo IV della legge 1 giugno 1977, n. 285, e che, al termine dell’incarico loro affidato, dimostrino di poter proseguire in regime di mercato e con carattere di stabilità nella loro attività, può essere concesso, per due anni, un contributo, per ogni socio proveniente dalle suddette liste speciali, che sia pari per il primo anno al 60 per cento e per il secondo anno al 30 per cento del compenso dallo stesso ricevuto durante il periodo di svolgimento del servizio socialmente utile.
Il contributo è concesso con le procedure di cui all’articolo 2, previo parere favorevole dell’ente responsabile del servizio socialmente utile svolto dalla cooperativa, sulla base di una relazione tecnico - economica predisposta dai richiedenti e che evidenzi gli obiettivi della cooperativa, la sua organizzazione, le possibilità di inserimento nel mercato con carattere di stabilità, nonché la stima delle spese previste ed il numero dei soci, che deve essere non eccedente rispetto alle reali esigenze richieste dall’attività svolta.
L’erogazione è disposta trimestralmente ed è condizionata all’effettivo svolgimento dell’attività da parte della cooperativa.
Tale contributo è incompatibile con tutte le altre provvidenze previste dalla presente legge.


Art.6
Alle cooperative giovanili che producono beni o servizi indipendentemente dal settore in cui operano, può essere concesso, per l’attuazione di un piano di sviluppo aziendale, un contributo in conto capitale sino al 60 per cento della spesa ammessa, ma comunque non superiore ai 50.000.000 di lire.
L’erogazione avviene anticipatamente per il 20 per cento della spesa ammessa e, per la parte residua, in base a stati d’avanzamento per importi di lavori effettuati e documentati, che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell’importo globale del piano.
Le medesime iniziative possono godere, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi, posto a carico delle leggi applicate dalla Regione.
Alle cooperative giovanili di cui al primo comma del presente articolo ed a quelle di produzione e lavoro può essere concesso, inoltre, un contributo di importo tale da assicurare a ciascun giovane socio, che esplichi effettiva attività lavorativa, una somma pari a lire 100.000 mensili per non più di due anni. Qualora a beneficiare di detta provvidenza sia una cooperativa giovanile agricola che fruisca del contributo previsto dall’articolo 20 della legge 1º giugno 1977, n. 285, esso è ridotto di una somma pari a quanto percepito a tale titolo.
L’erogazione è disposta anticipatamente ogni tre mesi.
La concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è disposta sulla base di una relazione che illustri le condizioni tecnico - economico - produttive della cooperativa, il progetto da realizzare e le possibilità di sviluppo anche in rapporto alle condizioni di mercato ed al numero e alle attitudini dei soci.
I contributi di cui ai commi precedenti sono incompatibili con tutti gli altri previsti dalla presente legge o da altre leggi regionali.


Titolo II
(Disposizioni di carattere particolare)
Capo II
(Interventi per il settore agricolo e per l’acquacoltura)
Art.7
e provvidenze di cui al presente capo sono concesse alle cooperative che operano nel settore agricolo, successivamente indicate come cooperative giovanili agricole, e che provvedono alla conduzione aziendale o alla raccolta e trasformazione dei prodotti o alla gestione di servizi tecnici nonché alle cooperative che, ai sensi del successivo articolo 17, operano in acquacoltura, purché dette cooperative siano costituite nel rispetto dei requisiti indicati al secondo comma del precedente articolo 1.
Le stesse provvidenze sono concesse anche ai giovani comunque associati, purché in numero non inferiore a tre, e non superiore a otto, che operino nel settore agricolo o dell’acquacoltura.


Art.8
Allo scopo di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze contributive creditizie regionali, statali o comunitarie, dovrà essere data la priorità nell’ordine:
a) alle cooperative di cui al titolo III della legge 1 giugno 1977, n. 285, ed a quelle di cui al precedente articolo 7 della presente legge;
b) ai coltivatori singoli o associati, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, che siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.


Art.9
Le cooperative giovanili agricole che intraprendano una attività economicamente valida, in grado di dar vita ad una occupazione stabile da valutare sulla base del piano aziendale, possono ottenere un contributo per ciascun giovane socio.
Il contributo è concesso per tutto il periodo in cui il lavoro svolto, tenuto conto del tipo di coltura, impianto od attività, risulti oggettivamente improduttivo o scarsamente remunerativo e comunque per non più di 3 anni. Il contributo sarà pari a lire 150.000 mensili per ciascun giovane socio per i primi 2 anni ed a lire 100.000 mensili per ciascun giovane socio per il terzo anno.
Il contributo viene diminuito dell’importo eventualmente assegnato ai sensi dell’articolo 20 della legge 1º giugno 1977, n. 285.
Detto contributo è incompatibile con le provvidenze di cui al successivo articolo 10 ultimo comma ed è, invece, compatibile con le provvidenze di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 382, o altre eventuali provvidenze di origine comunitaria o nazionale.
La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico - economica che contenga l’indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati, della stima delle spese da sostenere e del numero dei soci che dovrà essere non eccedente rispetto alle esigenze richieste per la realizzazione del piano.
Dell’utilizzazione dei contributi ottenuti ai sensi del presente articolo deve essere data dimostrazione a consuntivo annuale, mediante presentazione di copia della contabilità aziendale accompagnata da una relazione esplicativa.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai giovani comunque associati, purché in numero non inferiore a 3 e non superiore a 8, nella misura del 75 per cento e vengono erogate con le stesse modalità.


Art.10
Alle cooperative giovanili agricole che attuano piani di trasformazione aziendale può essere concesso un contributo in conto capitale sino al 60 per cento della spesa ammessa non cumulabile con contributi previsti da altre leggi e non superiore a 100.000.000 di lire.
Qualora le cooperative di cui al comma precedente usufruiscano di contributi in conto capitale previsti da altre leggi può essere concesso a carico della presente legge un contributo integrativo pari al 10 per cento della spesa ammissibile comunque non superiore a 20.000.000 di lire.
La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico - economica contenente tutti gli elementi indicati nel terzo comma dell’articolo precedente.
L’erogazione avviene anticipatamente per il 20 per cento della spesa ammessa e per la parte residua in base a stati di avanzamento, per importi di lavori effettuati e documentati che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell’importo globale del piano.
Le medesime iniziative possono godere, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi, posto a carico delle leggi applicate dalla Regione.
Alle cooperative giovanili che non ottengano il contributo ed il mutuo di cui ai commi precedenti e che provvedano alla razionale coltivazione dei terreni, può essere erogato, per due anni, un contributo pari a lire 100.000 per ogni ettaro coltivato.


Art.11
Ai giovani comunque associati, purché in numero non inferiore a tre e non superiore a otto, che attuino piani di trasformazione aziendale può essere concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammessa, non cumulabile con contributi previsti da altre leggi e non superiore a lire 8.000.000 per associato.
La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico - economica contenente tutti gli elementi indicati nel terzo comma dell’articolo precedente.
L’erogazione avviene anticipatamente per il 20 per cento della spesa ammessa e per la parte residua in base a stati di avanzamento, per importi di lavori effettuati e documentati che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell’importo globale del piano.
Le medesime iniziative possono godere, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi posto a carico delle leggi applicate dalla Regione.
Ai giovani comunque associati che non ottengano il contributo ed il mutuo di cui ai commi precedenti e che provvedano alla razionale coltivazione dei terreni, può essere erogato, per due anni, un contributo pari a lire 100.000 per ogni ettaro coltivato.


Art.12
Alle cooperative giovanili agricole che lo richiedano può essere concesso, per non più di 3 anni, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, per effetto dell’assunzione di un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria, un contributo non superiore a lire 250.000 mensili o, per il periodo in cui la cooperativa eventualmente usufruisca del contributo di cui all’articolo 21 della legge 1º giugno 1977, n. 285, non superiore a lire 150.000 mensili.
Detto contributo è erogato trimestralmente sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute: all’atto della concessione del medesimo è erogata una anticipazione di un importo pari a quanto spettante per un trimestre.
Qualora le cooperative agricole giovanili si avvalgano di uno o più soci, aventi le competenze specifiche di cui al primo comma, che forniscano la loro costante assistenza tecnica, possono ottenere, per non più di tre anni, un contributo - aggiuntivo rispetto a quelli previsti all’articolo 9 della presente legge - pari a lire 100.000 mensili che verrà erogato ogni trimestre posticipatamente.
Alle cooperative giovanili agricole, l’Ente di sviluppo e gli enti regionali e gli enti presso i quali operano centri di assistenza tecnica agricola finanziati dalla Regione devono prestare assistenza tecnica, economica ed amministrativa.


Art.13
Le cooperative giovanili agricole che abbiano ottenuto in concessione od in affitto terreni da coltivare possono beneficiare di un contributo pari ai canoni di concessione o di affitto, determinati sulla base delle leggi vigenti.
Il contributo è concesso per tre anni ed è condizionato all’accertamento dell’adeguatezza dei terreni disponibili rispettivamente alle possibilità di lavorazione da parte della cooperativa.
L’erogazione avviene ogni anno alla scadenza contrattuale di pagamento previa dimostrazione della effettiva utilizzazione del fondo.
I contributi di cui al presente articolo vengono concessi anche ai giovani associati purché in numero non inferiore a tre e non superiore a otto, che abbiano ottenuto in concessione o in affitto terreni da coltivare. Il contributo verrà erogato con le stesse modalità.


Art.14
Le cooperative giovanili agricole possono chiedere la acquisizione al monte dei pascoli dei terreni necessari per la costituzione di aziende pastorali efficienti ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

Art.15
Le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite dalla garanzia fidejussoria della Regione, quando siano concluse con le cooperative giovanili agricole e con i giovani comunque associati, purché in numero non inferiore a tre e non superiore a otto.
A tal fine è costituito, presso un istituto abilitato all’esercizio del credito agrario, il “Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative giovanili agricole”.
L’Assessore dell’agricoltura è autorizzato a stipulare col predetto istituto apposita convenzione per regolare le modalità di gestione del Fondo.
L’istituto gestore deve redigere e presentare annualmente il bilancio consuntivo, corredato da una analitica relazione.


Art.16
I fondi statali che affluiscono al titolo di spesa n. 4 della contabilità speciale di cui al successivo articolo 22 sono utilizzati prioritariamente per l’erogazione dei contributi previsti dagli articoli 20 e 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285.
Le somme eventualmente disponibili sul predetto titolo di spesa n. 4 dopo la concessione dei contributi di cui al comma precedente verranno utilizzate per la concessione delle provvidenze previste nella presente legge.
In tale caso, tuttavia, possono beneficiarne le sole cooperative aventi i requisiti stabiliti dal Titolo III della legge 1 giugno 1977, n. 285.


Art.17
I contributi previsti dai precedenti articoli 9, 10, comma primo, e 12, commi primo e terzo, a favore delle cooperative agricole, possono essere concessi anche alle cooperative operanti nell’acquacoltura e costituite ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.
La concessione avviene con le stesse modalità e per i medesimi importi indicati nei suddetti articoli. I contributi di cui all’articolo 12, tuttavia, sono concessi qualora il tecnico assunto o il socio siano muniti di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore in discipline strumentali rispetto all’attività della cooperativa.
Sono da considerarsi cooperative operanti nel settore della acquacoltura quelle che abbiano come finalità statutaria e come oggetto effettivo della propria attività l’allevamento artificiale di specie animali acquatiche di valore alimentare e commerciale.
Le provvidenze previste in questa legge a favore delle cooperative che operano nel settore dell’acquacoltura sono cumulabili con quelle previste nelle altre leggi regionali e statali relative al settore della pesca.
Le provvidenze di cui al presente articolo, con esclusione di quelle previste dall’articolo 12, sono estese anche ai giovani comunque associati, purché in numero non inferiore a tre e non superiore a otto.
Le provvidenze sono erogate con le stesse modalità.


I contributi previsti dai precedenti articoli 9, 10, comma primo, e 12, commi primo e terzo, a favore delle cooperative agricole, possono essere concessi anche alle cooperative operanti nell’acquacoltura e costituite ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1. La concessione avviene con le stesse modalità e per i medesimi importi indicati nei suddetti articoli. I contributi di cui all’articolo 12, tuttavia, sono concessi qualora il tecnico assunto o il socio siano muniti di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore in discipline strumentali rispetto all’attività della cooperativa. Sono da considerarsi cooperative operanti nel settore della acquacoltura quelle che abbiano come finalità statutaria e come oggetto effettivo della propria attività l’allevamento artificiale di specie animali acquatiche di valore alimentare e commerciale. Le provvidenze previste in questa legge a favore delle cooperative che operano nel settore dell’acquacoltura sono cumulabili con quelle previste nelle altre leggi regionali e statali relative al settore della pesca. Le provvidenze di cui al presente articolo, con esclusione di quelle previste dall’articolo 12, sono estese anche ai giovani comunque associati, purché in numero non inferiore a tre e non superiore a otto. Le provvidenze sono erogate con le stesse modalità.
(Disposizioni di carattere particolare)
Capo III
(Interventi a favore dell’artigianato e del turismo)
Art.18
Le imprese artigiane che effettuano nuovi investimenti in conto capitale entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e procedono all’assunzione, per non meno di 24 mesi, di giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, possono beneficiare, per ogni giovane occupato, di un contributo pari al 20 per cento dell’investimento effettuato.
Detto contributo non può essere tuttavia superiore a lire 2.000.000 per nuova unità lavorativa occupata ed è aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di artigianato.
A tal fine le imprese richiedenti dovranno presentare una relazione che illustri le caratteristiche, l’importo e la data dell’investimento effettuato e le nuove unità giovanili occupate; dovranno, inoltre, dimostrare di non aver proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione dei giovani provenienti dalle liste speciali, a licenziamento di personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
All’atto della concessione viene erogato a titolo di anticipazione il 50 per cento del contributo assegnato mentre la parte residua è erogata in seguito all’accertamento che i giovani assunti abbiano svolto la loro attività per il periodo minimo prescritto.
In caso di licenziamento effettuato prima del decorso dei 24 mesi l’impresa artigiana è tenuta a restituire il contributo percepito per l’unità licenziata, salvo che la cessazione del rapporto contrattuale sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.


Art.19
Le imprese artigiane costituite da tre o più giovani associati provenienti tutti dalle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, fruiscono della medesima priorità e delle stesse agevolazioni e provvidenze stabilite dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, a favore delle cooperative, ad eccezione del massimale dell’investimento ammesso a contributo che resta quello stabilito per le imprese non cooperative.
In tal caso, tuttavia, i contributi in conto capitale concessi alle imprese di cui al comma precedente sono posti a carico dei fondi di cui alla presente legge. Le altre provvidenze fanno carico, invece, ai fondi di cui alla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.
Per la concessione delle suddette provvidenze si applicano le norme stabilite nella legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, ma ai fini della concessione del contributo in conto capitale che grava sulla presente legge, si applica la procedura prevista nel precedente articolo 2.


Art.20
Alle cooperative giovanili che promuovono iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello del turismo di massa, giovanile e sociale, e che concernono particolarmente la creazione, l’adattamento, l’ampliamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l’allestimento di impianti e attrezzature per il tempo libero, nonché l’organizzazione e la gestione di servizi comunque connessi alle attività turistiche possono essere concessi inoltre, contributi in conto capitale fino all’80 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili.
A tal fine, le cooperative dovranno presentare, all’Organismo comprensoriale o Comunità montana competente per territorio, una relazione che illustri analiticamente l’iniziativa che si intende realizzare, le caratteristiche, gli obiettivi e l’importo dell’investimento nonché le attitudini, le precedenti esperienze dei soci e il loro numero.
L’importo del contributo per ogni singola iniziativa non può essere, in nessun caso, superiore a lire 80.000.000. La sua erogazione, avviene per il 20 per cento della spesa ammessa, all’atto dell’approvazione della relazione e dell’eventuale progetto, e per la parte residua in base a stati di avanzamento per importi di lavori effettuati e documentati che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell’importo globale.
Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con le altre provvidenze statali e regionali, ma in tal caso la somma dei contributi a diverso titolo percepiti per ogni iniziativa non può essere superiore al 90 per cento delle spese effettuate.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse con assoluta priorità alle cooperative giovanili e possono essere date anche ai giovani comunque associati, purché in numero non inferiore a 3 e non superiore a 8, nella misura massima, quanto al contributo, del 70 per cento della spesa ammessa e per importo non superiore a lire 8.000.000 per associato. Alle cooperative e alle forme associative di cui al presente articolo può essere concesso a valere sulle leggi vigenti un mutuo tale da garantire il raggiungimento della misura del 100 per cento della spesa ammessa.


Titolo III
(Disposizioni finanziarie)
Art.21
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 è istituito il capitolo 03025 con la seguente denominazione: “Fondo regionale per l’attuazione degli interventi volti ad incentivare l’occupazione giovanile” (Tit. II - Sez. 06 - Cat. 12).
A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 03017 dello stesso stato di previsione la somma di lire 7.500.000.000 mediante l’utilizzazione della riserva di pari importo previsto alla lettera A) dell’elenco n. 4 – Spese in conto capitale - allegato allo stesso bilancio.
Le spese a carico della Regione, per l’attuazione della presente legge, previste in lire 7.500.000.000 annue fanno carico al predetto capitolo 03025 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni 1979- 1980- 1981.
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 e successivi sono istituiti i seguenti capitoli:
Stato di previsione dell’entrata
Capitolo 21199 bis - Quota parte assegnata alla Regione dagli stanziamenti autorizzati per iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l’incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani (artt. 18 e 29, legge 1º giugno 1977, n. 285)
p.m.
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio
Capitolo 03034 (Tit. II - Sez. 06 - Cat. 12) - Somma assegnata dallo Stato ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, da versarsi al fondo regionale per l’attuazione degli interventi volti ad incentivare l’occupazione giovanile
p.m.
Ai predetti capitoli 21199 bis e 03034 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi saranno iscritte le somme assegnate dallo Stato alla Regione per l’attuazione degli interventi previsti dal Titolo III della legge 1º giugno 1977, n. 285.
Le stesse somme affluiranno alla contabilità speciale di cui al successivo articolo 22 e saranno attribuite al titolo di spesa n. 4.


Art.22
Per l’attuazione della presente legge l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire apposita contabilità speciale denominata “Fondo regionale per l’attuazione di interventi volti ad incentivare l’occupazione giovanile”, alla quale dovranno confluire gli stanziamenti di cui all’articolo 21.
Il fondo di cui al comma precedente è ripartito nei seguenti titoli:
Titolo di spesa n. 1
- Interventi a favore della cooperazione giovanile.
Titolo di spesa n. 2
- Interventi a favore delle cooperative agricole e di quelle operanti in agricoltura.
Titolo di spesa n. 3
- Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative agricole a prevalente partecipazione giovanile.
Titolo di spesa n. 4
- Interventi a favore delle cooperative agricole con preminenza di quelli disposti dagli articoli 20 e 21 della legge 1º giugno 1977, n. 285.
Titolo di spesa n. 5
- Interventi a favore delle cooperative artigiane.
Titolo di spesa n. 6
- Interventi a favore delle cooperative operanti nel settore turistico - ricettivo.
La ripartizione delle somme previste nel capitolo 03025 di cui al precedente articolo 21 verrà stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti Assessori, su conforme deliberazione della Giunta stessa, previo il parere delle Commissioni consiliari bilancio e programmazione.


Art.23
I versamenti sui conti correnti di cui al precedente articolo 4 sono disposti con decreti, rispettivamente dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale a valere sul titolo n. 1, dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale a valere sui titoli di spesa nn. 2 e 4, e dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio a valere sui titoli di spesa nn. 5 e 6.
I versamenti relativi agli interventi previsti dal precedente articolo 17 sono disposti sul citato titolo di spesa n. 2 con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente.
Al riscontro amministrativo e contabile dei rendiconti presentati semestralmente dagli Organismi comprensoriali e dalle Comunità montane, provvedono gli Assessorati competenti e la Ragioneria regionale.
Gli interessi attivi maturati sulle disponibilità del fondo o dei predetti conti correnti sono annualmente fatti affluire al bilancio della Regione.
I rapporti con il tesoriere, cui sono affidati i servizi di cassa della predetta contabilità, saranno regolati da apposita convenzione stipulata secondo la normativa vigente.
Sul titolo di spesa n. 1 gravano le provvidenze di cui agli articoli 5 e 6, sul titolo n. 2 quelle di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 17, sul titolo n. 3 quelle di cui all’articolo 15, sul titolo n. 4 quella di cui all’articolo 16, sul titolo n. 5 quelle di cui agli articoli 18 e 19 e sul titolo n. 6 quella di cui all’articolo 20.


Art.24
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 agosto 1978.

Soddu