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Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 57

Modifica alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, concernente norme relative all’organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell’agricoltura e delle foreste, nonché all’opzione dei dipendenti statali in posizione di comando in servizio negli uffici stessi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
n attesa dell’emanazione della legge regionale prevista dall’articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, le indennità ordinarie e speciali di pubblica sicurezza spettanti ai sottufficiali ed alle guardie forestali regionali ai sensi dell’articolo 5, comma sesto, della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, sono corrisposte agli aventi diritto solo ed esclusivamente nella misura fissata dalle leggi statali in vigore al 1 luglio 1978 per il Corpo forestale dello Stato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 settembre 1978.

Soddu