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Legge Regionale 2 marzo 1982, n. 7

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51, e 1º giugno 1979, n. 47.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(Ambito di applicazione)
Art.1
In attuazione dell’articolo 32, della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, la presente legge disciplina la partecipazione del personale all’attività dei Centri regionali di formazione professionale, l’istituzione dell’Albo dei docenti abilitati all’insegnamento presso i Centri privati di formazione professionale, l’assunzione a tempo deteminato del personale docente, lo stato giuridico del personale docente, l’esercizio delle relative funzioni per una piena operatività del comparto della formazione professionale e l’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già inquadrato nel ruolo speciale della formazione professionale previsto dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art.2
In sede di contrattazione triennale immediatamente successiva a quella prevista dall’articolo 122 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si procederà, in conformità alle disposizioni che saranno emanate a norma dell’articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, alla verifica delle possibilità di inquadramento del personale docente in un’unica fascia funzionale.

TITOLO II
(Norme sull’organizzazione dei centri regionali di formazione professionale)
Art.3
Presso ogni Centro regionale di formazione professionale, istituito secondo la normativa vigente, è costituito il Consiglio di direzione.
Il Consiglio di direzione è composto dal Coordinatore del Centro che lo presiede e dal personale docente e non docente presente nel Consiglio di gestione sociale di cui all’articolo 22 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47.
Il Consiglio di direzione dura in carica tre anni.
Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.
Il Consiglio di direzione:
a) esprime parere e formula proposte sulla organizzazione amministrativa e sull’impiego degli stanziamenti a destinazione non specificatamente vincolata attribuiti al Centro dal piano finanziario, su cui il Consiglio di gestione sociale è chiamato a decidere ai sensi dell’articolo 22, primo comma, lettera b), della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47;
b) decide sull’impiego del personale del Centro;
c) esercita, inoltre, tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi o regolamenti.


Art.4
L’articolo 21 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Ad ogni Centro è preposto un Coordinatore.
Il Coordinatore di Centro è nominato con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale, fra il personale docente della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale.
La nomina a Coordinatore di Centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.
Al Coordinatore del Centro è corrisposta, per la durata dell’incarico, un’indennità secondo le modalità e nella misura previste per i Coordinatori di settore appartenenti al ruolo unico del personale dell’Amministrazione regionale.
Il Coordinatore di Centro, in caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sessanta giorni designa all’esercizio delle proprie funzioni un docente del Consiglio di direzione. In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni l’incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.
Il Coordinatore di Centro ha funzione di direzione e controllo sull’attività amministrativa e di coordinamento dell’attività didattica del Centro, cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l’Assessorato da cui dipende funzionalmente riferendo su tutti i fatti che assumono rilevanza ai fini della funzionalità del Centro e della piena utilizzazione del personale docente.
Sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio di gestione sociale promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell’attività formativa, verificando i risultati conseguiti".


TITOLO III
(Norme comuni per le assunzioni di personale docente degli enti privati e dei centri regionali)
Art.5
Presso l’Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale è istituito l’Albo regionale dei docenti della formazione professionale.
Detto Albo è predisposto in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nei corsi di formazione professionale.
L’Albo è articolato in due sezioni:
- nella prima sezione è iscritto il personale docente degli enti privati con contratto a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 1980;
- nella seconda sezione è iscritto il personale docente che ha prestato servizio presso i Centri di formazione professionale o sedi equiparate nonchè gli aspiranti docenti in possesso dei titoli prescritti dal regolamento di esecuzione della presente legge.


Art.6
Ai fini dell’attuazione dei piani annuali e triennali della formazione professionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a istituire graduatorie regionali dei docenti per l’insegnamento di gruppi di discipline omogenee per un numero programmato in relazione al fabbisogno per l’attuazione di detti piani.
La formazione delle graduatorie è disposta, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, a seguito di pubblici concorsi per titoli ed esami, cui sono ammessi coloro che, alla data di pubblicazione del bando, risultino iscritti alla sezione seconda dell’Albo regionale di cui all’articolo 5.
Il regolamento di esecuzione della presente legge fissa i criteri per la predisposizione dei bandi e per la formazione delle graduatorie.


Art.7
Gli enti privati di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, sono tenuti ad assumere i docenti inseriti nelle graduatorie regionali di cui al precedente articolo 6 in relazione alle discipline oggetto di insegnamento.
Gli enti privati non sono tenuti agli obblighi del comma precedente nel caso di trasferimenti di personale insegnante dalle altre regioni.


Art.8
Per le medesime finalità di cui all’articolo 6, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale docente nelle discipline previste per l’attività formativa programmata qualora debbano attivarsi corsi particolari che richiedano l’impiego di docenti non altrimenti reperibili tra il personale della formazione professionale di cui al successivo articolo 10, ovvero debba garantirsi la supplenza di personale docente dei corsi assente dal servizio per un periodo non inferiore a dieci giorni.
Le assunzioni sono disposte nel rispetto delle graduatorie regionali di cui all’articolo 6, per tempo determinato e nei limiti del contingente fissato dalla legge finanziaria annuale, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di formazione professionale.
Al personale predetto compete, oltre l’indennità di contingenza di cui all’articolo 73 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il trattamento economico iniziale spettante al corrispondente personale del ruolo unico regionale rapportato proporzionalmente alla durata dell’incarico ed all’impiego orario settimanale.


Art.9
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con collaboratori esterni per le attività dei corsi, previsti dai piani annuali e triennali della formazione professionale, allorquando siano richieste prestazioni che esigano conoscenze professionali di specifico contenuto scientifico o tecnologico.
Le convenzioni con i collaboratori esterni sono stipulate dall’Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, per tempo determinato e nei limiti massimali retributivi fissati nella legge regionale finanziaria annuale.
La disposizione di cui al primo comma è estesa ai Centri privati di formazione professionale, che provvedono direttamente alla stipulazione delle convenzioni con i collaboratori esterni.
Le convenzioni di cui al precedente comma sono sottoposte alla ratifica dell’Assessore regionale competente in materia di formazione professionale.


TITOLO IV
(Assunzione in ruolo e stato giuridico del personale della formazione professionale dell’Amministrazione regionale)
Art.10
Il personale regionale della formazione professionale è ricompreso nel ruolo unico regionale previsto dall’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella "B" allegata alla medesima legge, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
L’ultimo comma dell’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è soppresso.


Art.11
Il personale docente è assunto nella quinta o quarta fascia funzionale, con la qualifica funzionale di "insegnante nei corsi di formazione professionale".
Nell’ambito della dotazione organica delle fasce funzionali di cui al precedente comma, i rispettivi contingenti del personale docente sono determinati ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
La tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è integrata dalle qualifiche funzionali indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge, nella quale sono altresì ricomprese le qualifiche funzionali del personale non docente.


Art.12
Lo stato giuridico del personale della formazione professionale è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.
Il trattamento economico è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Al personale docente assunto nella quinta fascia funzionale, per il cui accesso sia prescritto il possesso del requisito del diploma di laurea a norma del successivo articolo 13, è attribuito, all’atto dell’assunzione, il trattamento economico della seconda classe di stipendio.


Art.13
L’assunzione del personale docente ha luogo secondo le disposizioni previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.
Oltre i requisiti generali per l’ammissione agli impieghi regionali, per i requisiti del titolo di studio e di specializzazione e gli altri requisiti necessari per l’ammissione all’insegnamento nelle attività di formazione professionale, valgono le disposizioni adottate a norma dell’articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
I concorsi pubblici di assunzione si articolano in due fasi.
La prima fase è volta ad accertare nei candidati, attraverso prove teoriche o teorico - pratiche, il possesso di idonea cultura generale e delle conoscenze teoriche e professionali proprie delle materie di insegnamento e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei.
La secondo fase concorsuale, cui sono ammessi gli idonei della graduatoria di merito di cui al precedente comma, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, aumentato in misura non superiore al 30 per cento, è volta ad accertare le capacità didattiche nell’attività di formazione professionale, a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione previsto dall’articolo 18, primo comma, della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, o dall’articolo 39 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e del contestuale svolgimento di attività di insegnamento nei corsi professionali programmati.
A tal fine, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti di formazione - lavoro con gli idonei di cui al precedente comma, per il solo periodo del corso di formazione, che ha durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei.
Il contratto di formazione - lavoro definisce, in misura non inferiore ad un terzo dell’impegno orario complessivo, le ore da destinare alla partecipazione ai corsi di formazione, attribuisce il trattamento economico iniziale della fascia funzionale cui il concorso si riferisce e prevede, fra i casi di risoluzione del contratto, l’ipotesi di assenza ingiustificata o, se giustificata, per un numero di giornate superiori ad un quinto di quelle destinate alla frequenza dei corsi.
Entro trenta giorni dalla conclusione del corso, la Commissione giudicatrice accerta le capacità didattiche dei candidati ammessi alla seconda fase concorsuale, che abbiano partecipato al corso medesimo per un periodo non inferiore all’ottanta per cento della sua durata, attraverso un colloquio integrato da una prova pratica e forma le graduatorie definitive di merito degli idonei e dei vincitori del concorso.
Il periodo di servizio reso con il contratto di formazione - lavoro dai vincitori del concorso e dagli idonei nominati a norma dell’articolo 40, terzo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è utile ai fini del computo del periodo di prova e della progressione economica nella fascia d’inquadramento.


Art.14
Il personale docente adempie ai propri doveri, esplicando l’attività didattica in modo da assicurare la crescita culturale e lo sviluppo delle capacità professionali, nonchè la partecipazione degli allievi al processo di formazione.
La funzione docente comporta l’obbligo dello studio e dell’analisi dei processi economici in atto nella realtà sociale, al fine di promuovere un costante adeguamento dei contenuti e dei metodi dell’attività formativa nei Centri in cui si opera.
In particolare, il personale docente:
a) cura il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dagli organi competenti;
b) partecipa alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte;
c) partecipa ai lavori delle commissioni d’esame o di concorso di cui sia stato nominato componente;
d) partecipa alle attività di programmazione, ricerca e sperimentazione didattica per la definizione collegiale degli obiettivi e dei metodi formativi;
e) vigila sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e del materiale didattico in dotazione al Centro per le attività formative;
f) promuove la collaborazione dei genitori degli allievi;
g) svolge gli altri compiti attribuiti da legge e regolamenti.


Art.15
Il personale docente presta servizio presso i Centri regionali di formazione professionale istituiti ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.
L’utilizzazione del predetto personale nelle strutture amministrative della Regione diverse dai Centri è consentita per le esigenze della programmazione regionale nel settore della formazione professionale.
Durante lo svolgimento dei corsi, l’utilizzazione di cui al comma precedente non può riguardare più del 5 per cento dei docenti e protrarsi per un periodo superiore ad un quinto della durata dei corsi cui gli stessi docenti sono destinati.


Art.16
In deroga al disposto dell’articolo 37, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e fatta salva l’applicazione della norma di cui all’articolo 38, primo comma, della stessa legge, il personale docente può essere temporaneamente destinato all’espletamento di mansioni diverse nell’ambito della fascia funzionale di appartenenza nell’ipotesi di impossibilità all’esercizio delle mansioni proprie, in relazione alla concreta utilizzazione di personale nella qualifica specifica prevista nel piano annuale della formazione professionale. La predetta destinazione è disposta con provvedimento dell’Assessore regionale competente in materia di personale su segnalazione dell’Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.
Il personale docente conserva la propria qualifica funzionale tranne che nei casi di transito alla fascia superiore previsti dalle vigenti norme, ovvero, a domanda e su conforme parere del Comitato per l’organizzazione ed il personale, in caso di destinazione, per un periodo continuativo non inferiore a tre anni, all’esercizio di mansioni diverse in applicazione del precedente comma.


Art.17
L’orario di servizio del personale docente è stabilito in 36 ore settimanali.
L’articolazione settimanale dell’orario di insegnamento è disposta con atto del Coordinatore del Centro, sentito il Consiglio dei docenti e su proposta del Consiglio di direzione, in coerenza con il modello didattico - organizzativo individuato presso il Centro medesimo dal Consiglio di gestione sociale.
Il numero delle ore di insegnamento è fissato in 22 ore settimanali.
Qualora l’attività di insegnamento impegni per un numero di ore settimanali inferiori a 22, il docente è tenuto, nell’ambito della sede di servizio, allo svolgimento di mansioni diverse purchè non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza presso le strutture del Centro e dell’Amministrazione.
Ai fini del completamento dell’orario di servizio di cui al primo comma, il personale docente è comunque tenuto a svolgere le attività preparatorie e complementari previste dall’articolo 14.


Art.18
Il congedo ordinario al personale docente è concesso, secondo quanto previsto dall’articolo 50 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, a conclusione del ciclo formativo o durante l’interruzione dello stesso.
Nei periodi predetti, la concessione del congedo ordinario è disposta secondo un programma annuale deliberato dal Consiglio di direzione.


TITOLO V
(Inquadramento nel ruolo unico regionale e norme transitorie e finali)
Art.19
A decorrere dal 1º luglio 1979 o dalla successiva data del passaggio od assunzione alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, il personale del ruolo speciale della formazione professionale, in servizio alle stesse date, è inquadrato nel ruolo unico regionale secondo i termini di corrispondenza indicati nella tabella "B" allegata alla presente legge, e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, assumendo a riferimento la tabella "C" allegata alla presente legge per l’attribuzione delle qualifiche funzionali ad esaurimento.
Al personale docente dei gruppi A e B trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che sia addetto stabilmente a mansioni amministrative o tecniche presso le strutture centrali dell’Amministrazione regionale da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere attribuita la corrispondente qualifica funzionale nella fascia d’inquadramento, con la procedura di cui al comma quarto del predetto articolo 84.


Art.20
Al personale inquadrato ai sensi dell’articolo 19, e con le decorrenze ivi indicate, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici corrispondenti all’anzianità complessiva di servizio regionale accertata alla stessa decorrenza e determinata ai sensi del successivo articolo.
L’eventuale anzianità residua è utilizzata sia per l’attribuzione delle successive classi di stipendio, sia per l’attribuzione degli aumenti periodici.
Al personale nei cui confronti abbia trovato applicazione l’ultimo comma dell’articolo 7 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 46, è attribuito il trattamento economico annuo della classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore a quello annuo determinato ai sensi dei commi terzo e quarto della predetta norma. Il trattamento economico non può comunque essere attribuito in misura superiore a quello iniziale dell’ultima classe di stipendio della fascia funzionale d’inquadramento e l’eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico e con gli aumenti conseguenti a progressione economica.


Art.21
Ai fini della determinazione dell’anzianità complessiva di servizio regionale, il servizio prestato presso l’Amministrazione regionale dal personale inquadrato nel ruolo unico ai sensi dell’articolo 19 è cumulato con il servizio reso presso l’ente di provenienza; tale ultimo servizio è così valutato:
- per intero, se prestato in carriera o categoria di appartenenza all’atto del passaggio;
- per due terzi, se prestato in carriera o categoria immediatamente inferiore rispetto a quello di appartenenza all’atto del passaggio;
- per metà, se prestato in carriera o categoria ulteriormente inferiori.
Per il personale già proveniente dal disciolto CISAPI, fermi restando i criteri di valutazione previsti nel primo comma, il servizio prestato presso lo stesso ente si intende di uguale o diversa categoria in riferimento alla collocazione di fascia funzionale, rispettivamente uguale o diversa, che le singole qualifiche di servizio hanno nella tabella "B" allegata alla presente legge.
Per il personale già proveniente dal disciolto ENALC, la valutazione del servizio prestato presso lo stesso ente ha luogo secondo le disposizioni del precedente comma.
L’anzianità determinata ai sensi dei precedenti commi è eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell’articolo 87, ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all’articolo 88 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.22
Il personale di ruolo dei consorzi escluso dagli elenchi per l’iscrizione nei ruoli nominativi regionali delle Unità sanitarie locali ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, in servizio alla data del 1º gennaio 1982, passa alle dipendenze dell’Amministrazione regionale con effetto dalla data predetta.
Il passaggio ha luogo su domanda degli interessati, da prodursi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Con effetto dalla data del passaggio al predetto personale si applicano le disposizioni dell’articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l’esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell’articolo 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla presente norma regionale.
Il personale passato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo è inquadrato, con effetto dalla data del passaggio, nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale secondo i termini di corrispondenza previsti dall’articolo 19, primo comma.
Ai fini degli inquadramenti, dell’attribuzione della qualifica funzionale e del trattamento economico spettante si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, secondo comma, 20 e 21.
Nei confronti del personale predetto, il trattamento economico in atto alla data del passaggio deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione nella misura mensile lorda spettante presso gli enti di provenienza:
a) stipendio con i relativi aumenti periodici;
b) indennità integrativa speciale, limitatamente all’importo eccedente l’indennità di contingenza di cui all’articolo 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell’Amministrazione regionale alla data in considerazione.
Sono esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.


Art.23
Le disposizioni previste dall’articolo 90, commi primo, secondo, quarto quinto e sesto, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personale amministrativo, tecnico e docente inquadrato nel ruolo unico regionale a norma dell’articolo 19, con attribuzione delle qualifiche funzionali ordinarie, assumendo a termine di riferimento la data di entrata in vigore della presente legge per il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse e per la decorrenza dei transiti nelle fasce superiori previsti nel secondo comma del medesimo articolo 90.
Ai soli fini del transito alla fascia immediatamente superiore a quella di inquadramento e con attribuzione delle qualifiche di docente nei corsi di formazione professionale o di assistente in materia di formazione professionale, la norma di cui all’articolo 90, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si applica al personale docente e amministrativo in possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso alla predetta fascia, intendendosi sostituito l’accertamento sullo svolgimento delle mansioni superiori previsto nel secondo comma dell’articolo 90 sopra richiamato, con l’esercizio delle funzioni di docente o direttore di Centro per almeno quattro anni e con il contestuale possesso del titolo di studio superiore. Nei transiti alla sesta fascia, la qualifica di insegnante nei corsi di formazione professionale è attribuita ad esaurimento.
Per quanto concerne i concorsi interni per il transito, ai contingenti indicati nel quarto comma dell’articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
- 5 unità per la VI fascia funzionale;
- 15 unità per la V fascia funzionale;
- 10 unità per la IV fascia funzionale;
- 5 unità per la III fascia funzionale.


Art.24
Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui all’articolo 19, sono fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data dell’inquadramento disposto ai sensi della presente legge.
Al personale medesimo è estesa l’applicazione del secondo comma dell’articolo 123 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e, fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, è corrisposto il trattamento economico in godimento e gli eventuali assegni migliorativi provvisori disposti da legge regionali, salvo conguaglio.
Il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale previsto dal Titolo III - Capo IV Sezione II della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è soppresso.


Art.25
In deroga alla norma prevista dall’articolo 4, il Coordinatore di Centro può essere nominato anche tra il personale del ruolo unico regionale inquadrato nella VI fascia funzionale con qualifica ad esaurimento di insegnante nei corsi di formazione professionale ovvero con la qualifica di esperto in amministrazione di azienda o in materia di formazione professionale nonché tra il personale inquadrato nella quinta fascia funzionale con la qualifica di assistente in materia di formazione professionale.

Art.26
Sino all’emanazione delle disposizioni ministeriali previste dall’articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai fini dell’assunzione del personale docente di cui all’articolo 13, per l’accesso alla quinta ed alla quarta fascia funzionale è rispettivamente richiesto il possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed il diploma di istruzione secondaria di 1º grado unito per entrambe le fasce all’esperienza complessiva di almeno 4 anni acquisita nell’esercizio dell’attività produttiva o didattica riconducibile alle discipline oggetto di insegnamento.

Art.27
Sino all’adozione del regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 42, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, i concorsi pubblici per l’assunzione del personale docente, le materie d’esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, la formazione delle graduatorie di merito ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dagli stessi decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.
Parimenti, sino all’adozione del regolamento di esecuzione della presente legge, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 6, le procedure concernenti gli adempimenti stessi sono disciplinate dagli stessi decreti che indicono i relativi bandi.


Art.28
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale è tenuta a bandire concorsi pubblici, per l’assunzione di personale docente nel ruolo unico regionale nel numero di posti delle singole fasce e con la qualifica funzionale appresso indicati:
- V fascia - 65 insegnanti nei corsi di formazione professionale;
- IV fascia - 15 insegnanti nei corsi di formazione professionale.
Ai concorsi predetti, in deroga a quanto disposto nel precedente articolo 13, sono ammessi coloro che alla data del 31 dicembre 1980, oltre i requisiti previsti per l’ammissione agli impieghi regionali, posseggano l’ulteriore requisito di avere svolto almeno un incarico di insegnamento presso i Centri pubblici della formazione professionale ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1976, n. 26, ovvero 16 giugno 1977, n. 20, ovvero 24 maggio 1979, n. 41, ovvero svolgevano, alla data di entrata in vigore della legge regionale 1º giugno 1979 n. 46, attività di insegnamento alle dipendenze del disciolto CISAPI con contratto di lavoro a tempo determinato.
In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, relativamente ai concorsi di cui al presente articolo, il limite massimo di età è elevato ad anni 55.
I concorsi avverranno mediante colloqui integrati da prove pratiche diretti ad accertare il grado di conoscenza teorico - pratica posseduta dal candidato nelle discipline di insegnamento relative al concorso cui partecipa.
Per l’espletamento dei concorsi di cui al primo comma, le materie d’esame, il criterio per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali e per la formazione della graduatoria di merito, nonchè ogni altra specificazione necessaria sono disciplinate dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.


Art.29
Nei confronti del personale assunto a norma dell’articolo 28, il servizio prestato anteriormente all’inquadramento in ruolo alle dipendenze dei disciolti enti ENALC, INAPLI, INIASA ovvero dell’Amministrazione regionale è valutato, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale d’inquadramento, per due terzi e comunque per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni.
Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile, oltre il predetto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio previsti dall’articolo 46 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.30
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 2.900.000.000 per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1981 e in lire 2.060.000.000 per il 1982 e anni successivi.
In vigenza dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1,le retribuzioni di competenza dell’anno 1982, sono corrisposte al personale considerato dalla presente legge, sui capitoli corrispondenti a quelli che nel bilancio 1981 erano pertinenti al ruolo unico del personale dell’Amministrazione regionale.
Nel bilancio della Regione per l’anno 1982 saranno istituiti i seguenti capitoli:
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02099 - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 2 - Sett. 05 – Spese per l’assunzione, a tempo determinato, di personale docente nelle discipline previste per l’attività formativa programmata (art. 8 della presente legge).

Capitolo 02099-01 - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 2 - Sett. 05 – Spese per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro con gli idonei ai concorsi per l’assunzione di personale docente addetto alla formazione professionale (art. 13 della presente legge).

10 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10011 - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 2 - Sett. 05 - Spese per la stipulazione di convenzioni con collaboratori esterni per le attività di formazione professionale (art. 9 della presente legge).

Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti, una variazione in aumento di lire 2.900.000.000 al capitolo corrispondente al capitolo 02016 del bilancio della Regione per il 1981.
Alle spese per l’attuazione della presente legge valutate per il periodo 1º luglio 1979 - 31 dicembre 1981 in lire 2.900.000.000 si fa fronte ai sensi dell’articolo 10, sesto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
- quanto a lire 600.000.000, attraverso l’impiego della somma prevista dall’articolo 7, primo comma, della legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, già quantificato nella lettera b) del punto 2 dell’articolo 15 della stessa legge;
- quanto a lire 850.000.000, attraverso l’utilizzo delle disponibilità, tuttora esistenti, nel capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1981;
- quanto a lire 1.450.000.000, attraverso l’impiego della riserva, non utilizzata, prevista nel capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1981 e la conseguente riduzione, rispettivamente, di lire 1.350.000.000 e lire 100.000.000 delle disponibilità di cui alle lettere b) e p) della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1981.
All’onere di lire 2.060.000.000 previsto per il 1982 e per gli anni successivi si fa fronte con l’incremento del gettito delle quote sostitutive dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.
Detta spesa sarà ripartita nel bilancio della Regione per il 1982 tra i seguenti capitoli:
Capitolo 02016 lire 1.680.000.000
Capitolo 02050 lire 100.000.000
Capitolo 02099 lire 100.000.000
Capitolo 02099-01 lire 100.000.000
Capitolo 10011 lire 80.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì, 2 marzo 1982

Rais