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Legge Regionale 11 gennaio 1983, n. 2

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1983.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1983, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1983, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l’anno finanziario 1982 e nei relativi provvedimenti di variazione.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l’anno 1982.
Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità ed alla scadenza delle erogazioni, ivi compreso quello del pagamento degli stipendi e degli assegni fissi da corrispondere al personale assunto ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti di spesa le cui autorizzazioni siano cessate nel 1982.


Art.2
In corrispondenza a quanto previsto nel precedente articolo 1 e con le stesse modalità e limitazioni è autorizzato, altresì, l’esercizio provvisorio del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione e dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1º agosto 1966, n. 5.

Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 gennaio 1983.

Rojch