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Legge Regionale 18 maggio 1982, n. 10

Autorizzazione all’Amministrazione regionale ad anticipare all’ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - un contributo di funzionamento.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell’anno 1982, con proprie disponibilità ed in conto dell’assegnazione statale spettante alla Regione per lo stesso anno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, la spesa di L. 9.000.000.000 per la concessione all’ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - di un contributo di funzionamento di pari importo.
Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.


Art.2
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 06282 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale, del bilancio della Regione per l’anno 1982.
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di L. 9.000.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1982 ed è corrispondentemente ridotta la riserva prevista al punto 30 dell’elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 maggio 1982

Rais