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Legge Regionale 10 maggio 1979, n. 38

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l’anno finanziario 1979 (legge finanziaria).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
Il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 1979 è accompagnato dallo stato di attuazione degli interventi previsti dal programma triennale 1976-1978. In sede di approvazione della legge del bilancio per l’anno medesimo il Consiglio determina gli indirizzi e le direttive per l’elaborazione del programma di utilizzazione dei finanziamenti assegnati alla Regione per l’attuazione della legge 24 giugno 1974, n. 268, per l’anno 1979.

Art.2
Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l’anno 1979, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1979 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinano soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente la somma di lire 600.000.000 da iscrivere nel bilancio per il 1979 in applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, al capitolo dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, corrispondente al capitolo 11119 dello stesso stato di previsione del bilancio per l’anno 1978, è iscritta al fondo da ripartire di cui al capitolo 03026 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.
In deroga a quanto disposto dall’articolo 21 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, concernente interventi in sostegno dell’occupazione giovanile, lo stanziamento da iscriversi nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 è determinato in lire 8 miliardi 500 milioni.


Art.3
In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, fino al 31 dicembre 1979 il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste può disporsi per provvedere alle eventuali deficienze di tutte le assegnazioni di bilancio cui non possa farsi fronte nei modi previsti, relativamente al bilancio di previsione dello Stato, degli articoli 7, 8 e 12 della legge medesima, purchè si tratti, in ogni caso, di spese che non impegnano i bilanci futuri con carattere di continuità .

Art.4
Ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio nei termini di cassa per l’anno 1979, la Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 37, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, trasmette al Consiglio il bilancio suddetto con una relazione illustrativa entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio per l’anno medesimo.

Art.5
Alla ripartizione in articoli degli stanziamenti iscritti ai singoli capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1979 si provvede, fino all’entrata in vigore della legge regionale sul bilancio e la contabilità della Regione, in deroga a quanto disposto dall’articolo 6, sesto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nei modi stabiliti dalla legge di approvazione del bilancio.

Art.6
Salvi gli effetti della prescrizione, della perenzione di cui all’articolo 36 della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del divieto di pagamento di cui all’articolo 446 del relativo regolamento, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre 1978 sono trasportati per il loro integrale importo al conto dei residui dell’esercizio successivo.
La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche nel trasporto dei titoli rimasti insoluti alla data del 31 dicembre 1979.


Art.7
Le particolari modalità di erogazione stabilite dall’articolo4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, si applicano in tutti i casi di finanziamenti a totale o parziale carico della Regione per la realizzazione di interventi e di opere e per lo svolgimento di attività , disposti in favore degli enti, delle aziende e degli organi di cui all’articolo 5, terzo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588.
Restano ferme le disposizioni delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 39, e 6 settembre 1976, n. 45.


Art.8
Le somme provenienti da esercizi finanziari anteriori al 1977 accertate al 31 luglio 1979 e disponibili per l’assunzione di impegni sul conto dei residui di capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione pertinenti alla parte in conto capitale, sono eliminate con effetto dalla data medesima. Sono escluse dall’eliminazione le somme pertinenti a limiti d’impegno.
In corrispondenza con le eliminazioni di cui sopra, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979 è iscritto, nella parte in conto capitale, il capitolo 03028 «Fondo da ripartire per la copertura di oneri «una tantum» attribuibili alle spese in conto capitale».
Lo stanziamento da iscrivere al capitolo di cui al comma precedente è determinato, contestualmente all’accertamento delle somme eliminate di cui al primo comma, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell’Assessore medesimo.
Alla ripartizione della somma iscritta nel capitolo anzidetto si provvede, nel corso del 1979, con legge regionale o, comunque, con la «legge finanziaria» relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1980.
Vengono comunque fatte salve le destinazioni vincolate per le somme provenienti da leggi nazionali.
Ai fini dell’impiego dell’eventuale avanzo finanziario dell’esercizio 1979 la somma medesima deve essere detratta dall’ammontare dell’avanzo nel caso in cui alla ripartizione di essa si provveda con la legge finanziaria relativa al bilancio del 1980.


Art.9
Nelle tabelle A e B allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 1979.

Art.10
Alle spese di cui ai sottoelencati capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione si applicano, per l’anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e quelle contenute nella legge regionale 30 luglio 1970, n. 8:
1) 01050, 03060, 04185, 05120, 06330, 07060, 08250, 10135, 11140 e 12230 - (legge 1º giugno 1977, n. 285 - Provvedimenti per l’occupazione giovanile);
2) 05044 e 05050 - (legge 1º marzo 1975, n. 47 - Difesa dei boschi dagli incendi);
3) 06004, 06005, 06013, 06014, 06015, 06206, 06310, 06316 e 10009 - (leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 - Direttive delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura e sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate);
4) 02141, 05096 e 05097 - (legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 - Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell’Isola);
5) 12090 - (legge regionale 6 novembre 1978, n. 63 - Assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti, artigiani e piccoli imprenditori commerciali in attività e in pensione);
6) 06016, 06017, 06018 - (attuazione del progetto regionale di promozione nel comparto vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario; art. 7, lett. c), legge 2 maggio 1976, n. 183).


Art.11
Per garantire regolare continuità di funzionamento alle Commissioni, comitati tecnici od altri consessi comunque denominati, istituiti presso l’Amministrazione regionale ai sensi e per l’attuazione di particolari leggi della Regione ed alla cui presidenza sia preposto un Assessore regionale, in tutti i casi di assenza o di legittimo impedimento di quest’ultimo le funzioni di Presidente, quando del consesso non faccia parte nè sia presente altro Assessore regionale, sono svolte dal coordinatore generale dell’Assessorato competente per materia, sotto la responsabilità dell’Assessore.
I segretari dei predetti organismi collegiali potranno essere a loro volta sostituiti, in caso di assenza o di legittimo impedimento, da un segretario supplente da nominarsi con decreto del componente della Giunta competente per materia fra i dipendenti funzionari in possesso di diploma di laurea o di scuola media superiore.


DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO E DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183
Art.12
Per l’attuazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario, previsto dal programma di intervento per gli anni 1976-1978 sono autorizzate, nel rispetto delle determinazioni stabilite dal progetto medesimo, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
Comparto vitivinicolo
- lire 1.500.000.000 per il completamento ed il potenziamento della distilleria sociale - DICOVISA;
- lire 1.500.000.000 per il finanziamento di vigneti promozionali tendenti ad incrementare la produzione viticola nelle zone di influenza delle cantine sociali di Badesi, Tempio, Bosa, Flussio, Villasalto, Mamoiada, Bonarcado e Ardauli;
- lire 300.000.000 per l’organizzazione dei consorzi regionali;
- lire 500.000.000 per l’attività di studio, di ricerca e di sperimentazione.
Comparto ortofrutticolo
- lire 825.000.000 per il completamento e l’ammodernamento delle centrali ortofrutticole;
- lire 1.000.000.000 per la concessione di contributi diretti all’abbattimento dei mutui contratti dalle centrali ortofrutticole.
Al fine di consentire all’organismo consortile di vertice delle centrali ortofrutticole, il pagamento delle rate relative ai mutui contratti dagli aderenti all’organismo stesso, è istituito, presso l’Istituto speciale di credito agrario per la Sardegna, un apposito fondo per la gestione del quale l’Amministrazione regionale emanerà apposito regolamento.
Comparto lattiero - caseario
- lire 100.000.000 per l’attività di ricerca e di sperimentazione.
Le spese di cui al presente articolo fanno carico ai fondi assegnati alla Regione per l’applicazione dell’articolo 7, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183.


Art.13
Per l’attuazione del «progetto di promozione industriale del comparto delle attività tessili e dell’abbigliamento» il «fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale», istituito dall’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1976, n. 66, è integrato di lire 16 miliardi 726 milioni per l’anno finanziario 1979 e di lire 371.000.000 per il 1980.
La relativa spesa fa carico ai fondi assegnati alla Regione per l’applicazione dell’articolo 7, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183.


Art.14
Ai fini dell’attuazione del «progetto di promozione per una base di trasformazione mineralurgica, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi», previsto dal programma di intervento per gli anni 1976-1978 è autorizzata:
- l’erogazione, a favore dell’Ente minerario sardo, della somma di lire 19.582.000.000 per l’aumento del proprio fondo di dotazione, in ragione di lire 13.000.000.000 nel 1979 e di lire 6.582.000.000 nel 1980;
- l’erogazione, a favore della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS), della somma di lire un miliardo 500 milioni, in ragione di lire 1.000.000.000 nel 1979 e di lire 500.000.000 nel 1980, destinata all’aumento del capitale sociale della medesima.
Le spese anzidette fanno carico ai fondi assegnati alla Regione per l’applicazione dell’articolo 7, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183.


Art.15
Per consentire l’attuazione di immediati interventi di potenziamento e di sostegno nei settori dell’artigianato e del turismo e nelle more dell’approvazione dei relativi progetti di promozione l’Amministrazione regionale è autorizzata ad impiegare una quota degli stanziamenti ad essi destinati.
A tal fine l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore al turismo, artigianato e commercio, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, i seguenti trasferimenti:
a) dal fondo da ripartire di cui al capitolo 03044 (finanziamento del progetto di promozione nel settore turistico):
- al capitolo 07020 sino alla concorrenza della somma di lire 3.500.000.000;
- al capitolo 07021 sino alla concorrenza della somma di lire 4.000.000.000;
b) dal fondo da ripartire di cui al capitolo 03045 (finanziamento del progetto di promozione nel settore dell’artigianato):
- al capitolo 07034 sino alla concorrenza della somma di lire 4.000.000.000;
- al capitolo 07035 sino alla concorrenza della somma di lire 4.000.000.000.
Le spese di cui al presente articolo fanno carico ai fondi assegnati alla Regione per l’applicazione dell’articolo 7, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183.


Art.16
All’erogazione delle somme iscritte al capitolo 08025 si provvede in applicazione delle norme vigenti nella Regione relative all’esecuzione diretta o mediante concessione delle varie categorie di opere incluse nei programmi di cui all’articolo 7, lettera a), della legge 2 maggio 1976, n. 183.
All’erogazione delle somme iscritte al capitolo 06030 si provvede in applicazione delle norme previste dalle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, e 13 luglio 1962, n. 9.
All’erogazione delle somme iscritte al capitolo 07018 si provvede in applicazione della norma prevista dall’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.


ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI INTERVENTI IN AGRICOLTURA
Art.17
A valere sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 marzo 1976, n. 16, concernente il funzionamento dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura.

Art.18
La somma di lire 1.000.000.000 iscritta al capitolo 06285 è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale - approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 - e sarà utilizzata per le attività previste dal paragrafo 6.6 del Piano medesimo.

Art.19
Al fine dell’attuazione degli interventi diretti al potenziamento dell’attività vivaistica, previsti dagli articoli 9 e 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata l’erogazione, nell’anno 1979, della somma complessiva di lire 747.280.000 a favore del Centro regionale agrario sperimentale e dei Consorzi per la frutticoltura di Cagliari e di Sassari.
Alla relativa spesa si fa fronte con una quota assegnata alla Regione dei fondi di cui alla citata legge 27 dicembre 1977, n. 984.


Art.20
Alla spesa dello stanziamento iscritto al capitolo 06249, concernente opere di irrigazione, si provvede in applicazione delle norme previste dall’articolo 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Lo stanziamento di cui al primo comma è utilizzabile anche per l’ultimazione e il completamento di opere già in parte realizzate con finanziamento a carico diretto della stessa Regione a valere sui programmi esecutivi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588.
Alle spese di cui al presente articolo si fa fronte con una quota dell’assegnazione disposta dallo Stato alla Regione ai sensi della legge 27 ottobre 1977, n. 984.


Art.21
La misura del contributo che l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali di cui all’art. 2 della legge regionale 29 novembre 1961, n. 14, è elevata, nell’anno finanziario 1979, fino all’80 per cento della spesa.

Art.22
I mutui contratti nel presente anno finanziario dall’Amministrazione regionale in attuazione alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 28, possono essere utilizzati per far fronte alle esigenze operative della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, concernente il fondo di solidarietà regionale per le aziende agricole.

Art.23
Per l’assunzione degli impegni e l’ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione dei contributi per l’acquisto di macchine agricole, di cui all’articolo 15 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale può autorizzare, nei limiti delle disponibilità esistenti sul capitolo 06180 - competenza e residui - del proprio stato di previsione della spesa, non oltre il 31 dicembre 1979, aperture di credito a favore dei funzionari preposti agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, esclusivamente utilizzabili mediante l’emissione d’ordinativi intestati ai beneficiari.
Ciascuna apertura di credito non può superare il limite di lire 200.000.000.
Nel primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono soppresse le parole «di importo non superiore a lire 3.000.000».


DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (Legge 5 agosto 1978, n. 457)
Art.24
Approvazione del progetto biennale
Il progetto di edilizia residenziale da predisporsi, in applicazione dell’articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l’impiego della quota assegnata alla Regione delle disponibilità imputabili al biennio 1976-1979, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, ai sensi della lettera f) dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
Sulla base del decreto di approvazione del progetto l’Assessore dei lavori pubblici autorizza l’impegno della spesa e i conseguenti pagamenti in favore degli enti attuatori, per la somma a ciascuno di essi assegnata nel progetto medesimo.


Art.25
Per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica da finanziarsi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, compete all’Assessorato regionale dei lavori pubblici impartire istruzioni e direttive agli enti attuatori pubblici e privati degli interventi, i quali sono direttamente responsabili degli interventi rispettivamente loro affidati in gestione, sia per gli aspetti tecnici che per quelli giuridico - amministrativi.
Per l’attuazione dei predetti programmi di edilizia residenziale pubblica sono delegati ai Comuni interessati i seguenti adempimenti:
a) esercizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, lettera m), della legge 5 agosto 1978, n. 457, del controllo sul rispetto, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa agevolata e convenzionata, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la loro realizzazione.
A tal fine, i pareri delle Commissioni edilizie devono contenere anche l’attestazione della conformità dei progetti ai citati vincoli tecnici ed economici, attestazione che dovrà altresì risultare nel competente atto di concessione a costruire unitamente a quella della venuta apposizione da parte del Comune, quale organo delegato dalla Regione, dei visti di cui al paragrafo A del decreto del Ministero del tesoro 18 dicembre 1978, punti 3, lettera b), e 7;
b) accertamento del possesso dei prescritti requisiti soggettivi da parte dei beneficiari del contributo dello Stato, da attestarsi dal Sindaco del Comune interessato anche ai fini della erogazione finale dei mutui agevolati, oltre che agli effetti dell’articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Gli atti deliberativi dei Comuni e dei loro Consorzi, concernenti l’esecuzione delle opere di edilizia residenziale pubblica, possono essere rispettivamente delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o dai comitati direttivi degli enti medesimi. Tali deliberazioni potranno essere dichiarate immediatamente esecutive nei casi e nei modi previsti dall’articolo 28 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
In tutti i casi di mancata osservanza dei termini stabiliti per l’adozione degli adempimenti relativi alla realizzazione degli interventi dell’edilizia sovvenzionata, l’Assessorato regionale dei lavori pubblici, d’ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, diffida i competenti enti pubblici attuatori ad adempiervi entro un nuovo termine comunque non superiore a 60 giorni, informandone l’organo competente in materia di vigilanza sull’ente pubblico inadempiente.
Decorso infruttuosamente tale nuovo termine, i competenti organi di controllo dispongono, entro i successivi 30 giorni, l’adozione degli occorrenti interventi in via sostitutiva.


Art.26
I progetti di massima ed esecutivi di edilizia sovvenzionata relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico sono approvati in applicazione della normativa prevista, per le opere di competenza comunale, dall’articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, secondo i nuovi limiti di competenza per valore stabiliti dall’articolo 29 della presente legge.

Art.27
Agli appalti delle opere di edilizia sovvenzionata, riguardanti sia nuove costruzioni che interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico, sono invitate le imprese iscritte all’Albo regionale degli appaltatori istituito con legge regionale 6 agosto 1956, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.
Rimane fermo, per gli appalti di importo superiore a lire 1.000.000.000, quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584, per la partecipazione alle gare dei cittadini di Stati aderenti alla Comunità economica europea non residenti in Italia.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art.28
Al pagamento dei contributi in capitale concessi a titolo principale dalla Regione ai sensi della combinata normativa di cui all’articolo 57 dello Statuto speciale per la Sardegna, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, si provvede in conformità di quanto corrispondentemente previsto dall’articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 27, nel testo sostitutivo di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1977, n. 16, per la somministrazione dei contributi in capitale concessi dall’Amministrazione regionale a titolo integrativo.
La nomina dei collaudatori delle opere realizzate con i predetti contributi regionali è disposta, a spese degli enti beneficiari, con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici.


Art.29
Gli importi stabiliti dall’articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, per la determinazione degli organi competenti secondo criteri di valore per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche della Regione, degli Organismi comprensoriali, delle Province e dei Comuni, nonchè dei relativi Consorzi, sono quadruplicati ad ogni effetto di legge.

Art.30
Per la manutenzione e la costruzione dei porti di quarta classe e non classificati, quando si provveda con finanziamento ed a cura della Regione, trova applicazione la legge regionale 3 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le relative spese fanno rispettivamente carico ai capitoli 08175 e 08177 del bilancio regionale per il 1979 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.
E’ abrogata la legge regionale 27 aprile 1959, n. 9.


Art.31
Per i rientri di fondi di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 55, non utilizzabili per le finalità precedentemente programmate in applicazione del Capo secondo della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e della LR 4-7-1973, n. 15, è disposta, in luogo dell’iscrizione nell’apposito capitolo di spesa previsto dal secondo comma dell’articolo 3 della summenzionata legge regionale 31 agosto 1978, n. 55, l’iscrizione a favore dei capitoli del bilancio regionale 1979 corrispondenti alle stesse categorie di opere pubbliche cui i fondi medesimi erano originariamente riferiti, con facoltà di utilizzazione anche per opere diverse da quelle programmate od in Comuni differenti dai precedenti beneficiari, per gli interventi consentiti dalla legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.
Alla predetta iscrizione si provvede a termini dell’articolo 31 della legge di approvazione di bilancio per l’anno finanziario 1979 e di quelli corrispondenti alle leggi di bilancio degli anni successivi.


Art.32
L’Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre ed approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche, per l’utilizzo delle somme rimaste disponibili nell’attuazione dei programmi in precedenza approvati ai sensi delle leggi regionali 3 settembre 1970, n. 30, 4 luglio 1973, n. 15, e 30 dicembre 1976, n. 68.
Quando indispensabile per il buon esito dei lavori originariamente programmati ai sensi di dette leggi, col programma da predisporsi a termini del precedente comma può essere provveduto anche al finanziamento di eventuali perizie suppletive.
All’approvazione dei progetti di detto programma straordinario, nonchè di quelli relativi alle opere da finanziare con i fondi del Capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, si provvede in conformità della normativa prevista, per le opere di programmazione comunale, dall’articolo 20 della citata legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, secondo i nuovi limiti di competenza per valore previsti dall’articolo 29 della presente legge.
Al finanziamento del programma di cui al primo comma del presente articolo viene provveduto con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, in conformità dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ancorchè non preventivamente elaborati gli atti progettuali delle opere programmate.


Art.33
In deroga agli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, l’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con carico ai fondi stanziati sul corrente esercizio per l’attuazione del Capo II di detta legge, al finanziamento del programma straordinario di opere igieniche approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29-72-72 del 14 luglio 1978, su conforme parere reso in seduta del 7 novembre 1978 dalla competente Commissione lavori pubblici del Consiglio regionale.

Art.34
Su richiesta degli enti interessati, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nei limiti degli stanziamenti annuali disposti sul capitolo 08164 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del bilancio regionale 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi, l’intero ammontare delle somme occorrenti per l’esecuzione di urgenti interventi di costruzione e di manutenzione straordinaria di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, secondo le classificazioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.
Detta somministrazione è limitata ai soli casi in cui il mancato o tardivo intervento possa risultare di pregiudizio per l’incolumità pubblica ovvero la salvaguardia di centri abitati o di opere di grande interesse pubblico, ed è subordinata all’assunzione di formale impegno da parte degli interessati alla restituzione della quota parte di spesa posta obbligatoriamente a loro carico dalla vigente legislazione.
Nel caso che la somministrazione riguardi opere non classificate, e semprechè in relazione alle funzioni cui sono preposte le stesse siano attribuibili ad una delle suindicate tre categorie, l’intervento regionale è altresì subordinato, anche ai fini della successiva costituzione obbligatoria dei Consorzi degli interessati, alla preventiva classificazione delle opere medesime da effettuarsi, sentite le più rappresentative amministrazioni interessate ed il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Sarda.
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 1979 e di quelli per gli anni successivi è istituito un capitolo relativo alle restituzioni di cui al secondo comma.


DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Art.35
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 e destinati alle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali possono essere utilizzati anche per le opere immobiliari finanziate a carico diretto della stessa Regione a valere sui programmi esecutivi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, nonchè per quelle finanziate a parziale carico della Regione ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15, 18 maggio 1951, n. 8, e dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.
Per quanto concerne le opere immobiliari finanziate a carico diretto della Regione a valere sui programmi esecutivi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, è istituito un apposito capitolo negli stati di previsione della spesa degli Assessorati dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e dei lavori pubblici.


Art.36
Contributo all’ARST
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienda regionale sarda trasporti (ARST) un contributo di gestione per l’esercizio 1979 pari a L. 12.000.000.000.
E’ abrogato l’articolo 25 della legge regionale 20 giugno 1974, n. 16.
Alla determinazione dell’entità del contributo annuo di gestione da corrispondere all’ARST si provvederà , annualmente, con la «legge finanziaria» di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.


Art.37
L’integrazione del fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, per l’anno finanziario 1979 è elevato da L. 2.500.000.000 a L. 6.500.000.000.

Art.38
Autoservizi di linea extraurbani
Alla concessione dei contributi previsti a favore delle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbani per viaggiatori di cui alla legge regionale 11 maggio 1976, n. 25 - e limitatamente agli anni dalla stessa considerati - può farsi fronte a carico del bilancio regionale 1979 sino alla concorrenza della somma di L. 374.000.000.

Art.39
Finanziamento centri servizi culturali
In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1976, n. 65, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore del Centro interaziendale sardo per l’addestramento professionale nell’industria (CISAPI) un contributo di funzionamento per l’anno 1979 pari a L. 810.000.000. All’erogazione del contributo si provvede con quote trimestrali.

Art.40
Finanziamento centri servizi culturali
In relazione a quanto disposto dall’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Società umanitaria, avente sede in Milano, e all’Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo (UNLA), avente sede in Roma, contributi finanziari sino all’importo complessivo di L. 350.000.000 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il funzionamento dei centri per i servizi culturali operanti in Sardegna negli anni 1976 e 1977.
Per l’erogazione dei contributi, da disporsi dietro presentazione dei consuntivi di spesa, si applicano, in quanto compatibili, le norme della richiamata legge regionale 15 giugno 1978, n. 37.


Art.41
Consorzi zone industriali
Il fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, è incrementato, per l’anno 1979, di lire 500.000.000.

Art.42
Procedure spese Azienda foreste demaniali
All’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, è aggiunto, dopo il sesto comma, il seguente:
«In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, per le opere la cui esecuzione è affidata all’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda si applicano le procedure previste dal Capo 3º - Sezione I - paragrafo 1.4 del quarto programma esecutivo del Piano di rinascita della Sardegna e successive modificazioni».


Art.43
Mutui per centri sportivi
Nel caso in cui l’Amministrazione regionale contragga nel corso del 1979, in tutto o in parte, i mutui previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori degli enti locali, finanze ed urbanistica, e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 41616 dello stato di previsione dell’entrata e al capitolo 11124-04 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di somme corrispondenti all’ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1979.

Art.44
Disposizioni per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1979 e per quelli successivi, l’indennità di anzianità agli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e di coltivazione dei vivai forestali eseguiti tramite gli Ispettorati forestali, ancorchè finanziati dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o con fondi provenienti dalle contabilità speciali della Regione.
Conseguentemente le somme già destinate, nelle perizie e nei progetti dei lavori anzidetti, alla copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità di cui al comma precedente sono versate in conto entrate del bilancio della Regione, con imputazione al capitolo relativo alle «entrate eventuali e varie».
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione, relativamente alle perizie e ai progetti di lavori da essa eseguiti.


Art.45
Funzioni amministrative ex ONMI
Nelle more del compimento delle procedure di cui all’articolo 2, comma primo, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, l’Assessore competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’assegnazione alle Province e ai Comuni, che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.
Per l’anno 1979, le somme di cui al precedente comma verranno proporzionalmente ripartite, sulla base dei rendiconti finali relativi all’anno 1978, delle spese effettivamente sostenute dai Comuni e dalle Province della Sardegna che svolgono attività della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, tenendo conto, nelle assegnazioni, di eventuali conguagli fra le spese accertate e le somme assegnate per lo stesso anno 1978.


Art.46
Rimborsi INAPLI - ENALC - INIASA
Le somme stanziate ai capitoli 02023, 02025, 02057 e 02058 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali e riforma della Regione ed ai capitoli 04042 e 04043 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica possono essere impegnate anche per il rimborso all’Istituto nazionale per l’addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell’industria (INAPLI), all’Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (ENALC) e all’Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (INIASA) delle spese, rispettivamente pertinenti ai capitoli stessi, da essi anticipate per il personale e per le strutture di cui all’articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Art.47
Strutture fisse servizio antincendi
Alla spesa dello stanziamento iscritto al capitolo 05054 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1979, può procedersi, per la parte eccedente il 50 per cento, subordinatamente all’accertamento dell’entrata di cui al capitolo 21316.

Art.48
Impiego somme del Fondo sanitario
Ai capitoli dello stato di previsione della spesa dello Assessorato all’igiene e sanità, concernenti l’attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Servizio sanitario regionale) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 - secondo comma - della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41).

Art.49
La percentuale prevista al primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41, è riferita, a decorrere dall’esercizio finanziario 1979, alla quota del fondo sanitario nazionale.
Le norme previste dall’articolo 26 e dall’ultimo comma dell’articolo 31 della citata legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41, sono estese a tutti i titoli di spesa emessi dall’Amministrazione regionale in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Art.50
Assegnazione di fondi agli Organismi comprensoriali e alle Comunità montane
Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per il 1979 per il funzionamento degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane sono trasferite agli Organismi e Comunità medesime con mandati diretti.
I finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione per la redazione e l’attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane, di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni, sono parimenti trasferiti alle Comunità medesime con mandati diretti, sulla base della ripartizione di cui all’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, anche nelle more dell’approntamento dei piani suindicati.
I finanziamenti previsti da norme regionali in favore degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, sono posti a disposizione degli Organismi e delle Comunità medesime:
a) mediante mandati diretti, ove attengano a funzioni loro attribuite o trasferite;
b) con le modalità stabilite dall’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ove attengano a funzioni delegate.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’occupazione giovanile.


Art.51
Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1970, n. 5, viene così modificato:
«Gli Enti comunali di assistenza trasmettono all’Assessorato competente l’elenco degli aventi diritto a pagamento degli assegni»


Art.52
Finanziamenti Centri servizi sociali
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l’anno 1978, agli enti gestori dei Centri per i servizi sociali della Sardegna, un contributo di L. 20.000.000, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il funzionamento dei Centri stessi.

COPERTURA FINANZIARIA
Art.53
Alle nuove spese derivanti dalla presente legge, che non gravano sulle quote assegnate dallo Stato per l’applicazione delle leggi 2 maggio 1976, n. 183, e 27 dicembre 1977, n. 984, quantificate in lire 22.614.000.000, si fa fronte col maggior gettito previsto dalla imposta di bollo, dall’imposta sul consumo dei tabacchi e di quello derivante dalle somme devolute alla Regione in sostituzione dei tributi aboliti, modificati e diversamente attribuiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, il 10 maggio 1979.

Soddu