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Legge Regionale 20 gennaio 1983, n. 5

Finanziamenti per interventi di forestazione nell’anno 1982.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Per la prosecuzione degli interventi di forestazione è autorizzata, nell’anno 1982, l’ulteriore spesa di lire 4.000.000.000 cui si fa fronte mediante le seguenti variazioni in aumento nel bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Cap. 10401 - Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e art. 37, DPR 19 maggio 1949, n. 250).
L. 2.000.000.000

Cap. 21318-02 - Finanziamenti comunitari per la realizzazione di opere di rimboschimento, miglioramento di foreste degradate, strade forestali e di terrazzamenti di protezione contro gli incendi (regolamento CEE 269 79)
L. 2.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Cap. 05017 - Spese per lavori di sistemazione idraulico - forestale (RD 30 dicembre 1923, n. 3267, RD 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, legge 27 luglio 1967, n. 632, e LR 21 agosto 1980 n. 26) L. 2.000.000.000

Cap. 05025-01 - Spesa per la realizzazione di opere di rimboschimento, miglioramento di foreste degradate, strade forestali e di terrazzamenti di protezione contro gli incendi (LR
18 giugno 1959, n. 13, RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e regolamento CEE 269 79 e art. 18 della LR 26 aprile 1982, n. 9)
L. 2.000.000.000


Art.2
Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 20 gennaio 1983.

Rojch