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Legge Regionale 25 agosto 1978, n. 54

Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge

Art.2
Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per una durata complessiva di 44 ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano.
Le farmacie rurali restano aperte per una durata complessiva di 36 ore settimanali.
Entro il limite massimo di 44 ore settimanali, i farmacisti rurali devono assicurare l’eventuale servizio presso gli armadi farmaceutici.


Art.3
Tutte le farmacie urbane e rurali, non di turno, restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.
Le farmacie urbane e rurali possono fruire di una giornata infrasettimanale di chiusura per riposo settimanale secondo turni stabiliti ai sensi del successivo articolo 7.
Il turno per festività domenicale o infrasettimanale non dà luogo a giorno di riposo a titolo di recupero.
E’ fatto obbligo al farmacista di turno di assicurare la reperibilità nel Comune dove ha sede la farmacia, durante tutto il periodo del proprio turno.


Art.4
Nei giorni festivi e di riposo infrasettimanali e nei giorni feriali e festivi di cui all’articolo 2, il servizio farmaceutico è così assicurato:
a) nei Comuni con più di una farmacia, a turno e a battenti aperti;
b) nei Comuni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a battenti aperti fino alle ore 12,30 e successivamente a chiamata.
c) Durante l’intervallo pomeridiano nei giorni di cui al precedente comma il servizio farmaceutico è così assicurato:
d) nei Comuni con più di 100.000 abitanti, a battenti chiusi con l’obbligo di presenza del farmacista in farmacia oppure a battenti aperti;
e) nei Comuni al di sotto dei 100.000 abitanti, con più di una farmacia, a turno e a chiamata domiciliare;
f) nei Comuni con una sola farmacia, a turno con le farmacie viciniori e a chiamata domiciliare.


Art.5
Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato:
a) nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a turno e a battenti aperti sino alle ore 22; a chiamata e con l’obbligo del pernottamento in farmacia di un farmacista, dalle ore 22 sino all’ora di riapertura delle farmacie;
b) nei Comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 100.000 abitanti, a turno e a battenti aperti sino alle ore 22; a chiamata domiciliare dalle ore 22 all’ora di riapertura delle farmacie;
c) nei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, a turno e a chiamata domiciliare;
d) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata domiciliare.


Art.6
Per chiamata, ai fini della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere d’urgenza della prescrizione, nonché in tutti quei casi in cui il farmacista rilevi il carattere dell’urgenza della richiesta.

Art.7
Gli orari relativi all’apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie ed al servizio notturno nonché ai turni settimanali, festivi, di chiusura infrasettimanale, per ferie e notturni, delle farmacie urbane e rurali, sono stabiliti nel seguente modo:
a) nei Comuni con più di una farmacia: dal Sindaco su delibera della Giunta comunale, e sentito l’Ordine provinciale dei farmacisti;
b) nei Comuni con una sola farmacia: dal Sindaco, su delibera della Giunta comunale, sentito l’Ordine provinciale dei farmacisti e i Presidenti degli Organismi comprensoriali interessati.


Art.8
Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, hanno diritto ad osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni solari, da usufruire per periodi non inferiori a giorni dieci consecutivi, secondo turni stabiliti ai sensi del precedente articolo 7.

Art.9
All’esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e lo orario di apertura e chiusura giornaliera dell’esercizio, con l’indicazione altresì delle farmacie di turno durante l’orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.

Art.10
Entro il sessantesimo giorno dopo la pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Sindaco emana il provvedimento di cui al precedente articolo 7.

Art.11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Benetutti, addì 25 agosto 1978.

Soddu