Legge Regionale 9 marzo 1982, n. 8
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1982.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
La deroga prevista nel terzo comma dell’articolo 1 della citata legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità ed alla scadenza delle erogazioni, ivi compreso quello del pagamento degli stipendi e degli assegni fissi da corrispondere al personale assunto ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 marzo 1982.
Rais