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Legge Regionale 17 agosto 1978, n. 51

Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(Ordinamento degli uffici)
CAPO I
(Principi e criteri dell’organizzazione amministrativa)
Art.1
Ambito di applicazione
La presente legge disciplina l’ordinamento amministrativo regionale, il modello delle strutture organizzative, l’individuazione delle funzioni ed i rapporti organici, in modo che la azione amministrativa sia svolta secondo il disegno unitario delineato dalla programmazione regionale.
L’Amministrazione regionale adegua l’organizzazione delle proprie strutture alle esigenze del mutamento sociale e della trasformazione economica dell’Isola, secondo gli obiettivi fissati dagli organi di governo nel processo di sviluppo.


Art.2
Principi di decentramento
In applicazione dell’articolo 5 della Costituzione e dell’articolo 44 dello Statuto speciale, la Regione, oltre al potenziamento delle autonomie locali, attua nei propri servizi un ampio decentramento amministrativo, conservando prevalentemente compiti d’indirizzo, coordinamento e controllo.

Art.3
Criteri dell’organizzazione amministrativa
Sono criteri fondamentali dell’organizzazione amministrativa regionale:
a) la chiarezza nella gestione amministrativa e, fatto salvo il rispetto del segreto d’ufficio nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la pubblicità negli atti e nei procedimenti;
b) la responsabilizzazione e qualificazione del personale;
c) l’efficienza funzionale, anche attraverso la mobilità e la rotazione del personale;
d) la valorizzazione del momento collegiale;
e) il costante e massimo recepimento delle più moderne tecniche organizzative e procedurali al fine di rendere sempre più efficiente, spedita e semplificata l’attività;
f) l’economicità della gestione evitando duplicazioni di competenze e dispendio di mezzi.


CAPO II
(Strutture organizzative)
Art.4
Articolazioni dell’organizzazione
L’organizzazione amministrativa regionale si articola in servizi e settori;
- i servizi sono le unità operative fondamentali preposte alla gestione di una o più materie attribuite alla competenza del Presidente della Giunta e degli Assessori;
- i settori sono articolazioni dei servizi, ed hanno lo scopo di assicurare un più proficuo e rapido svolgimento di attività affini e interdipendenti nell’ambito di una stessa materia.


Art.5
Istituzioni dei servizi
I servizi sono istituiti, modificati o soppressi, tenendo esclusivamente conto delle obiettive esigenze funzionali ed istituzionali dell’Amministrazione regionale, sulla base delle competenze individuate dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, entro un numero massimo di 50.
Agli adempimenti di cui al comma precedente si provvede con apposito regolamento di esecuzione, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.


Art.6
Istituzione dei settori
settori sono istituiti, modificati o soppressi in base ad effettive esigenze operative, con il regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo, entro un numero massimo di 150.

Art.7
Indirizzo politico - amministrativo
I componenti della Giunta esercitano la direzione politica, indicano gli obiettivi da raggiungere, verificano i risultati conseguiti, chiamano a risponderne i Coordinatori.
Partecipano, qualora lo ritengano opportuno, alle riunioni del Consiglio dei servizi e dei Comitati di servizio, senza diritto di voto.


Art.8
Istituzione dei Servizi legislativo, della Ragioneria generale, e di organizzazione e metodo e del personale
In deroga alla norma dell’articolo 5, sono istituiti i seguenti servizi:
a) Servizio legislativo;
b) Servizio della Ragioneria generale;
c) Servizio di organizzazione e metodo e del personale.
Al Servizio della Ragioneria generale è preposto un Coordinatore generale.


Art.9
Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
L’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale collabora all’attività del Presidente per:
a) i rapporti con il Parlamento, il Governo, le Regioni, e le Autorità politiche e militari;
b) gli affari riservati;
c) il cerimoniale e le pubbliche relazioni;
d) l’amministrazione dei fondi per le spese di rappresentanza.
Salvo il disposto di cui all’articolo 74, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l’Ufficio di Gabinetto.
Al capo di Gabinetto è attribuita l’indennità di cui al quarto comma dell’articolo 20, da corrispondersi per 12 mensilità, in sostituzione dell’indennità di Gabinetto.


Art.10
Segreterie particolari
Le segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.
Non possono intralciare l’azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi agli stessi.
Al segretario particolare, non dipendente dall’Amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico relativo alla quarta classe di stipendio della VI fascia funzionale.
Salvo il disposto dell’articolo 74 restano ferme le disposizioni in vigore concernenti le segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.


Art.11
Ufficio stampa
Nell’ambito della Presidenza della Giunta regionale è istituito l’ufficio stampa della Regione, che mantiene i rapporti con gli organi di diffusione, e in modo obiettivo, imparziale e concreto cura l’informazione sull’attività dell’istituto regionale.

Art.12
Gruppi di lavoro
Per lo svolgimento di compiti prevalentemente interdisciplinari di studio, programmazione, elaborazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività amministrative regionali, elaborazione di schemi, di disegni di legge, predisposizione ed eventuale svolgimento di attività per progetti, si provvede di norma con il metodo del lavoro di gruppo mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro.
I gruppi di lavoro sono costituiti per periodi determinati, con aggregazione di personale appartenente a fasce funzionali anche diverse.
Qualora i compiti affidati al gruppo di lavoro richiedano la particolare competenza tecnica o giuridica di estranei all’Amministrazione regionale, il gruppo di lavoro può essere integrato da docenti universitari o da esperti aventi la specifica competenza richiesta.
Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l’organizzazione e il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale; con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale in relazione all’incarico affidato.
I gruppi di lavoro sono costituiti con provvedimento del Coordinatore generale su conforme decisione del Consiglio dei servizi, se operano per la trattazione di affari interessanti uno o più servizi della Presidenza della Giunta o di uno stesso Assessorato, con provvedimento dell’Assessore competente in materia di personale, su proposta dei Consigli dei servizi interessati, se operano per la trattazione di affari interessanti più Assessorati o uno o più Assessorati e la Presidenza della Giunta.
Contestualmente alla costituzione del gruppo di lavoro, viene nominato un Coordinatore responsabile della regolare conduzione dei lavori. Ogni componente del gruppo risponde della collaborazione prestata per il conseguimento dei risultati.
Il gruppo risponde collegialmente della tempestività dei lavori, in relazione al termine fissato per il loro compimento.


Art.13
Il Comitato per l’organizzazione ed il personale
E’istituito il Comitato per l’organizzazione ed il personale presieduto dall’Assessore competente in materia di personale.
Il Comitato è composto, oltre che dal suo Presidente, dai Coordinatori generali, dal Coordinatore del servizio di organizzazione e metodo e del personale, nonché da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell’ambito regionale, nonché da due eletti direttamente dal personale dipendente dall’Amministrazione regionale.
I membri del Comitato sono nominati con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, durano in carica tre anni, se rappresentanti del personale, e possono essere sostituiti da membri supplenti.
Il Comitato per l’organizzazione ed il personale:
a) formula proposte sulle iniziative e i provvedimenti da adottare per un costante adeguamento delle strutture dell’organizzazione regionale alle esigenze della collettività;
b) studia ed elabora proposte per l’applicazione di nuove tecniche amministrative, la semplificazione dei metodi di lavoro, l’organizzazione delle strutture regionali ai fini di una migliore utilizzazione del personale;
c) studia ed elabora proposte concernenti la politica del personale e le tecniche relative alla selezione e formazione del personale stesso;
d) delibera i criteri di massima cui attenersi nell’adozione dei provvedimenti di trasferimento del personale tra i vari rami dell’Amministrazione, in relazione alle mutevoli esigenze dei servizi, e dei provvedimenti di trasferimento che comportino mutamento della sede di servizio;
e) formula proposte in ordine al distacco di personale di ruolo dell’Amministrazione regionale presso gli enti regionali, gli Organismi comprensoriali o comunque sottoposti al controllo della Regione, e per il comando di personale dai suddetti enti presso l’Amministrazione regionale;
f) propone l’istituzione dei corsi di cui all’articolo 39 e delibera sui programmi degli stessi;
g) indica i criteri generali cui attenersi nella costituzione dei gruppi di lavoro tra più rami dell’Amministrazione;
h) decide sui ricorsi contro le decisioni dei Consigli di servizio;
i) esercita, in quanto compatibili con la presente legge, le competenze attribuite al Consiglio di amministrazione dalle norme concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
j) l) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi o da regolamenti.
Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
E’in facoltà del Comitato istituire nel suo seno, anche in via permanente, sottocomitati per lo svolgimento di specifici compiti fra quelli di competenza del Comitato medesimo, fatta eccezione di quelli di cui alle lettere d), e), h), i), l).
Contro le decisioni del Comitato di cui alle lettere i) ed l) è dato ricorso alla Giunta regionale.
Funge da Segretario del Comitato un impiegato in servizio presso l’Assessorato competente in materia di personale.
Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), b), c), ed f), il Comitato può avvalersi della consulenza di estranei alla Amministrazione regionale, per non più di due unità, aventi la specifica competenza richiesta.
L’incarico di consulenza è conferito a tempo determinato, con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, su proposta del Comitato per l’organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e non può superare la durata di un anno, ma può essere rinnovato; con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso.


Art.14
Consiglio dei Servizi
Nell’ambito della Presidenza della Giunta o di ciascun Assessorato, qualora vi siano più servizi, è costituito il Consiglio dei servizi, composto:
- dal Coordinatore generale;
- dai Coordinatori di servizio;
- da un rappresentante del personale per ciascun servizio, eletto dal personale addetto.
Il Consiglio dei servizi:
a) esprime pareri e formula proposte sull’organizzazione amministrativa;
b) decide sull’impiego del personale nei servizi, sulla costituzione e composizione dei gruppi di lavoro interessanti uno o più servizi di uno stesso Assessorato o della Presidenza della Giunta;
c) decide su istanze in materia di organizzazione e programmazione dell’attività dei servizi e dei gruppi di lavoro;
d) propone la costituzione di gruppi di lavoro per la trattazione di affari interessanti più Assessorati o uno o più Assessorati e la Presidenza della Giunta;
e) esprime parere sulla nomina e sulla revoca dei Coordinatori di settore;
f) esercita inoltre tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi o di regolamenti.
I componenti elettivi del Consiglio dei servizi durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della prima seduta del Consiglio.
Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti. Avverso le decisioni del Consiglio è dato ricorso al Comitato per l’organizzazione ed il personale.
Il Consiglio dei servizi si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
Qualora nell’ambito della Presidenza della Giunta o di ciascun Assessorato vi sia un solo servizio, le funzioni del Consiglio dei servizi sono svolte dal Comitato di servizio.
Al Comitato di servizio, in questo caso, si applicano i precedenti commi secondo, terzo, quarto e quinto.


Art.15
Comitato di servizio
Nell’ambito di ciascun servizio è costituito un Comitato di servizio, presieduto dal rispettivo Coordinatore e composto dai Coordinatori di settore e da un rappresentante del personale per ciascun settore, eletto dal personale addetto.
Qualora il servizio non sia articolato in settori, il Comitato di servizio è composto dal Coordinatore e da due rappresentanti del personale eletti dal personale addetto.
I componenti elettivi del Comitato durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della sua prima seduta.
Il Comitato di servizio:
a) esprime pareri e formula proposte sulla organizzazione amministrativa con particolare riferimento a quella del proprio ambito;
b) decide sull’impiego del personale nei settori, propone al Consiglio dei servizi la costituzione di gruppi di lavoro ed esprime pareri sulla composizione degli stessi;
c) esercita inoltre tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi o di regolamenti.


Art.16
Organi periferici con circoscrizione regionale
Gli organi periferici regionali o quelli statali trasferiti alla Regione, la cui competenza si estende su tutto il territorio dell’Isola, sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dall’Assessorato competente per materia.

Art.17
Organi periferici con circoscrizione provinciale
Fino a quando non sarà attuato il decentramento autarchico delle funzioni regionali, gli organi regionali e quelli statali trasferiti alla Regione - la cui competenza si svolge nell’ambito delle circoscrizioni provinciali o in ambito inferiore - assumono la struttura organizzativa periferica di servizio o, eventualmente, di settore dipendente dalla Presidenza della Giunta o dall’Assessorato competente.

CAPO III
(Funzioni di coordinamento)
Art.18
Livelli di coordinamento
Nell’ambito dell’ordinamento amministrativo sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento: - Coordinatore generale;
- Coordinatore di servizio;
- Coordinatore di settore.


Art.19
Funzioni dei Coordinatori generali
Nell’ambito della Presidenza della Giunta e di ogni Assessorato il Coordinatore generale cura il collegamento fra l’indirizzo politico amministrativo impartito dagli organi di governo ed i servizi, rispondendo personalmente dei risultati qualora non abbia adottato le necessarie iniziative.
Promuove, avvalendosi del Consiglio dei servizi, tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’attività dei servizi, l’economicità e l’efficienza dei medesimi, l’imparzialità e regolarità dell’attività amministrativa.
Cura il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi e verifica i risultati conseguiti.
In caso di inadeguata operatività dei settori nell’espletamento delle proprie attività specifiche e nell’attuazione dei programmi affidati, il Coordinatore generale sollecita il competente Coordinatore di servizio ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, interviene nell’esercizio del potere sostitutivo assumendo direttamente tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi della disfunzione.
Di tale adempimento sostitutivo informa il Consiglio dei servizi.
Il Coordinatore generale della Presidenza della Giunta, oltre ai compiti previsti dai precedenti commi, cura il collegamento tra i dipartimenti di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, nonché i collegamenti con i diversi servizi dell’Amministrazione regionale.


Art.20
Nomina dei Coordinatori generali
Le funzioni di Coordinatore generale di cui al precedente articolo sono conferite, con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell’Amministrazione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad uno dei Coordinatori di servizio del singolo ramo dell’Amministrazione.
L’incarico di Coordinatore generale ha durata triennale; può essere revocato, con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.
Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.
Al Coordinatore generale è corrisposta, per la durata dell’incarico, una indennità pari al 25 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l’ultima classe di stipendio della VI fascia funzionale. Essa non è cumulabile con l’indennità di cui al quarto comma dell’articolo 22.
L’indennità, salvo quanto disposto dai successivi commi, viene corrisposta per 12 mensilità.
Il Coordinatore generale, in caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sessanta giorni, designa all’esercizio delle proprie funzioni un Coordinatore di servizio, in mancanza di questi, un Coordinatore di settore.
In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni, l’incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.


Art.21
Funzioni dei Coordinatori di servizio e di settore
I Coordinatori di servizio e di settore hanno funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle articolazioni della organizzazione amministrativa cui sono preposti.
Curano la realizzazione dei programmi di lavoro elaborati ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel rispetto dell’indirizzo politico - amministrativo impartito dagli organi di governo della Regione.
Adottano gli atti non discrezionali e di esecuzione dei programmi e delle deliberazioni della Giunta, firmano gli atti di impegno e liquidazione di spesa che non comportino alcuna valutazione discrezionale.
Esercitano ogni altra attribuzione funzionale o delegata, anche di rilievo esterno, determinata dalle leggi o dai regolamenti.


Art.22
Nomina dei Coordinatori di servizio
L’Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell’Amministrazione, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della Giunta, nomina con decreto, fra gli impiegati della VI fascia funzionale che abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio, prescegliendoli sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale ed avuto particolare riguardo alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione, un Coordinatore per ogni servizio.
L’incarico di Coordinatore di servizio ha durata triennale; può essere revocato con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.
Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.
Al Coordinatore di servizio è corrisposta per la durata dell’incarico un’indennità pari al 20 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l’ultima classe di stipendio nella VI fascia funzionale.
L’indennità, salvo quanto disposto dai successivi commi, viene corrisposta per 12 mensilità.
Il Coordinatore di servizio, in caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sessanta giorni, designa all’esercizio delle proprie funzioni un coordinatore di settore.
In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni l’incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.


Art.23
Nomina dei Coordinatori di settore
L’Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell’Amministrazione, sentito il Consiglio di servizio, nomina con decreto, fra gli impiegati della V e VI fascia funzionale che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, prescegliendoli sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale e avuto particolare riguardo alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione, un Coordinatore per ogni settore.
L’incarico di Coordinatore di settore ha durata triennale; può essere revocato con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.
Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.
Al Coordinatore di settore è corrisposta per la durata dell’incarico un’indennità pari al 10 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l’ultima classe di stipendio della VI fascia funzionale. Detta indennità viene corrisposta per 12 mensilità salvo quanto previsto dai successivi commi.
In caso di assenza, impedimento ovvero in caso di aspettativa non superiore a sessanta giorni, le funzioni di Coordinatore di settore sono esercitate dal Coordinatore di servizio.
In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni, l’incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.


Art.24
Responsabilità dei Coordinatori
Oltre alla responsabilità prevista per tutti gli impiegati regionali, i Coordinatori sono responsabili, nell’esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell’imparzialità e della legittimità dell’azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
In particolare i Coordinatori sono responsabili dell’osservanza degli indirizzi generali dell’azione amministrativa emanati dalla Giunta o dall’Assessore per la branca di competenza; rispondono altresì della rigorosa osservanza dei termini e delle norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati dell’azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
I risultati negativi, eventualmente rilevati, nell’organizzazione del lavoro e nell’attività dei servizi e dei settori sono contestati:
- ai Coordinatori di settore dal Coordinatore di servizio, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale;
- ai Coordinatori di servizio e ai Coordinatori generali dal Presidente della Giunta o dall’Assessore a seconda delle rispettive competenze.


TITOLO II
(Ordinamento, stato giuridico ed economico del personale)
CAPO I
(Norme generali)
Art.25
Fonti normative
Lo stato giuridico del personale dipendente dall’Amministrazione regionale è regolato dalle seguenti norme e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, dalle leggi regionali e dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale della Regione, delle guardie venatorie dei Comitati provinciali della caccia e delle guardie giurate dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione, saranno disciplinati con apposita legge regionale; resta ferma, frattanto, la vigente normativa nella materia.


Art.26
Contrattazione triennale
Ogni triennio la Giunta, a far data dal 1 luglio 1979, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell’Amministrazione regionale, provvederà all’esame, con carattere di generalità, delle questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.
Le eventuali modifiche alla disciplina vigente saranno stabilite, sulla base degli accordi raggiunti fra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali di cui sopra, con apposito disegno di legge che la Giunta stessa dovrà presentare per l’approvazione da parte del Consiglio regionale almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.
Gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di modifica di cui al comma precedente decorrono in ogni caso dal giorno successivo a quello di scadenza del triennio precedente.


CAPO II
(Ordinamento del personale)
Art.27
Ruolo e fasce funzionali
Il personale dell’Amministrazione regionale, quello dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda ed il personale già trasferito dallo Stato alla Regione in forza di norme di attuazione dello Statuto speciale o di norme di decentramento statale, è compreso in un ruolo unico ed inquadrato in sei fasce funzionali.
Nell’ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo la allegata tabella A), le singole qualifiche raggruppate per equivalenza di mansioni.
Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano al personale trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per il quale valgono le disposizioni transitorie della presente legge.


Art.28
Distacchi e comandi
Al fine di consentire una completa ed organica utilizzazione del personale e per soddisfare ad esigenze funzionali ed organizzative dell’apparato pubblico regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, si potrà provvedere:
- al distacco od al comando del personale dell’Amministrazione regionale presso gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane, gli istituti regionali, gli enti strumentali della regione e gli enti comunque sottoposti al suo controllo;
- al distacco del personale degli istituti regionali e degli enti strumentali della Regione presso l’Amministrazione regionale, gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane.
L’Amministrazione regionale può inoltre disporre il distacco ed il comando di proprio personale presso gli enti locali territoriali contestualmente all’attuazione del decentramento di funzioni regionali ai medesimi enti.
I distacchi ed i comandi di cui al presente articolo sono disposti, d’intesa tra le Amministrazioni interessate, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.
Con apposita legge regionale sarà disciplinato il comando del personale degli enti pubblici e di diritto pubblico sottoposti al controllo della Regione presso l’Amministrazione regionale, gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane.


Art.29
Personale degli enti strumentali
Contestualmente alla ristrutturazione degli enti strumentali della Regione si provvederà all’inquadramento del relativo personale dipendente nel ruolo e nelle fasce funzionali di cui al primo comma dell’articolo 27.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici al fine di:
- estendere ai propri dipendenti lo stato giuridico ed il trattamento economico nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge;
- strutturare, per quanto compatibile, la propria organizzazione in conformità con quella definita nel titolo primo della presente legge.


Art.30
Dotazione organica
La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l’allegata tabella B).
Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinato con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato per l’organizzazione ed il personale.
Con la stessa procedura, ferma restando la dotazione organica della rispettiva fascia funzionale, al contingente numerico di ciascuna qualifica possono essere apportate variazioni in relazione alle esigenze operative dell’Amministrazione.
La verifica delle esigenze operative di cui al precedente comma è effettuata prima dell’inizio delle procedure per la copertura dei posti resisi vacanti.


Art.31
Mansioni del personale della VI fascia funzionale
Il personale della VI fascia funzionale svolge attività di indirizzo e di impulso; cura autonomamente l’istruttoria amministrativa, tecnica e contabile degli affari che richiedono una prevalente attività di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, firmandone i relativi atti; nell’ambito delle direttive formulate dai competenti Coordinatori cura la definizione degli affari stessi, predisponendone i relativi atti; può essere preposto allo svolgimento di attività ricorrenti, ed in tale ambito indirizza l’attività del personale addetto disponendo l’appropriato impiego del materiale e delle attrezzature; esercita funzioni organizzative ed operative di carattere tecnico richiedenti particolari specializzazioni attinenti a compiti di istituto; comunica agli interessati i provvedimenti adottati dall’Amministrazione e rilascia i certificati.
Può svolgere compiti di segreteria.
Sono fatti salvi i limiti di competenza professionale stabiliti da leggi o da regolamenti.


Art.32
Mansioni del personale della V fascia funzionale
Il personale della V fascia funzionale svolge compiti di collaborazione amministrativa, tecnica e contabile anche con discrezionalità operativa; disimpegna mansioni che attengono ad adempimenti istruttori firmandone, nell’ambito delle direttive formulate dal rispettivo Coordinatore, i relativi atti.
Può svolgere compiti di segreteria.
Sono fatti salvi i limiti di competenza professionale stabiliti da leggi o da regolamenti.


Art.33
Mansioni del personale della IV fascia funzionale
Il personale della IV fascia funzionale svolge mansioni di carattere tecnico, amministrativo o contabile, richiedenti apposita preparazione specialistica acquisita anche attraverso corsi professionali a carattere teorico - pratico.
In particolare dette mansioni sono esercitate nei settori degli archivi, delle biblioteche, della stampa e della tipografia, della foto - cinematografia, dell’elaborazione dei dati, della collaborazione tecnica, amministrativa e contabile in genere.
Nell’ambito delle specifiche competenze della qualifica professionale riconosciuta, il personale della IV fascia svolge anche attività manuali proprie degli operai specializzati, utilizzando attrezzi apparecchiature o strumenti, dei quali è tenuto a provvedere alla ordinaria manutenzione.


Art.34
Mansioni del personale della III fascia funzionale
Il personale della III fascia funzionale svolge mansioni di carattere tecnico - pratico richiedenti apposita qualificazione professionale ed è tenuto alla manutenzione ordinaria dei mezzi, strumenti ed apparecchiature affidatigli.
In particolare, nell’ambito delle specifiche competenze della qualifica di appartenenza, il personale della III fascia svolge attività di dattilografia e stenografia, collaborazione nei settori di archivio e protocollo, di conduzione di centralini telefonici, di perforazione e predisposizione di schede meccanografiche, di conduzione di impianti di riscaldamento e condizionamento, di vigilanza sanitaria ed ogni altra attività assimilabile a quella degli operai qualificati.
Del personale di detta fascia fanno parte altresì gli addetti stabilmente alla conduzione di autoveicoli, con patente D o D - E.
Il personale assunto con la qualifica di dattilografo o stenodattilografo, dopo 15 anni di effettivo servizio nelle relative mansioni o dopo il compimento del cinquantesimo anno di età, può ottenere, nell’ambito della fascia funzionale di appartenenza e semprechè in possesso della qualificazione professionale eventualmente richiesta, l’assegnazione a diversa qualifica per la quale esista vacanza sul relativo contingente numerico.
L’assegnazione di cui al precedente comma è disposta con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.
Per la sostituzione delle stenodattilografe e delle dattilografe, nel periodo in cui le medesime usufruiscono – nei limiti di legge - del congedo straordinario di cui agli articoli 4 e 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale, munito dei necessari requisiti, prescegliendolo, di norma, secondo l’ordine della graduatoria e sino all’esaurimento della medesima, fra gli idonei dell’ultimo concorso espletato. Al suddetto personale compete il trattamento economico iniziale previsto per la III fascia funzionale.


Art.35
Mansioni del personale della II fascia funzionale
l personale della II fascia funzionale collabora ai servizi generali del ramo dell’Amministrazione cui è assegnato, ed è adibito a compiti di collegamento nel servizio di corrispondenza, utilizzando, anche per il trasporto di persone, i veicoli forniti a tale fine dall’Amministrazione.
Del personale di detta fascia fanno parte gli addetti a compiti di guardianato e custodia, nonché alla sorveglianza di opere idrauliche, secondo l’orario e le modalità definite in relazione alle esigenze del servizio.


Art.36
Mansioni del personale della prima fascia funzionale
Il personale della prima fascia funzionale svolge mansioni inerenti al servizio di anticamera provvedendo altresì a:
- eseguire il trasporto di fascicoli e di altri oggetti;
- provvedere a mantenere in ordine gli uffici cui è assegnato;
- impiegare gli apparecchi e le macchine in dotazione agli uffici per la riproduzione e la duplicazione dei documenti;
- collaborare ai servizi inerenti al ricevimento ed all’inoltro della corrispondenza;
- collaborare al servizio di rappresentanza in occasione di manifestazioni, mostre e congressi.


Art.37
Divieto di svolgimento di mansioni diverse
E’ fatto divieto all’Amministrazione di destinare i propri dipendenti allo svolgimento di mansioni diverse da quelle della fascia di appartenenza.
Fatta salva la possibilità di affidamento di mansioni equivalenti nell’ambito della fascia funzionale di appartenenza, per improrogabili esigenze di servizio il dipendente può essere adibito allo svolgimento di mansioni diverse, comunque non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza, per un periodo complessivo non superiore a due mesi per ogni biennio.
In ogni caso il transito nelle fasce superiori si consegue esclusivamente in applicazione delle norme contenute nella presente legge.


Art.38
Attribuzioni di mansioni diverse in caso di inidoneità fisica
Al dipendente che, con la procedura prevista per la dispensa dal servizio per motivi di salute, venga riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, il Comitato per l’organizzazione ed il personale può attribuire le mansioni di altra qualifica compresa nella stessa fascia di appartenenza, ovvero, a domanda, le mansioni di qualifiche comprese nelle fasce funzionali inferiori, con conservazione, in tale ultimo caso, del trattamento economico della fascia funzionale di originaria appartenenza.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale addetto all’impiego degli autoveicoli nel caso di ritiro definitivo della patente di guida ovvero al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, prescindendo dalle condizioni di inidoneità fisica.
Alle visite per l’accertamento dell’idoneità assiste un medico di fiducia dell’impiegato, se questi ne faccia domanda e se ne assuma l’onere.


CAPO III
(Assunzione agli impieghi e disciplina dei concorsi)
Art.39
Corsi di preparazione, aggiornamento e formazione
L’Amministrazione regionale garantisce la qualificazione, l’aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dipendente, mediante l’istituzione di appositi corsi.
A tali fini l’Amministrazione è autorizzata a stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con le Università od altri istituti specializzati.
Il calendario e l’orario di effettuazione dei corsi dovranno essere compatibili, per quanto possibile, con l’orario di lavoro; la frequenza al di fuori dell’orario di lavoro è retribuita con i compensi per lavoro straordinario, fuori dalle limitazioni di cui all’articolo 49.
L’Amministrazione è altresì autorizzata a sostenere, con parere vincolante del Comitato per l’organizzazione ed il personale, le spese occorrenti per la partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento e perfezionamento, anche all’estero, istituiti da Organismi italiani e stranieri, riguardanti specifici settori di interesse regionale.
L’Amministrazione regionale può rendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi.
Il dipendente che dovrà partecipare ai corsi di cui sopra fuori della ordinaria sede di servizio, nel caso di provata necessità per impedimento fisico permanente può avvalersi di un accompagnatore per il quale gli verrà corrisposto, a titolo di rimborso spese, un assegno di importo pari al trattamento economico di missione da esso percepito.
L’Amministrazione regionale favorisce la partecipazione ai corsi di cui al primo comma del personale degli enti locali anche non territoriali e degli enti pararegionali, assumendo a proprio carico le spese di viaggio e le indennità di missione.


Art.40
Assunzione agli impieghi
Fatte salve le norme relative alle assunzioni obbligatorie di appartenenti a particolari categorie, le assunzioni agli impieghi regionali hanno luogo mediante pubblico concorso per esami per singole qualifiche o gruppi di qualifiche equivalenti comprese nella stessa fascia funzionale.
L’indizione dei concorsi è obbligatoria quando le vacanze superano il 10 per cento della dotazione organica della fascia funzionale ed è disposta entro tre mesi dal verificarsi di tale condizione.
La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si renderanno vacanti, entro un anno dalla data della sua approvazione, per i motivi diversi dall’ampliamento della dotazione organica.
I titoli di studio, le qualificazioni professionali e le specializzazioni professionali prescritte relative all’accesso alle fasce funzionali e le singole qualifiche sono indicati nella allegata tabella A) e relative note.


Art.41
Riserva di posti
Il 30 per cento dei posti a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, è riservato agli impiegati dell’Amministrazione regionale che:
- siano provvisti del titolo di studio prescritto e abbiano
- 4 anni di anzianità di effettivo servizio nella fascia funzionale immediatamente inferiore;
- siano provvisti del titolo di studio richiesto per la fascia funzionale immediatamente inferiore e abbiano 10 anni di anzianità di effettivo servizio in detta fascia.
Relativamente ai concorsi per l’accesso alla quarta, terza e seconda fascia funzionale, la riserva di posti opera a favore degli appartenenti alla fascia funzionale immediatamente inferiore purché abbiano almeno 8 anni di anzianità di effettivo servizio.
Dal beneficio previsto dal presente articolo è escluso il dipendente a cui nell’ultimo biennio sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui alla lettera a) dell’articolo 60 ovvero a cui nell’ultimo quinquennio sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.
La riserva non opera qualora venga messo a concorso un solo posto.
I posti non utilizzati con la riserva sono assegnati agli idonei secondo l’ordine di graduatoria.


Art.42
Disciplina dei concorsi
All’organizzazione dei concorsi per l’accesso agli impieghi regionali si provvede con apposite anticipazioni del cassiere regionale assoggettate a rendiconto conclusivo da parte del Coordinatore del Servizio di organizzazione e metodo e del personale.
Le procedure per il bando e l’espletamento dei concorsi, la costituzione e la composizione delle relative Commissioni giudicatrici, il numero delle prove scritte nonché - in relazione alle singole qualifiche - le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali e le prove pratiche, sono stabilite da apposito regolamento di esecuzione.
Nelle Commissioni giudicatrici è sempre garantita una rappresentanza sindacale del personale dipendente.


Art.43
Riconoscimento del servizio in caso di transito
Agli impiegati dell’Amministrazione regionale che transitano nelle fasce immediatamente superiori a quelle di appartenenza è attribuita, nella nuova fascia funzionale, la classe di stipendio e gli aumenti periodici derivanti dall’ anzianità di servizio posseduta nella fascia funzionale di provenienza, valutata nella misura di due terzi.
L’eventuale anzianità eccedente è valida per l’ulteriore progressione economica.
Il riconoscimento dei due terzi del servizio prestato è valido anche agli effetti giuridici ed in particolare per il raggiungimento dell’anzianità minima necessaria ai fini del conferimento degli incarichi di Coordinatore di cui agli articoli 20, 22 e 23.


Art.44
Periodo di prova e nomina in ruolo
I vincitori dei concorsi e gli assunti per obblighi di legge conseguono la nomina in prova.
Per le qualifiche di autista e autista specializzato la nomina in prova è subordinata all’esito favorevole di un esame psicofisico.
Il periodo di prova ha la durata di un anno.
La nomina in prova dell’impiegato regionale è disposta con decreto dell’Assessore competente in materia di personale secondo l’ordine della graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice ed approvata con decreto dello stesso Assessore, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Gli impiegati nominati in prova svolgono le mansioni proprie della qualifica rivestita e conseguono la nomina in ruolo condizionatamente al giudizio favorevole espresso dal Consiglio dei servizi, sulla base del rapporto compilato dal Coordinatore del servizio cui l’impiegato è addetto.
In caso di giudizio sfavorevole espresso dal Consiglio dei servizi, l’Assessore competente in materia di personale, con proprio decreto, dichiara la risoluzione del rapporto di impiego.
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto alcun giudizio, la prova si intende conclusa favorevolmente.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego spetta all’impiegato un’indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.
Lo stesso trattamento compete in caso di decesso dell’ impiegato durante il periodo di prova.
E’esonerato dal periodo di prova il dipendente regionale vincitore di concorso che provenga dalla fascia funzionale immediatamente inferiore purché nella stessa abbia superato il periodo di prova.
La nomina in ruolo è disposta, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale, con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Per l’impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.


Art.45
Mobilità del personale
partecipanti ai concorsi per l’ammissione agli impieghi regionali - che non provengano da altra fascia funzionale dell’Amministrazione - devono espressamente assumere l’obbligo di accettare in qualunque momento del loro servizio l’assegnazione, il comando o il distacco presso gli enti o organismi di cui al precedente articolo 28.


Art.46
Riconoscimento di servizio extraregionale
Al personale nominato in ruolo, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 44, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, il servizio prestato presso l’Amministrazione dello Stato, gli enti pubblici, nonché quello prestato nelle Università come assistente ordinario od incaricato.
Il predetto servizio è valutato:
a) se prestato in carriera corrispondente e con mansioni assimilabili a quelle proprie della qualifica nella quale presta servizio, nella misura di due terzi;
b) se prestato in carriera corrispondente, ma con mansioni non assimilabili a quelle della fascia funzionale nella quale presta servizio o se prestato in carriera immediatamente inferiore, nella misura di un terzo.
I predetti servizi sono fra loro cumulabili ed il complessivo periodo riconosciuto non può in nessun caso essere superiore a cinque anni.


CAPO IV
(Doveri, responsabilità e diritti)
Art.47
Normativa applicabile
I doveri, le responsabilità ed i diritti del personale dell’Amministrazione regionale sono quelli previsti dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e dalle altre norme regionali vigenti, nella materia, alla data di entrata in vigore della presente legge.
In deroga alle vigenti disposizioni, i funzionari dell’Amministrazione regionale o di enti ed aziende dipendenti dalla Regione, se convocati dalle competenti Commissioni del Consiglio regionale, hanno l’obbligo di rispondere alle notizie ed informazioni richieste senza l’osservanza del segreto d’ufficio.


Art.48
Spese per la difesa dell’impiegato
Le spese sostenute per la propria difesa dal dipendente dichiarato esente da responsabilità in giudizio civile, amministrativo o penale promosso in relazione alla sua qualità di impiegato, ancorché instaurati dall’Amministrazione regionale sono rimborsate dall’Amministrazione regionale medesima.

Art.49
Orario di servizio - Lavoro straordinario
L’orario di servizio corrisponde a 36 ore per settimana, fatte salve le festività infrasettimanali riconosciute festive ai sensi della legislazione vigente; la distribuzione giornaliera dell’orario viene stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale.
L’impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica; è altresì libero dal servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi della legislazione vigente.
L’impiegato chiamato a prestare servizio in giornata di riposo settimanale ha diritto entro i successivi quindici giorni ad un giorno di riposo per recupero.
L’impiegato per esigenze di servizio è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l’orario di obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario; le prestazioni per lavoro straordinario sono autorizzate con formale provvedimento del Coordinatore di servizio e non possono superare le venti ore mensili per ciascun impiegato.
Il numero di ore eccedenti l’orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di Commissione di esame e simili non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni di cui al precedente comma.
Al personale regionale avente sede di servizio in Roma il compenso del lavoro straordinario è attribuito in misura forfettaria pari a 35 ore mensili.


Art.50
Congedo ordinario
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito di 30 giorni lavorativi, di cui almeno 20 da usufruire continuativamente.
Il periodo di cui al precedente comma è proporzionalmente ridotto per effetto dei periodi di aspettativa goduti nell’anno.
Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell’anno solare spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio già compiuti.
Il congedo ordinario è irrinunziabile e deve essere usufruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro l’anno cui si riferisce, e, comunque, non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Per quanto concerne il recupero delle festività soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, si fa rinvio alla relativa normativa statale.


Art.51
Congedo straordinario
Il dipendente ha diritto a congedi straordinari nei casi e nei modi seguenti:
1) per contrarre matrimonio, per la durata di 15 giorni;
2) per la preparazione e partecipazioni a concorsi od esami da sostenere presso scuole di qualsiasi tipo e grado, abilitate al rilascio di titoli legali, per un periodo complessivamente non superiore a 20 giorni lavorativi;
3) ove sia mutilato od invalido di guerra o civile o per servizio e debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, limitatamente per un periodo massimo di 30 giorni;
4) per richiamo alle armi, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale è collocato in aspettativa.
I relativi provvedimenti sono adottati dal Coordinatore preposto al Servizio di organizzazione e metodo e del personale.
Con provvedimento del Presidente del Comitato per l’ organizzazione ed il personale, l’Amministrazione può altresì concedere congedi straordinari:
a) per partecipare ad iniziative e corsi di aggiornamento e specializzazione, per un periodo non superiore ad un mese all’anno;
b) per malattia o per gravi e comprovate esigenze personali o familiari, per un periodo complessivamente non superiore a due mesi all’anno.


Art.52
Cumulo e fruizione di congedi straordinari
I congedi straordinari sono tra loro cumulabili e fruibili complessivamente nella misura massima di due mesi per ogni anno solare e sono considerati periodi di servizio utili a tutti gli effetti.
Durante il periodo di congedo straordinario all’impiegato spetta, per il primo mese, l’intero trattamento economico e per il periodo successivo il medesimo viene ridotto di un quinto.


Art.53
Comunicazioni di malattie ed impedimenti e relativi accertamenti
In caso di malattia o di altro impedimento alle prestazioni di servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione con qualsiasi idoneo mezzo all’Amministrazione, indicando il proprio recapito; nel primo caso deve altresì trasmettere all’Amministrazione entro tre giorni dall’inizio dell’assenza un certificato rilasciato dal medico, che attesti la malattia e indichi la prevedibile durata della stessa.
L’Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso gli organi sanitari statali anche collegiali, o i servizi ispettivi dell’ente assistenziale competente o le cliniche ed istituti universitari.
Qualora l’esistenza o l’entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l’assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.


Art.54
Collocamento in aspettativa senza assegni
Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato - e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge - il dipendente regionale può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni, avuto riguardo alle esigenze di ufficio, per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.
Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l’avvenuta frequenza; in difetto, oltre le sanzioni disciplinari, il periodo di assenza non è riconosciuto a qualsiasi effetto come servizio utile.
Il collocamento in aspettativa è disposto con provvedimento del Presidente del Comitato per l’organizzazione ed il personale.


Art.55
Brevi assenze
L’impiegato regionale può chiedere per iscritto di assentarsi dal servizio, anche per parte dell’orario giornaliero, al fine di partecipare, sulla base di formale convocazione, alle riunioni degli organismi rappresentativi scolastici previsti dalle vigenti disposizioni.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal Coordinatore di servizio competente e nell’anno solare non possono eccedere, per ciascun impiegato, la misura complessiva di 12 ore.


Art.56
Agevolazioni per impiegati studenti
I dipendenti regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, possono, avuto riguardo alle esigenze di servizio, essere impiegati in orari di servizio che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.


Art.57
Trasferimenti
I trasferimenti del personale tra i vari rami dell’Amministrazione o che comportino spostamenti della sede di servizio, sono disposti, secondo criteri di massima deliberati dal Comitato per l’organizzazione ed il personale, dall’Assessore competente in materia di personale.
I trasferimenti di sede sono disposti:
- su domanda dell’interessato, qualora non ostino esigenze di servizio;
- d’ufficio, per motivate esigenze di servizio, sentito il dipendente.


CAPO V
(Documenti personali - Disciplina)
Art.58
Fascicolo personale
Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono iscritti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.
Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiedere rilascio di copia dei citati atti, anche dopo la cessazione del servizio; egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.
Le sue dichiarazioni da consegnare per iscritto sono inserite nel fascicolo.
L’Amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell’indice.


Art.59
La Commissione di disciplina
Con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, all’inizio di ogni triennio, è costituita la Commissione di disciplina composta:
a) da tre membri designati dalla Giunta regionale, ma estranei all’Amministrazione regionale, esperti in discipline giuridiche attinenti al diritto amministrativo e al diritto del lavoro;
b) da un membro eletto dalla generalità dei dipendenti.
Di volta in volta la Commissione è integrata da un membro eletto dagli appartenenti alla fascia funzionale cui appartiene il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
Con il medesimo decreto la presidenza è attribuita ad uno dei membri di cui alla precedente lettera a).
Funge da Segretario un dipendente della sesta fascia funzionale in servizio presso l’Assessorato competente in materia di personale. I compiti attribuiti alla Commissione di disciplina e le relative procedure sono quelli previsti dalla normativa vigente degli impiegati civili dello Stato.


Art.60
Sanzioni disciplinari
L’impiegato che contravviene ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) nota di demerito;
b) riduzione dello stipendio;
c) sospensione dal servizio;
d) destituzione.
La nota di demerito consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata e viene inflitta per trasgressioni inerenti al rendimento o per l’inosservanza dell’orario di servizio.
Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c), e d) del presente articolo sono corrispondenti a quelle previste rispettivamente dagli articoli 80, 81 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Art.61
Procedura disciplinare
La nota di demerito, esperita la fase istruttoria della contestazione e delle giustificazioni eventualmente dedotte, è irrogata dal Coordinatore generale, su deliberazione del Consiglio dei servizi.
Entro trenta giorni dalla comunicazione della nota di demerito, l’interessato ha facoltà di ricorrere alla Commissione di disciplina.
Le sanzioni disciplinari diverse dalla nota di demerito sono adottate dall’Assessore regionale competente in materia di personale su proposta della Commissione di disciplina, esperita la fase istruttoria da parte del Servizio di organizzazione e metodo e del personale.
Restano ferme, in quanto compatibili con la presente legge, le norme sulla disciplina contenute nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Art.62
Effetti delle sanzioni disciplinari
L’irrogazione di tre note di demerito nel corso di un biennio comporta nei confronti dell’impiegato il ritardo di un anno nell’attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio.
L’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 60 comportano rispettivamente, il ritardo di due e quattro anni nell’attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio.


CAPO VI
(Diritti sindacali)
Art.63
Libertà sindacali
E’ garantito a tutti i dipendenti regionali il diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.

Art.64
Diritto di assemblea
I dipendenti regionali hanno diritto a riunirsi in assemblea - riguardante la generalità o gruppi di essi – anche nei luoghi ove prestano la loro attività, durante l’orario di lavoro nel limite di 12 ore annue; le riunioni sono indette, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali ed alle stesse possono partecipare dirigenti delle organizzazioni sindacali anche non dipendenti dall’Amministrazione regionale.

Art.65
Dirigenti sindacali
Sono dirigenti sindacali di categoria i dipendenti regionali eletti negli organi direttivi delle rappresentanze sindacali del personale.
Per il loro riconoscimento, nel numero che sarà concordato con l’Amministrazione, l’organismo sindacale competente è tenuto a darne formale comunicazione all’Assessorato competente in materia di personale.
Il numero dei dirigenti sindacali riconoscibili ai sensi del precedente comma non può comunque essere superiore ad una unità per ogni 200 dipendenti.
Per il libero esercizio del loro mandato essi:
a) non sono soggetti - quando svolgono attività sindacale - alla dipendenza funzionale;
b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica funzionale rivestita;
c) non possono essere trasferiti dall’ufficio di appartenenza senza preventivo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale fino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico elettivo.


Art.66
Permessi e congedi straordinari retribuiti
I componenti delle rappresentanze sindacali di cui al precedente articolo hanno diritto per l’espletamento del loro mandato a permessi retribuiti con le modalità e nel numero che saranno stabiliti mediante accordi con le rappresentanze sindacali e che comunque non possono avere una durata media superiore a tre giorni al mese. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni l’Amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.
A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali eletti o designati a partecipare a congressi, convegni o riunioni riguardanti la categoria hanno altresì diritto a congedi straordinari retribuiti.


Art.67
Collocamento in aspettativa retribuita
I dirigenti sindacali di categoria possono, a richiesta della organizzazione sindacale di appartenenza, essere collocati in aspettativa retribuita per la durata del loro mandato. Il numero degli aventi diritto, che non può superare quello di una unità per ogni mille dipendenti, o frazione superiore a cinquecento, sarà definito mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative garantendo, in ogni caso, un’aspettativa retribuita per ognuna di queste.

Art.68
Collocamento in aspettativa non retribuibile
I dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
Si applicano il terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.


Art.69
Spazi per affissioni
In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle rappresentanze sindacali l’uso gratuito di appositi spazi per l’affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime su materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art.70
Locale per attività sindacale
A ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale facenti capo alle Confederazioni sindacali o che abbiano almeno 100 iscritti, è concesso nella sede centrale della Amministrazione regionale l’uso gratuito di un locale - con uso di telefono - da adibire ad ufficio sindacale.
Per gli uffici dislocati negli altri capoluoghi di provincia viene indicato, di volta in volta, il locale ove le rappresentanze sindacali possono svolgere la loro attività.


Art.71
Delega per contributi associativi
I dipendenti regionali hanno facoltà di rilasciare una delega, esente da tasse di bollo e registrazione ai sensi della legge 20 maggio 1970 n. 300, a favore dell’organizzazione sindacale prescelta, per la ritenuta dei contributi associativi, stabiliti dall’organizzazione sindacale medesima, sulla propria retribuzione mensile.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e s’intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre.
La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all’Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute operate dall’Amministrazione regionale sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.


CAPO VII
(Trattamento economico)
Art.72
Onnicomprensività dello stipendio e chiarezza retributiva
Il trattamento economico dei dipendenti regionali è basato sulla onnicomprensività dello stipendio e sulla chiarezza retributiva. Ai medesimi è fatto divieto di percepire indennità, proventi o compensi spettanti a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell’Amministrazione, fatta eccezione per:
a) l’indennità di coordinamento di cui agli articoli 20, 22 e 23;
b) l’indennità di Gabinetto di cui all’articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, e successive modifiche;
c) l’indennità di cassa per il maneggio di denaro di cui al successivo articolo 76;
d) l’indennità di cui alla legge regionale 9 agosto 1967, n. 10;
e) l’indennità di cui all’articolo 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397;
f) l’aggiunta di famiglia, il compenso per lavoro straordinario, le indennità ed i rimborsi relativi al trattamento economico di missione e di trasferimento;
g) le indennità di cui al successivo articolo 78.
Le indennità di cui al n. 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelle di cui alle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32, sono abolite a decorrere dal 1º gennaio 1977.


Art.73
Trattamento economico
Il trattamento economico degli impiegati regionali è quello indicato nell’allegata tabella C e relative note che fanno parte integrante della presente legge.
A decorrere dal 1º febbraio 1977 spetta altresì l’indennità di contingenza, da corrispondere in conformità ai criteri di calcolo e con la periodicità operanti per il settore industria e assumendo come termine iniziale della variazione del costo della vita il 1º gennaio 1977.
All’impiegato nominato in prova è attribuita la prima classe di stipendio prevista per la fascia funzionale di appartenenza.
Il passaggio alle classi di stipendio successive alla prima si consegue secondo i tempi previsti nella tabella di cui al primo comma.
Lo stipendio del personale di ruolo è suscettibile di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza del personale medesimo nella stessa classe di stipendio.
Il conferimento della nuova classe di stipendio comporta il riassorbimento degli aumenti periodici biennali maturati nella classe di provenienza, fatta salva l’attribuzione di aumenti periodici nella nuova classe nel numero necessario a conservare la eventuale maggiore retribuzione in godimento.
Gli effetti economici dell’attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese in cui sono maturati i necessari requisiti.


Art.74
Determinazione dell’indennità di gabinetto
Salvo quanto disposto all’articolo 9 per il capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale, l’indennità di Gabinetto di cui alla lettera b) dell’articolo 72 è così determinata:
a) per i segretari particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario rapportati a 45 ore mensili e calcolati prendendo a base, per gli estranei all’Amministrazione, lo stipendio determinato dall’allegata tabella C per la 4a classe di stipendio della VI fascia funzionale;
b) per il personale addetto alla conduzione degli automezzi nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario, rapportati a 55 ore mensili;
c) per il restante personale nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario rapportati a 45 ore mensili.


Art.75
Compenso per lavoro straordinario
l corrispettivo per le prestazioni di lavoro straordinario è stabilito nell’importo orario corrispondente all’ammontare di un sesto dello stipendio lordo mensile determinato come base per ciascuna classe di stipendio, ragguagliato a giornata; lo stesso importo è aumentato del 15 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno e nei giorni festivi, semprechè non si tratti di lavoro compensativo.


Art.76
Indennità di cassa
Al personale addetto al maneggio di valori è attribuita un’indennità mensile di rischio nella misura di lire 30.000.

Art.77
Indennità di trasferta
Ai fini della corresponsione dell’indennità di trasferta, la misura stabilita dalla vigente legislazione regionale per il personale appartenente alle diverse carriere e qualifiche, è confermata secondo la seguente tabella di equiparazione:
TABELLA RISTRUTTURATA
- Segretario generale, Ispettore generale capo sono equiparate al grado di: Coordinatore generale;
- Altro personale della carriera direttiva è equiparato ad altro personale della VI fascia funzionale;/
- Personale della carriera di concetto è equiparato al personale della V fascia funzionale; //
- Personale della carriera esecutiva ed ausiliaria e personale salariato è equiparato al personale delle altre fasce funzionali.
L’indennità di prima sistemazione spettante al personale trasferito è stabilita in lire 150.000.
Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi nel limite del costo del biglietto a tariffa d’uso (escluso l’eventuale supplemento per il vitto).
Le disposizioni di cui al comma terzo dell’articolo 11 della legge 15 aprile 1961, n. 291, si applicano nei confronti rispettivamente dei Coordinatori generali e dei Coordinatori di servizio.
Restano ferme le altre disposizioni relative al trattamento economico di missione e di trasferimento.


Art.78
Personale del Centro elaborazione dati
Il personale in servizio presso il Centro elaborazione dati, ai fini della ininterrotta e massima utilizzazione della capacità operativa del sistema elettrocontabile, è tenuto ad osservare particolari turni di lavoro, che non potranno essere di regola inferiori a tre nelle 24 ore, diversi dal normale orario d’ufficio.
Per ogni giornata di effettuazione di turno di lavoro diverso dal normale orario d’ufficio compete all’impiegato un’indennità di misura pari a tre volte l’indennità prevista dall’articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.
Detta indennità è cumulabile con quella prevista dal richiamato articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e con il compenso per lavoro straordinario.


Art.79
Assegnazione delle classi di stipendio
Le classi di stipendio sono assegnate con provvedimento del Coordinatore del Servizio di organizzazione e metodo e del personale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conseguimento del diritto.

Art.80
Quota aggiunta di famiglia
Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli ed i genitori a carico, spettanti ai dipendenti dell’Amministrazione regionale, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sono attribuite dal Servizio organizzazione e metodo e del personale, senza l’adozione di provvedimento formale; di tali attribuzioni è tenuto a dare comunicazione periodica agli organi di controllo.
L’attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto e cessa dal primo del mese successivo a quello in cui si verifica il compimento del diciottesimo anno di età, il matrimonio, il decesso dei figli, il compimento del ventunesimo anno di età per i figli studenti di scuola media o professionale ovvero occupati come apprendisti, il compimento del ventiseiesimo anno di età per i figli studenti universitari o studenti di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado, il decesso del coniuge o dei genitori.
Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza o la cessazione del beneficio dalla data in cui è sorto o cessato il diritto.


Art.81
Aumenti periodici
Gli aumenti periodici biennali, ivi compresi quelli anticipati per la nascita dei figli, sono attribuiti dal Servizio organizzazione e metodo e del personale senza l’adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni il Servizio è tenuto a dare comunicazione periodica agli organi di controllo.


TITOLO III
(Norme transitorie e finali)
CAPO II
(Trattamento economico)
Art.82
Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, è concesso un assegno fisso di lire 15.000 mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità:
- al personale avventizio ed a quello dei ruoli dell’ Amministrazione regionale, fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali;
- al personale dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, fatta eccezione per quello appartenente al ruolo delle guardie giurate nella pianta organica dei salariati permanenti;
- al personale trasferito alla Regione Sarda e già appartenente agli enti edilizi ISES - ISSCAL, soppressi con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
- al personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi degli articoli 22 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;
- al personale di ruolo ed avventizio già appartenente all’ente “Gioventù Italiana” e trasferito alla Regione Sarda ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764.


Art.83
La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell’assegno vitalizio, prevista dall’articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è disposta nella misura dell’assegno fisso prevista dall’articolo 82, a favore del personale in servizio, e con decorrenza dal 1 gennaio 1977.
A tale fine, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo istituito dalla legge regionale di cui al primo comma una sovvenzione straordinaria di lire 200.000.000 nell’anno 1978.


CAPO II
(Inquadramento del personale avventizio e di quello dei ruoli dell’Amministrazione regionale e dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda)
Art.84
n sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei ruoli dell’Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici regionali dell’agricoltura e foreste - fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali - è inquadrato, con decorrenza 1 gennaio 1977 o dalla data di assunzione se successiva, nelle fasce funzionali previste dalla presente legge secondo le corrispondenze di carriera indicate nell’allegata tabella D e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.
La norma di cui al precedente comma si applica nei confronti del personale di ruolo dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, fatta eccezione per quello appartenente alla pianta organica dei salariati permanenti guardie giurate.
Qualora i posti previsti nell’allegata tabella B non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.
L’attribuzione allo stesso personale delle qualifiche indicate nell’allegata tabella A è disposta, su proposta del Comitato per l’organizzazione ed il personale, avuto riguardo allo specifico titolo di studio, alle eventuali specializzazioni, ai corsi di qualificazione eventualmente frequentati, alle mansioni e alle funzioni svolte nel corso del servizio prestato, all’eventuale richiesta dell’interessato e ad ogni altro elemento di giudizio che possa meglio identificare le attitudini del dipendente a ricoprire le qualifiche stesse.
Nei casi in cui l’allegata tabella D prevede, in corrispondenza della carriera di provenienza, l’inquadramento in qualifiche ad esaurimento, l’attribuzione della qualifica di cui al precedente comma ha luogo con la specifica qualifica funzionale ad esaurimento indicata dall’allegata tabella E. Detta attribuzione comporta l’obbligo dell’assolvimento delle mansioni proprie della fascia funzionale nella quale è ricompresa la qualifica stessa in via ordinaria.
Fermo restando quanto disciplinato dal precedente quinto comma, in corrispondenza dei posti che siano istituiti in soprannumero, ai sensi del terzo comma, per l’inquadramento del personale con qualifica ad esaurimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella fascia funzionale nella quale la stessa qualifica è prevista in via ordinaria, sino a riassorbimento dei soprannumeri istituiti.


Art.85
Al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 84, e con le decorrenze ivi indicate, è attribuita la classe di stipendio d’importo uguale od immediatamente inferiore al trattamento economico in atto al 1 gennaio 1977. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio d’importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda, spettanti al 1 gennaio 1977:
a) stipendio, paga o salario mensile, con i relativi aumenti periodici;
b) assegno fisso mensile previsto dall’articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15;
c) assegno fisso mensile previsto dall’articolo 82;
d) importo pari a undici quattordicesimi dell’indennità giornaliera spettante, per 26 giornate, ai sensi delle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32.
L’importo di cui alla lettera d) del precedente comma deve ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale ausiliario e salariato, nelle misure spettanti al personale medesimo secondo le norme istitutive dell’indennità stessa.
Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.
Qualora in base alla normativa preesistente, successivamente al 1 gennaio 1977, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e d) del secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.


Art.86
L’anzianità complessiva di servizio regionale, accertata in sede di prima applicazione della presente legge, è valida, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, nella misura pari alla eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nell’allegata tabella C in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell’articolo 85.
L’anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1 gennaio 1977, per il conseguimento della classe di stipendio immediatamente successiva a quella di inquadramento ovvero, in difetto dell’anzianità necessaria a tale conseguimento e sino alla data del conseguimento medesimo, per l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
L’ulteriore eccedenza di anzianità residua è utilizzata, sia per il conseguimento delle successive classi di stipendio, sia per l’attribuzione degli aumenti periodici, nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1978 e nella restante misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1979. Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1 gennaio 1977 sia cessato o cessi dal servizio, anche volontariamente, l’anzianità residua è utilizzata nella sua totalità, ai soli fini dell’attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.
Al personale, cui ai sensi dell’articolo 85, sia stata assegnata l’ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, la eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l’attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell’articolo 85 restando comunque confermato il trattamento più favorevole.


Art.87
All’anzianità complessiva di servizio regionale posseduta dal 1 gennaio 1977 - già utile per ciascun dipendente, ai fini della progressione in carriera, a norma della legislazione regionale vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge - sono portate in aumento:
a) le abbreviazioni effettivamente conseguite dai vincitori dei concorsi per merito distinto per la promozione a direttore di sezione e qualifiche corrispondenti e dai vincitori dei concorsi speciali per la promozione a direttore di divisione e qualifiche corrispondenti; nonché quelle effettivamente conseguite dai vincitori di analoghi concorsi, per la cui ammissione è richiesto il possesso di una anzianità ridotta, rispetto a quella necessaria per la progressione di carriera in via ordinaria;
b) le abbreviazioni effettivamente utilizzate ai sensi del quinto comma dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; c) le abbreviazioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29.
Per il personale che ha beneficiato dei riconoscimenti di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, e per quello transitato nelle carriere superiori ai sensi degli articoli 11 e 13 della stessa legge, l’anzianità di servizio è riconosciuta, con le eventuali percentuali di riduzione previste nei predetti articoli, senza le limitazioni di progressione in carriera disposte negli articoli stessi.
Al personale transitato nelle carriere superiori ai sensi delle leggi regionali 16 maggio 1968, n. 28 e 29, e della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, l’anzianità maturata nella carriera di provenienza è valutata:
- nel limite dei due terzi, se il transito è avvenuto nella carriera immediatamente superiore;
- nel limite della metà, se il transito è avvenuto in carriera oltre quella immediatamente superiore.
Ai fini di quanto disposto nel comma precedente gli operai e gli ausiliari si considerano appartenenti a carriere di livello equivalente.
Ai fini della determinazione dell’anzianità complessiva, non sono valutati gli anni di servizio dell’ultimo quinquennio nei quali:
- sia stato riportato giudizio complessivo inferiore a “buono”;
- sia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio;
- sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione della qualifica, nel qual caso la riduzione d’anzianità opera nella misura di due anni;
- non sia stata conseguita l’idoneità negli scrutini di promozione per merito comparativo, nel qual caso la riduzione di anzianità opera fino alla data dello scrutinio in cui è conseguita l’idoneità alla promozione.
Le riduzioni di anzianità di cui al precedente comma si applicano per i periodi di servizio anteriori all’entrata in vigore della presente legge, non sono cumulabili se riferite allo stesso periodo di tempo e, in caso di concorso, viene applicata la riduzione meno favorevole.


Art.88
Al personale inquadrato nelle fasce funzionali in conformità delle norme di cui al presente titolo, ai fini della determinazione dell’anzianità complessiva di servizio regionale è riconosciuto il servizio prestato presso l’Amministrazione dello Stato, presso gli enti pubblici o di diritto pubblico e gli enti di interesse pubblico o nazionale presso la Società finanziaria rinascita sarda (SFIRS), presso le Università come assistente ordinario o incaricato ovvero come contrattista o borsista anche del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché quello prestato presso l’Amministrazione o gli enti regionali con borse di studio concesse dalla stessa Amministrazione regionale.
Tale servizio è riconosciuto come segue e comunque per un periodo complessivamente non superiore ai cinque anni:
- per intero se prestato in carriera almeno corrispondente alla fascia funzionale di inquadramento;
- per metà se prestato in carriere inferiori.
Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, il servizio non utilizzato ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, viene riconosciuto agli stessi fini e con gli stessi limiti indicati negli stessi commi.
Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile, oltre il previsto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio conseguiti ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.


Art.89
l personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di impiegato avventizio ai sensi delle leggi regionali 16 maggio 1968, n. 28, 5 dicembre 1973, n. 36, 21 aprile 1975, n. 24, nonché della legge 14 luglio 1957, n. 594, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle fasce funzionali previste dalla presente legge secondo le disposizioni dell’articolo 84, con decorrenza dal 1º gennaio 1977, o dalla successiva data di assunzione, previo superamento di un colloquio.
Il servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale anteriormente all’inquadramento in ruolo è valutato per intero.
Al personale inquadrato nelle fasce ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85 e 86.


Art.90
L’Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi interni per il transito alla fascia funzionale immediatamente superiore, ai quali sono ammessi i dipendenti di cui ai capi secondo e terzo del presente titolo III, che alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) siano forniti del prescritto titolo di studio;
b) siano forniti del prescritto titolo di studio per la fascia funzionale di inquadramento ed in possesso di una anzianità complessiva di servizio non inferiore a cinque anni;
c) siano forniti del prescritto titolo di studio anche se provengono da fasce funzionali non immediatamente inferiori.
In deroga a quanto previsto alla lettera a) del precedente comma, ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti forniti del prescritto titolo di studio che svolgono da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l’organizzazione ed il personale sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto e con decorrenza dal 1º gennaio 1978. Ai predetti dipendenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla carriera ausiliaria che da almeno dieci anni ha svolto mansioni, accertate dal Comitato per l’organizzazione ed il personale, di tipografo, cameriere, magazziniere, coadiutore nei servizi del cerimoniale e di rappresentanza, è inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, nella III fascia funzionale, con le stesse qualifiche ad esaurimento.
I concorsi interni di cui al primo comma si svolgono sulla base della partecipazione ad appositi corsi di formazione e superamento del conclusivo esame consistente in un colloquio. L’inquadramento è disposto, anche in soprannumero, nel limite dei seguenti contingenti:
- 20 unità per la VI fascia funzionale;
- 30 unità per la V fascia funzionale;
- 20 unità per la IV fascia funzionale;
- 20 unità per la III fascia funzionale.
Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43 ad eccezione di quello contemplato nella lettera c) del primo comma al quale il servizio prestato viene valutato nella misura di un mezzo.
Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai dipendenti che, nell’ultimo quinquennio, abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al “distinto”.


Art.91
L’Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi speciali destinati al personale della VI fascia funzionale, non proveniente da fascia inferiore ai sensi dell’articolo 90, per il conseguimento dell’aumento di quattro anni dell’anzianità complessiva di servizio regionale, utile ai fini della progressione economica nella stessa fascia.
I concorsi interni di cui al precedente comma consistono in un esame - colloquio e sono indetti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, distintamente per gruppi di qualifiche funzionali equivalenti, laddove riunite secondo le lettere a), b), c), d), ed e) della nota II contenuta nella allegata tabella A), ovvero per singole qualifiche funzionali negli altri casi.
I concorsi sono indetti per un numero complessivo di 30 posti, che saranno proporzionalmente ripartiti, tra i diversi concorsi, in relazione al numero dei dipendenti in possesso delle qualifiche funzionali richieste per la partecipazione ai singoli concorsi. In mancanza di idonei in uno o più concorsi, subentrano proporzionalmente gli idonei degli altri concorsi.
In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, ed in soprannumero al contingente di cui al terzo comma, i dipendenti della sesta fascia che alla data del 1º gennaio 1978 svolgano incarichi o funzioni superiori attribuiti con atto formale dell’autorità competente, avranno riconosciuto il beneficio di cui al primo comma, a domanda.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti che nell’ultimo quinquennio abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al “distinto” ed i benefici in esse previsti non sono comunque cumulabili con quelli di cui al primo comma dell’articolo 87, salva la valutazione del beneficio più favorevole in caso di concorso.


Art.92
Per l’espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli 89, 90 e 91, le materie di esame, il criterio per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.
I colloqui per l’espletamento dei concorsi sono diretti ad accertare la conoscenza teorico - pratica acquisita dagli aspiranti relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici nelle materie attribuite alla competenza della Regione con particolare riferimento ai servizi ai quali il candidato è addetto ed alla qualifica cui aspira.


CAPO III
(Inquadramento del personale trasferito alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, con l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e con la legge 18 novembre 1975, n. 764.)
Art.93
Sono istituiti ad esaurimento i ruoli transitori degli impiegati e la pianta organica transitoria dei salariati permanenti, relativi al personale trasferito alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e della legge 18 novembre 1975, n. 764.
Le tabelle, annesse alla presente legge sotto le lettere F, G ed H, determinano separatamente, in relazione alle amministrazioni di provenienza:
- i ruoli degli impiegati, le carriere e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;
- la pianta organica dei salariati permanenti, le categorie e le qualifiche professionali, con la relativa dotazione organica;
- i contingenti degli impiegati e dei salariati non di ruolo.
Lo stato giuridico e il trattamento economico sono regolati dalla normativa vigente presso le rispettive amministrazioni di provenienza alla data del trasferimento.
Ferme le disposizioni contenute nel capo I del presente titolo, il trattamento economico spettante è determinato in relazione ai parametri o ai coefficienti indicati per le singole qualifiche e categorie nelle tabelle di cui al precedente secondo comma.


Art.94
Il personale di ruolo trasferito alla Regione ai sensi delle disposizioni indicate nell’articolo 93 è inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e pianta organica transitori istituiti con lo stesso articolo, con l’osservanza delle seguenti disposizioni e con effetto:
- dal 1º gennaio 1975, per il personale già appartenente ai soppressi enti edilizi ISES - ISSCAL;
- dal 21 ottobre 1975, per il personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato;
- dal 17 gennaio 1976, per il personale già appartenente al soppresso ente “Gioventù Italiana” Per gli impiegati, l’inquadramento è disposto in relazione al ruolo e alla carriera di provenienza, con l’anzianità posseduta alla data del trasferimento e con la qualifica rivestita alla stessa data.
Qualora gli impiegati rivestano una qualifica non prevista nelle allegate tabelle F, G e H, l’inquadramento è disposto in ruolo, carriera e qualifica corrispondenti a quelli di provenienza. La corrispondenza di qualifica è determinata sulla base della corrispondenza del parametro o coefficiente, che se individuato per difetto, è integrato dagli aumenti periodici necessari per assicurare il trattamento economico in atto alla data del trasferimento.
Per i salariati, l’inquadramento è disposto in relazione alla categoria e qualifica professionale di provenienza, con l’anzianità posseduta alla data del trasferimento.
Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all’inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi, l’ Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.
I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli, che, ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all’atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.


Art.95
l personale non di ruolo, trasferito alla Regione ai sensi delle disposizioni indicate nell’articolo 93 è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad esaurimento, istituiti con lo stesso articolo e con effetto:
- dal 21 ottobre 1975, per il personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato;
- dal 17 gennaio 1976, per il personale già appartenente al soppresso ente “Gioventù Italiana”.
L’inquadramento ha luogo in relazione alla categoria ed all’eventuale qualifica professionale di provenienza con l’anzianità posseduta alla data del trasferimento.
Si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell’articolo 94.
L’Amministrazione regionale succede nei rapporti a contratto esistenti per la custodia dei beni trasferiti alla Regione dal soppresso ente “Gioventù Italiana”.


Art.96
Con effetto dal 1º gennaio 1977, il personale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento nei ruoli e nella pianta organica transitori ai sensi dell’articolo 94, è inquadrato nelle fasce funzionali previste dalla presente legge, secondo le corrispondenze di carriera indicate nella allegata tabella D e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.
Per il personale non di ruolo, già inquadrato ad esaurimento nei contingenti transitori ai sensi del primo comma dell’articolo 95, l’inquadramento nelle predette fasce è disposto con le modalità previste dagli articoli 89 e 92. Il servizio cumulativamente prestato alle dipendenze dell’Amministrazione di provenienza e dell’Amministrazione regionale valutato nella misura prevista dal secondo comma dello stesso articolo 89.
Qualora i posti previsti nella dotazione organica di cu all’allegata tabella B, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.
Al personale di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto, dell’articolo 84.


Art.97
Al personale inquadrato ai sensi dell’articolo 96, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell’articolo 85. Qualora il trattamento economico in atto al 1º gennaio 1977 sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti al 1º gennaio 1977, nella misura mensile lorda:
a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;
b) indennità integrativa speciale;
c) assegno perequativo;
d) indennità di funzione prevista dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
e) somma erogata ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268;
f) assegno temporaneo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 732;
g) assegno fisso previsto dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 21;
h) assegno fisso previsto dall’articolo 82.
La misura mensile degli elementi indicati alle lettere ed f) del precedente comma è determinata, per il personale già appartenente ai soppressi enti ISES, ISSCAL, e “Gioventù Italiana”, nell’importo pari ad un tredicesimo del corrispondente importo annuo lordo.
L’indennità e gli assegni indicati nelle lettere c), d), e), f), g) ed h) del precedente secondo comma devono ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale previsto dalle norme istitutive dell’indennità e degli assegni medesimi.
Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi natura.


Art.98
Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976 dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi dell’articolo 96, è cumulato con il servizio continuativo reso presso l’Amministrazione di provenienza; tale ultimo servizio, salvo più favorevole valutazione presso l’Amministrazione di provenienza ai fini della progressione in carriera, è così valutato:
- per intero, se prestato in ruolo nella carriera di appartenenza;
- per due terzi, se prestato in ruolo nella carriera immediatamente inferiore;
- per metà, se prestato in ruolo in carriera ulteriormente inferiore;
- per intero, se prestato fuori ruolo in categoria corrispondente alla carriera di appartenenza;
- per metà, se prestato fuori ruolo in categoria immediatamente inferiore a quella corrispondente alla carriera di appartenenza;
- per un terzo, se prestato fuori ruolo in categorie ulteriormente inferiori.
In sede di determinazione dell’anzianità complessiva di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera a), e dai commi quinto e sesto dell’articolo 87.
L’anzianità complessiva indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell’allegata tabella C in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell’articolo 97.
L’anzianità residua, come determinata ai sensi del terzo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l’attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:
- del trenta per cento, a decorrere dal 1º gennaio 1977;
- del cinquanta per cento, a decorrere dal 1º gennaio 1978;
- del venti per cento, a decorrere dal 1º gennaio 1979.
Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1º gennaio 1977 sia cessato o cessi dal servizio anche volontariamente, l’anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell’attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.
Al personale, cui ai sensi dell’articolo 97 sia stata assegnata l’ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l’eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l’attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell’articolo 97, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.


Art.99
l personale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici trasferiti alla Regione, in posizione di comando ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, può chiedere, entro tre mesi dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell’inquadramento nel ruolo unico regionale.
L’Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dal primo comma.
I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Il personale che si avvale di detta facoltà, e nei confronti del quale l’Amministrazione regionale si pronunci affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni previste dai commi primo, terzo e quarto dell’articolo 96.
Il personale che non si avvale della facoltà di cui al primo comma e quello nei cui confronti l’Amministrazione si pronunci negativamente, può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza prevista per l’esercizio dell’opzione.


Art.100
Al personale inquadrato ai sensi dell’articolo 99, con la decorrenza dalla data dell’inquadramento, è attribuita la classe di stipendio d’importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla stessa data.
In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti alla data dell’inquadramento, nella misura mensile lorda:
a) stipendio, con i relativi aumenti periodici;
b) indennità integrativa speciale;
c) assegno perequativo;
d) indennità di funzione prevista dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Detto trattamento economico è incrementato, ai soli fini del presente articolo, in misura pari all’importo degli assegni fissi previsti dal primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 21, e dall’articolo 82 della presente legge.
Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi natura.


Art.101
Nei confronti del personale inquadrato ai sensi dell’articolo 99, il servizio continuativo reso presso l’Amministrazione di provenienza, valutato secondo le modalità indicate per suddetto servizio dal primo comma dell’articolo 98, è valido per la progressione economica nella fascia funzionale.
A tale anzianità di servizio di applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera a), e dai commi quinto e sesto dell’articolo 87.
L’anzianità di servizio indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell’allegata tabella C in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell’articolo 100.
L’anzianità residua, come determinata ai sensi del secondo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l’attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:
- del trenta per cento, a decorrere dalla data di inquadramento;
- del cinquanta per cento, a decorrere dal 1º gennaio 1979;
- del venti per cento, a decorrere dal 1º gennaio 1980.
Tuttavia, nei confronti del personale che cessi dal servizio, anche volontariamente, l’anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell’attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.
Al personale, cui ai sensi dell’articolo 100 sia stata assegnata l’ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l’eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l’attribuzione degli aumenti periodici biennali.
Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell’articolo 100, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.


CAPO IV
(Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, già appartenente ai soppressi enti della formazione professionale (INAPLI, ENALC, INIASA).)
SEZIONE I
(Ruoli transitori ad esaurimento)
Art.102
Sono istituiti ad esaurimento i ruoli transitori del personale docente e non docente e le piante organiche transitorie degli intermedi e dei salariati permanenti, relativi al personale trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.
Le tabelle, annesse alla presente legge sotto le lettere I, L ed M, determinano separatamente, in relazione alle amministrazioni di provenienza:
- i ruoli degli impiegati amministrativi e tecnici, le carriere e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;
- i ruoli del personale docente, i gruppi e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;
- la pianta organica degli intermedi, la qualifica professionale, con la relativa dotazione organica;
- la pianta organica dei salariati permanenti, le categorie di servizio e le qualifiche professionali, con la relativa dotazione organica;
- i contingenti del personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, e con mansioni impiegatizie, docenti e salariali.
Lo stato giuridico del personale di cui al presente articolo è regolato dalla normativa vigente presso l’INAPLI alla data del trasferimento.
Ferme le disposizioni contenute nell’articolo 82, al personale predetto compete il trattamento economico determinano secondo la normativa vigente presso i rispettivi enti di provenienza alla data del trasferimento.


Art.103
Il personale di ruolo e quello allineato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell’articolo 102 è inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e piante organiche transitori istituiti con lo stesso articolo, con l’osservanza delle seguenti disposizioni e con effetto dal 21 ottobre 1975.
Per gli impiegati e per il personale docente, l’inquadramento è disposto in relazione al ruolo e alla carriera o gruppo di provenienza, con l’anzianità posseduta alla data del trasferimento e con la qualifica rivestita alla stessa data.
Qualora gli impiegati rivestano una qualifica non prevista nelle allegate tabelle I, L e M, l’inquadramento è disposto in ruolo, carriera e qualifica corrispondenti a quelli di provenienza.
Per i salariati l’inquadramento è disposto in relazione alla categoria di servizio e qualifica professionale di provenienza, con l’anzianità posseduta alla data del trasferimento.
Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all’inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.
I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli, che ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all’atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.


Art.104
Il personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell’articolo 102 è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad esaurimento istituiti con lo stesso articolo e con effetto dal 21 ottobre 1975.
L’inquadramento ha luogo in relazione alla categoria di mansioni ed all’eventuale qualifica professionale di provenienza con l’anzianità posseduta alla data del trasferimento.
Si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell’articolo 103.


SEZIONE II
(Ruolo speciale del personale della formazione professionale)
Art.105
In attesa che, con successiva legge regionale, venga disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di addestramento professionale, delegate alla Regione Sarda ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, con decorrenza dal 1º gennaio 1977 è istituito il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale.
Il ruolo speciale di cui al precedente comma si articola in cinque fasce funzionali.
Nell’ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo l’allegata tabella N, le singole qualifiche funzionali, raggruppate per equivalenza di mansioni.
La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l’allegata tabella O.
Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinato con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato per l’organizzazione ed il personale.


Art.106
Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale istituito dall’articolo 105 è regolato dalle seguenti disposizioni e, per quanto non previsto ed in quanto compatibile, dalle norme contenute nel titolo secondo della presente legge.
Il trattamento economico è quello indicato nell’allegata tabella P e relative note, che fanno parte integrante della presente legge.
In materia di trattamento economico, si applicano il principio dell’onnicomprensività e le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell’articolo 72, intendendosi sostituita la indennità di cui alla lettera a) di detto primo comma con quella prevista dal successivo articolo 114 per il Direttore di centro.
Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi dal secondo al settimo dell’articolo 73 e quelle degli articoli 75, 79, 80 e 81.
In materia di trattamento economico di missione e di trasferimento, al personale predetto si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 77, secondo la seguente tabella di equiparazione:
TABELLA RISTRUTTURATA
Ruolo unico Personale VI fascia è equiparato al Ruolo speciale Personale V fascia;
Ruolo unico Personale V fascia è equiparato al Ruolo speciale Personale IV fascia;
Ruolo unico Personale IV e III fascia è equiparato al Ruolo speciale Personale III fascia;
Ruolo unico Personale delle altre fasce è equiparato al Ruolo speciale Personale delle altre fasce.


Art.107
Il personale della quinta fascia funzionale svolge attività d’indirizzo ed impulso delle strutture in cui opera, curando la sintesi di detta attività al fine di un costante perfezionamento dell’azione formativa dei centri.
Se docente, impartisce l’insegnamento di materie teoriche in conformità dei programmi stabiliti, coordina ed indirizza il lavoro pratico collaborando alla funzionalità del centro in cui opera e relazionando, ad ogni conclusione del corso, sull’attività svolta e su eventuali innovazioni da proporre per una maggiore efficacia delle attività medesime. Adempie ad ogni altra attività richiesta da esigenze funzionali del centro.


Art.108
Il personale della quarta fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo, tecnico o contabile, anche con responsabilità di segreteria e di immediata collaborazione negli adempimenti amministrativi della struttura ove presta servizio.
Se docente, impartisce l’insegnamento di materie teoriche o tecnico - pratiche conformemente ai programmi didattici stabiliti; nello svolgimento delle attività didattiche è tenuto a collaborare per la riuscita dei corsi addestrativi, relazionando ad ogni conclusione del corso sull’attività svolta e su eventuali innovazioni da proporre per una maggiore efficacia delle attività medesime. E’ responsabile delle attrezzature utilizzate in occasione delle esercitazioni ed adempie ad ogni altra attività richiesta da esigenze funzionali del centro.


Art.109
Il personale della terza fascia funzionale è addetto a compiti amministrativi di natura prevalentemente esecutiva e a compiti aziendali per i quali sia richiesta specializzazione professionale, responsabilità per il deposito o custodia in orari disagiati.
Di detto personale fanno parte gli addetti alla conduzione degli autoveicoli, ai quali è richiesta altresì la piccola manutenzione del mezzo in dotazione.


Art.110
Il personale della seconda fascia funzionale è addetto ai servizi di anticamera, di custodia, di messa in ordine dei locali e delle attrezzature.
Può essergli affidata la cura della biancheria e delle vettovaglie aziendali, nonché l’assolvimento dei compiti per i quali sia richiesta una qualificazione professionale.


Art.111
Il personale della prima fascia funzionale è adibito a compiti di pulizia e trasporto di bagagli, od a servizi generali aziendali nel cui assolvimento non sia richiesta qualificazione professionale.


Art.112
Il personale appartenente alle fasce funzionali di cui alla presente sezione, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse, purché non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza, per esigenze di servizio.

Art.113
Presso ogni centro di addestramento professionale in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Consiglio di direzione che esercita, in quanto compatibili, le attribuzioni del Comitato di servizio di cui all’articolo 15.
Il Consiglio di direzione è composto dal Direttore del centro, che lo presiede, e da tre docenti eletti, per la durata di un triennio, dal personale in servizio presso il centro medesimo.


Art.114
Il Direttore di centro è nominato con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l’organizzazione e il personale, fra i dipendenti del ruolo speciale della formazione professionale, inquadrati nella V e IV fascia funzionale.
La nomina a Direttore di centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.
Al Direttore di centro è corrisposta, per la durata dell’incarico, un’indennità pari al 15 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l’ultima classe di stipendio della V fascia del ruolo di appartenenza.
Detta indennità viene corrisposta per 12 mensilità, salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 22.
In caso di assenza, impedimento o aspettativa superiore a sessanta giorni del Direttore del centro, le sue funzioni sono esercitate da un componente del Consiglio di direzione designato dallo stesso Direttore.


Art.115
Il Direttore di centro ha funzioni di direzione, coordinamento e controllo sull’attività del centro; cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l’Assessorato da cui dipende funzionalmente, rispondendo personalmente dei risultati qualora non abbia adottato le necessarie iniziative.
Avvalendosi del Consiglio di direzione, promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell’attività formativa, verificando i risultati conseguiti e relazionando all’Assessorato competente in ordine agli stessi risultati ed ai fatti per i quali i dipendenti si siano resi responsabili di infrazione disciplinare.
Il Direttore del centro, nel quale sia svolta attività addestrativa inferiore a 5 corsi normali, è obbligato ad effettuare non meno di otto ore d’insegnamento settimanale, tenuti presenti il titolo di studio posseduto e le attitudini professionali acquisite.


Art.116
L’orario di servizio del personale docente è stabilito in 36 ore settimanali, di cui 24 sono destinate all’attività didattica e 12 alle eventuali esigenze del centro presso cui il personale medesimo presta servizio.
L’articolazione dell’orario nella settimana è disposto con atto del Direttore del centro, sentito il Consiglio di direzione.


Art.117
Il personale docente usufruisce del congedo ordinario previsto dall’articolo 50 a conclusione del corso addestrativi e non oltre l’inizio di quello successivo.

Art.118
La Commissione di disciplina del personale della formazione professionale è quella costituita ai sensi dell’articolo 59, parzialmente modificata nella sua composizione con l’integrazione di un membro eletto dal personale della fascia funzionale a cui appartiene l’inquisito, in sostituzione del membro indicato dal secondo comma del medesimo articolo 59.

SEZIONE III
(Inquadramento nel ruolo speciale della formazione professionale)
Art.119
Con effetto dal 1º gennaio 1977, il personale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento nei ruoli e nelle piante organiche transitorie ai sensi dell’articolo 103, è inquadrato nelle fasce funzionali previste nella sezione II del presente capo, secondo le corrispondenze di carriera, di gruppo o di qualifiche professionali indicate nell’allegata tabella Q e salvo quanto disposto dai successivi articoli.
Per il personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, già inquadrato ad esaurimento nei contingenti transitori ai sensi del primo comma dell’articolo 104, l’inquadramento nelle predette fasce è disposto con le modalità previste dagli articoli 89 e 92. Il servizio cumulativamente prestato alle dipendenze dell’Ente di provenienza e dell’Amministrazione regionale è valutato nella misura prevista dal secondo comma dello stesso articolo 89.
Qualora i posti previsti nella dotazione organica di cui all’allegata tabella O, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.
Al personale di cui al presente articolo, ai fini dell’attribuzione delle qualifiche funzionali previste dalla tabella N, si applica la disposizione del quarto comma dell’articolo 84.


Art.120
Al personale inquadrato ai sensi dell’articolo 119, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell’articolo 85.
Qualora il trattamento economico in atto al 1º gennaio 1977 sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti al 1º gennaio 1977, nella misura mensile lorda:
a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;
b) indennità integrativa speciale;
c) assegno temporaneo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 732;
d) assegno fisso previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1976, n. 48, e 20 giugno 1977, n. 21;
e) assegno fisso previsto dall’art. 82.
La misura mensile degli elementi indicati alle lettere a) e c) del precedente comma è determinata nell’importo pari ad un tredicesimo del corrispondente importo annuo lordo.
Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili e ogni altra indennità, di qualsiasi natura.


Art.121
Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato, dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976, dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi dell’articolo 119, è cumulato con il servizio già utile presso l’Ente di provenienza ai fini della progressione in carriera ovvero, per il personale docente nelle classi di stipendio, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma del predetto articolo.
In sede di determinazione dell’anzianità complessiva di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera a), e dai commi quinto e sesto dell’articolo 87.
L’anzianità complessiva indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell’allegata tabella O in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell’articolo 120.
L’anzianità residua, come determinata ai sensi del terzo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l’attribuzione degli aumenti periodici, nella misura
- del 50 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 1977;
- del 50 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 1978.
Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1º gennaio 1977 sia cessato ovvero cessi dal servizio, anche volontariamente, l’anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell’attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.
Al personale, cui ai sensi dell’articolo 120 sia stata assegnata l’ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, la eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l’attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell’articolo 120, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.


CAPO V
(Norme comuni e finali)
Art.122
Per gli effetti previsti dall’articolo 26, il termine della prima contrattazione triennale è fissato alla data del 1º luglio 1979.

Art.123
Fino all’istituzione dei servizi e dei settori di cui all’ articolo 4, nulla è innovato nell’organizzazione degli uffici dell’Amministrazione regionale e dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda; sono altresì fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza del ruolo e della carriera di appartenenza nonché della qualifica rivestita e delle funzioni conferite ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In attesa dell’assegnazione definitiva delle qualifiche funzionali, il personale assume la qualifica provvisoria di impiegato amministrativo o tecnico, ovvero di docente, nella fascia funzionale di inquadramento.


Art.124
In sede di prima applicazione della presente legge, le specifiche competenze attribuite al Comitato per l’organizzazione ed il personale sono esercitate, sino alla formale istituzione del medesimo, da un Comitato provvisorio così composto:
- dall’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che lo presiede;
- dal Segretario generale e dai Direttori dei servizi degli Assessorati regionali;
- dal Direttore della Ragioneria;
- dal Capo ufficio del personale;
- da sei rappresentanti del personale regionale designati dalle Organizzazioni sindacali del personale medesimo maggiormente rappresentative nell’ambito regionale.
Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente in servizio presso l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.


Art.125
Sino alla data dell’insediamento del Comitato per l’organizzazione ed il personale, il Consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall’Amministrazione regionale esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente anteriormente all’entrata in vigore della presente legge limitatamente ai seguenti compiti residui e relativi ai periodi precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge:
a) effettuazione degli scrutini di promozione;
b) attribuzione dei giudizi complessivi.
Il Comitato per l’organizzazione ed il personale, formalmente costituito ai sensi dell’articolo 13, esercita le attribuzioni del Consiglio di amministrazione previste dal precedente comma ed eventualmente residuate, sino alla loro definizione.


Art.126
Sino a quando non venga provveduto alla integrale copertura dei posti dell’organico di cui alle tabelle B ed O allegate alla presente legge, in deroga alla norma di cui al quarto comma dell’articolo 49, le prestazioni per lavoro straordinario possono essere autorizzate sino ad un massimo di trenta ore mensili per ciascun impiegato.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
In ogni caso le prestazioni mensilmente retribuibili, non possono eccedere il limite globale corrispondente a venti ore per ciascun impiegato in servizio presso l’Amministrazione.


Art.127
I concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dall’Amministrazione regionale e dall’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, sono portati a compimento. Resta ferma la facoltà prevista dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite dei posti disponibili alla data predetta.
I vincitori dei concorsi predetti, nonché gli eventuali idonei previsti dalla norma di cui al precedente comma, sono inquadrati nel ruolo unico regionale e nelle fasce funzionali secondo le corrispondenze di carriera indicate nell’allegata tabella D, con il trattamento economico della classe di stipendio iniziale.


Art.128
In deroga alla norma di cui all’articolo 72, al personale appartenente al ruolo unico regionale comandato presso il Centro regionale di programmazione al 1º gennaio 1977, sono concessi i compensi speciali previsti dall’articolo 14, comma terzo, della legge regionale 11 luglio 1962, n 7.

Art.129
La norma di cui al quarto comma dell’articolo 34 si applica anche al personale che alla data del 1º gennaio 1977 sia, da almeno dieci anni, stabilmente addetto alla conduzione di autoveicoli, anche se non in possesso della patente D o D - E.

Art.130
Il divieto di cui al primo comma dell’articolo 72 non ha effetto nei riguardi delle indennità, proventi o compensi relativi ad incarichi svolti o a prestazioni rese in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni previste dagli articoli 74, 75, 77 e 78 hanno applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge; pertanto, sino alla stessa data, le indennità ed i compensi previsti dalle predette disposizioni sono liquidate secondo le norme e sulla base degli stipendi in precedenza vigenti.
Le indennità di cui alle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32, corrisposte successivamente al 1º gennaio 1977, sono sottoposte a conguaglio, in sede di liquidazione del trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni contenute nel capo secondo del presente titolo.
L’incremento della misura dell’indennità integrativa speciale, corrisposto a decorrere dal 1º luglio 1977 al personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo, viene assorbito nell’indennità di contingenza spettante dalla stessa data, nel limite dell’incremento stesso.
L’assegno previsto dall’articolo 82 è assorbito in sede di attribuzione del trattamento economico, che viene effettuata ai sensi degli articoli 85, 97 e 120.
Fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, al personale in servizio viene corrisposto il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo conguaglio.


Art.131
La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge che in riferimento all’attività amministrativa caratterizzata dall’esercizio di un potere discrezionale definisca in modo compiuto:
a) l’ambito di competenza propria dei Coordinatori, entro un quadro ove sia organicamente disciplinato l’esercizio dei diversi gradi di attribuzioni;
b) i limiti entro i quali possano essere delegate le attribuzioni del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché quelle proprie dei Coordinatori;
c) le modalità da osservare nella comunicazione dei provvedimenti adottati ai competenti organi superiori e i termini entro i quali si procede all’annullamento, alla revoca o alla riforma dei provvedimenti medesimi per motivi di legittimità o di merito.


Art.132
La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge concernente la revisione generale della materia relativa al Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Art.133
Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall’articolo 132, nei confronti del personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo non ha luogo l’iscrizione al Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
Il personale indicato al primo comma, fermo restando il diritto di opzione di cui al terzo comma dell’articolo 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, è iscritto ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, rispettivamente, all’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) od alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS).
Ai fini del trattamento assistenziale l’iscrizione ha luogo secondo la disciplina prevista per il personale regionale.


Art.134
ino a quando non verrà emanata un’organica normativa in materia, restano ferme le disposizioni in vigore concernenti l’Ufficio stampa e quello di documentazione regionale da esso dipendente.

Art.135
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è tenuta a presentare un disegno di legge concernente la definitiva ristrutturazione del Centro regionale antimalarico e anti - insetti (CRAAI) e contemporaneamente definire l’organico.
Entro tale data, con altro disegno di legge, la Giunta regionale è tenuta alla definizione della posizione del personale dei servizi regionali anti - incendi.


Art.136
Il funzionamento degli organi collegiali previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15, 59, 113 e 118 della presente legge è disciplinato da apposite norme regolamentari di esecuzione.

Art.137
L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare al Comune di Sassari le spese relative agli emolumenti corrisposti alla dipendente impiegata che dal 14 ottobre 1960 al 15 maggio 1968 ha prestato ininterrotto servizio, senza formale provvedimento di comando, presso gli uffici della Sezione di controllo sugli atti degli enti locali della Provincia di Sassari; la relativa somma, valutata in complessive lire 8.600.000, graverà sul capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l’anno 1978.

Art.138
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge - escluse quelle pertinenti al personale trasferito a termini dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e quelle relative al personale in servizio presso l’Azienda delle foreste demaniali, valutate in lire 1.173.000.000 per il 1977 e per gli anni successivi e in ulteriori annue lire 752.000.000 dal 1º gennaio 1978 (di cui lire 572.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, e lire 180.000.000 per indennità dirigenziali) - fanno carico al capitolo 02016 dello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l’anno 1978 e a quello ad esso corrispondente nei bilanci degli anni successivi. Fanno altresì carico al medesimo capitolo del bilancio per l’anno 1978 le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 137 valutate in lire 8.600.000.
Alle spese medesime si fa fronte:
- quanto a lire 750.212.855 mediante l’impiego delle somme disponibili sullo stanziamento del capitolo 02016 dello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l’anno 1978;
- quanto a lire 2.356.387.145 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 03016 dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l’anno 1978 (lettera H dell’elenco n. 4, allegato al bilancio della Regione per il 1978).
Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno 1979 e per quelli successivi - con l’esclusione anzidetta - valutate in annue lire 550.000.000 (di cui lire 370.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, e lire 180.000.000 per indennità dirigenziali) si farà fronte con l’aumento dell’imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.
La denominazione del capitolo 02016 dello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l’anno 1978, è modificata come segue:
“Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza ai dipendenti dell’Amministrazione regionale; indennità di mansione ai centralinisti ciechi; indennità di cassa per il maneggio di denaro; indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello Stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata; indennità al personale in servizio presso il centro meccanografico (spesa obbligatoria)”.
Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
- Capitolo 03016 lire 2.356.387.145
In aumento:
- Capitolo 02016 lire 2.269.387.145
- Capitolo 02019 lire 87.000.000
Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sugli stanziamenti dei capitoli 02017, 02022, 02027, 02028, 02029, 02032, 02033, 02035, dello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l’anno 1978, sono trasferite con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, da registrarsi alla Corte dei conti, al capitolo 02016 dello stesso stato di previsione.
E’altresì trasferita al capitolo 02016 la somma di lire 2.025.000.000 tratta dallo stanziamento del capitolo 02034, in quanto eccedente le esigenze relative al personale dei sottufficiali e delle guardie forestali.
Alle spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 39 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 02093 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l’anno 1978 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci per gli anni successivi.
Alle spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 42 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l’anno 1978 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci per gli anni successivi.
All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 83 della presente legge, relativo alla concessione al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, di una sovvenzione di lire 200.000.000 nell’anno 1978, si fa fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 03016 dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (lettera H dell’elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l’anno 1978).
Nello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è istituito il capitolo con la denominazione e con lo stanziamento sottoindicato:
- Capitolo 02038 - Titolo 1 - Sezione 1 - Categoria 2 - Sovvenzione straordinaria a favore del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965 n. 15
lire 200.000.000
Nello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio è introdotta la seguente variazione in diminuzione:
- Capitolo 03016
lire 200.000.000
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, relative al personale trasferito a termini dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, valutate in lire 333.612.855 per il 1977 e per gli anni successivi, e in ulteriori annue lire 233.000.000 dal 1º gennaio 1978 (di cui lire 229.500.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e lire 3.500.000 per indennità dirigenziali), fanno carico al capitolo 02023 dello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l’anno 1978 e a quello ad esso corrispondente nei bilanci degli anni successivi.
La denominazione del capitolo 02023 dello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l’anno 1978 è modificata come segue:
“Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale addetto all’attività di formazione professionale (spesa obbligatoria)”.
Alle spese medesime si farà fronte
- quanto a lire 101.612.855 mediante l’impiego delle disponibilità acquisite in conto del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 (lettera M dell’elenco n. 4 allegato al bilancio);
- quanto a lire 798.612.855 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (lettera H dell’elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l’anno 1978).
Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
- Capitolo 03016 lire 798.612.855
In aumento:
- Capitolo 02023 lire 900.225.710
Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge, relativamente al personale di cui al 13º comma, per l’anno 1979, e per quelli successivi, valutate in annue lire 3.500.000, per indennità dirigenziali, si fa fronte con l’aumento dell’imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge relativamente al personale in servizio presso l’Azienda delle foreste demaniali della Regione, escluse le guardie giurate, valutate in lire 60.000.000 per il 1977 e per gli anni successivi ed in ulteriori annue lire 20.000.000 dal 1º gennaio 1978 (di cui lire 10.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza e lire 10.000.000 per indennità dirigenziali), fanno carico al capitolo 02016 dello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l’anno 1978 e a quello ad esso corrispondente nei bilanci degli anni successivi.
Alle ulteriori maggiori spese derivanti al bilancio della Regione dall’applicazione della presente legge, per l’anno 1978, in dipendenza dell’inquadramento nel ruolo unico del personale di cui al comma precedente, valutate in annue lire 360.974.000 (di cui lire 340.600.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, lire 9.500.000 per straordinario, lire 8.000.000 per indennità di missione e lire 2.874.000 per contributi in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336) si farà fronte con una corrispondente riduzione del capitolo 05036 dello stato di previsione dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per l’anno 1978.
Con l’aumento dell’imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento, si farà fronte alle ulteriori maggiori spese derivanti al bilancio della Regione dall’inquadramento anzidetto per l’anno 1979, valutate in annue lire 889.686.000 (di cui lire 879.686.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, e lire 10.000.000 per indennità dirigenziali).
Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione:
- Capitolo 05036 lire 360.974.000
- Capitolo 03016 lire 140.000.000
In aumento:
- Capitolo 02016 lire 459.000.000
- Capitolo 02019 lire 21.600.000
- Capitolo 02050 lire 4.500.000
- Capitolo 02051 lire 5.000.000
- Capitolo 02054 lire 8.000.000
- Capitolo 02020 lire 2.874.000
Nell’elenco n. 4, allegato al bilancio della Regione per l’anno 1978, la previsione indicata alla lettera H, spese correnti, è ridotta a lire 1.370.000.000.
Nel bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
- Capitolo 1104 lire 194.000.000
- Capitolo 1105 lire 132.000.000
- Capitolo 1106 lire 14.600.000
- Capitolo 1108 lire 4.500.000
- Capitolo 1109 lire 5.000.000
- Capitolo 1110 lire 8.000.000
- Capitolo 1116 lire 2.874.000
Le spese derivanti dall’organizzazione dei concorsi per l’accesso agli impieghi regionali, valutate - a decorrere dal 1979 - in annue lire 10.000.000, faranno carico ad un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell’ Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l’anno 1979 e per quelli successivi.
Alle spese stesse si farà fronte con l’aumento dell’imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data ad Alghero addì 17 agosto 1978.

Soddu