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Legge Regionale 9 marzo 1982, n. 8

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1982.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1982, già autorizzato con la legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 31 marzo 1982.
La deroga prevista nel terzo comma dell’articolo 1 della citata legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità ed alla scadenza delle erogazioni, ivi compreso quello del pagamento degli stipendi e degli assegni fissi da corrispondere al personale assunto ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1º marzo 1982.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 marzo 1982.

Rais