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Legge Regionale 29 maggio 1979, n. 42

Norme integrative ed applicative della legge regionale 6 novembre 1978, n. 63, concernente l’assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti, artigiani e piccoli imprenditori commerciali in attività e in pensione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai fini della determinazione delle quote a carico della Amministrazione regionale, di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 63, l’intervento finanziario integrativo deve intendersi stabilito in misura non inferiore al cinquanta per cento della spesa sostenuta dalle categorie che già usufruiscono dell’assistenza farmaceutica, sia che l’erogazione delle prestazioni avvenga nella forma diretta che in quella indiretta.

Art.2
L’Amministrazione regionale costituirà presso le singole Casse mutue provinciali che erogano l’assistenza farmaceutica e che hanno stipulato le convenzioni di cui all’articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 63, un apposito Fondo che sarà utilizzato dalle Casse mutue suddette per il pagamento alle farmacie dei medicinali erogati in assistenza diretta o per il rimborso agli assistiti delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci in assistenza indiretta, fermo restando il limite dell’intervento regionale di cui al precedente articolo della presente legge, per le categorie che già usufruiscono dell’assistenza farmaceutica. Tale Fondo ha destinazione vincolata al perseguimento delle finalità della legge regionale 6 novembre 1978, n. 63.
Nella prima applicazione della presente legge, il Fondo sarà costituito con un importo pari ai tre dodicesimi del costo medio delle prestazioni farmaceutiche rilevato dall’Amministrazione regionale rapportato al numero dei soggetti aventi diritto all’assistenza a norma dell’articolo 2 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 63.
Successivamente il Fondo sarà reintegrato all’inizio di ogni trimestre, o prima se esaurito, sulla base dei prospetti dell’acconto mensile erogato alle farmacie a norma della convenzione nazionale che disciplina l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per quanto attiene all’assistente diretta e sulla base di apposito riepilogo mensile predisposto dalle singole Casse, per quanto concerne l’assistenza indiretta.
Le Casse mutue autonome, esperiti i necessari controlli e dopo aver corrisposto il saldo alle singole farmacie presenteranno i «Prospetti di liquidazione delle ricette» elaborati dall’Ufficio per l’accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici a documentazione delle spese di assistenza sostenute.
Nella predisposizione del «Prospetto degli acconti» e del «Prospetto di liquidazione» l’Ufficio per l’accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici si atterrà alle norme di cui all’accordo nazionale stipulato in data 23 giugno 1977 e ratificato in data 17 gennaio 1978, presso la sede del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 29 maggio 1979.

Soddu