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Legge Regionale 11 gennaio 1983, n. 4

Norme per il pagamento di somme dovute al personale salariato di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le somme relative ai compensi ed accessori dovuti al personale salariato di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, fino al 31 dicembre 1982, a seguito delle sentenze della magistratura del lavoro.

Art.2
Negli stati di previsione della spesa degli Assessorati della programmazione, bilancio e assetto del territorio e della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
L. 1.450.000.000
mediante riduzione per un pari importo della riserva di cui alla voce 31 dell’elenco n. 4 allegato alla legge del bilancio della Regione per l’anno 1982.

05 - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
In aumento
Cap. 05061 - Paghe ed altri assegni fissi e accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri del Centro regionale antimalarico ed anti - insetti addetti alle operazioni di lotta (LR 25 gennaio 1980, n. 2, LR 5 febbraio 1981, n. 7 e LR 26 gennaio 1982, n. 4) (spesa obbligatoria)
L. 1.450.000.000


Art.3
Sullo stanziamento recato dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 gennaio 1983

Rojch