Legge Regionale 10 maggio 1983, n. 12
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l’anno finanziario 1983 (legge finanziaria).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
Determinazione spese carattere pluriennale
Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1983 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Art.2
Fondi "globali"
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) Fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) - L. 2.065.000.000.
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) - L. 39.169.000.000.
c) fondo speciale spese correnti (assegnazioni statali - cap. 03018) - L. 4.000.000.000.
d) fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - cap. 03019) - L. 4.922.500.000.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.3
Programma straordinario di opere pubbliche di interesse sovraccomunale
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.4
Opere acquedottistiche e fognarie
Art.5
Programmi per il completamento di opere pubbliche
Per l’attuazione di un programma di completamento di strade di interesse regionale (cap. 08042) è autorizzata per lhanno finanziario 1983 la spesa di lire 2 miliardi
Art.6
Completamento opere pubbliche - V Programma esecutivo - Piano rinascita
Art.7
Spesa per l’attuazione di un programma di opere portuali
Art.8
Determinazione stanziamenti interventi capi III e IV, LR n. 45 del 1976
Il terzo comma dell’articolo 13 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è abrogato.
NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art.9
Approvazione programma quadriennale e progetti biennali legge n. 457 del 1978
Sulla base del decreto di approvazione del programma e dei progetti biennali, l’Assessore dei lavori pubblici autorizza l’impegno della spesa e i conseguenti pagamenti in favore degli enti attuatori, per le somme a ciascuno di essi assegnate nei progetti medesimi.
Art.10
Utilizzazione quote limiti d’impegno assegnate dallo Stato
Tale facoltà è altresì estesa ai limiti di impegno autorizzati ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 e dell’articolo 9 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Art.11
Apertura dei conti correnti per pagamento concorso interessi
Su tali conti correnti l’istituto tesoriere provvede ad effettuare le erogazioni in conto preammortamento e ammortamento agli istituti creditori alle scadenze previste nei provvedimenti di concessione dei contributi in conto interesse e dalle convenzioni in essere tra la Regione e gli istituti stessi.
Entro 15 giorni dalla effettuazione dei pagamenti di cui al precedente comma l’istituto tesoriere produrrà alla Regione, per il successivo inoltro agli organi di controllo, l’elenco delle erogazioni effettuate per ciascun istituto operatore.
Sui conti correnti di cui al precedente primo comma l’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare in ciascun esercizio finanziario i necessari accreditamenti precedente articolo 10 in relazione ai presumibili flussi dei pagamenti connessi alle erogazioni in fase di preammortamento e ammortamento dei mutui.
Con apposita convenzione verranno disciplinate le modalità di gestione dei conti correnti di cui al precedente articolo.
Gli interessi attivi maturati su detti conti correnti dovranno essere versati alla fine di ogni esercizio in conto entrate del bilancio regionale.
Art.12
Delega esercizio controllo procedure e vincoli economici e tecnici
Art.13
Contributi straordinari della Regione ad integrazione del contributo statale di cui all’articolo 38, legge n. 457 del 1978
Il limite di impegno di cui al terzo comma dell’articolo 27 citato nel comma precedente è modificato in lire 471.000.000 negli esercizi dal 1983 al 2002 e nell’importo di lire 390.000.000 nei successivi quattro esercizi (cap. 08091-01).
Avvalendosi dei limiti di impegno di cui al comma precedente l’Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere i contributi integrativi di cui all’articolo 5 quater, primo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, alle cooperative edilizie i cui lavori abbiano avuto termine prima dell’entrata in vigore del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9.
Il tasso a carico del mutuatario non potrà in ogni caso essere inferiore al 5,5 per cento.
Art.14
Utilizzazione residue disponibilità fondo edilizia economica e popolare - LR n. 22 del 1975
La gestione del fondo di cui al comma precedente permane, secondo le norme di cui alla legge n. 22 del 18 aprile 1975, sino all’esaurimento, in termini di competenza e di cassa, delle disponibilità ancora occorrenti a regolare le partite residue.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.15
Destinazione quote legge n. 984 del 1977
a) esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell’articolo 22 della legge2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06249): lire 21.500.000.000;
b) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell’articolo 17, commi primo e secondo del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245): L. 2.000.000.000;
c) incremento del fondo per il piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, per le attività previste dal titolo di spesa P. 1-01 (cap. 06285): L. 6.500.000.000;
d) costruzioni di acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 913 (cap. 06086): L. 1.200.000.000;
e) esecuzione di opere di elettrificazione agricola in applicazione dell’articolo 19 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, e dell’articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06087): L. 3.000.000.000;
f) costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06088): L. 8.550.000.000;
g) contributi per l’esecuzione delle opere di miglioramento fondiario previste dal progetto di promozione per il comparto lattiero - caseario in applicazione della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, e successive modificazioni (cap. 06049): L. 3.000.000.000;
h) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette in serre, con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l’energia solare ed eolica, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053): L. 3.000.000.000;
i) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366, e 27 novembre 1956, n. 1367 (cap. 06150): L. 1.450.000.000;
l) concessione di contributi per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366, e 27 novembre 1956, n. 1367 (cap. 06151-01): L. 80.000.000;
m) concessione di contributi per l’acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico, in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163): L. 2.990.000.000;
n) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167): L. 1.750.00.000;
o) concessione di un contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021): L. 70.000.000;
p) impianto di mandorli, noccioli e noci, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06055): lire 440.000.000;
q) concessione, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa, per acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 (cap. 06222): L. 1.390.000.000;
r) finanziamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, in applicazione della legge regionale 15 marzo 1976, n. 14 (cap. 06011): L. 6.600.000.000;
s) concessione di contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per l’ortofrutticoltura e la maiscoltura, in applicazione della legge regionale 2 agosto 1951, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06182): L. 500.000.000.
Art.16
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
I programmi di utilizzazione dello stanziamento sono approvati ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
Art.17
Concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario
Art.18
Fondo regionale sviluppo zootecnia
Art.19
Spese per l’acquisizione della DAI di Terralba
Art.20
Spese per la realizzazione dell’impianto di depurazione della DI.CO.VI.SA..
Art.21
Contributi per impianti cooperativi
Art.22
Contributi integrativi in agricoltura
Art.23
Modifica alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60
Gli imprenditori agricoli a titolo principale, indicati nell’articolo 6, primo comma, della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, quali beneficiari dei mutui per lo acquisto di fondi rustici, si identificano nei coltivatori diretti, che siano lavoratori manuali e abituali della terra.
Art.24
Patrimonio silvo - pastorali di Comuni
Art.25
Elettrificazione agricola
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA
Art.26
Fondo tutela livelli occupativi
Art.27
Credito di esercizio
"L’ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle imprese sovvenzionate la complessiva somma di lire 500.000.000. Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie devono complessivamente gravare sul beneficiario dei prestiti in misura almeno pari a quella del tasso creditore percepito dalla Regione sulle giacenze di tesoreria".
Art.28
Utilizzo delle giacenze sulla contabilità speciale di cui agli articoli 2 e 26 legge n. 268 del 1974
Art.29
Programma di formazione professionale
La quota di mezzi propri della Regione da destinarsi alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1983 è terminata in lire 15.500.000.000 (cap. 10001).
Art.30
Assegni di studio agli studenti universitari
Art.31
Contributi alle Università di Cagliari e Sassari
Art.32
Anticipazioni ai Comuni
Art.33
Piano eradicazione peste suina: contributo integrativo all’Istituto zooprofilattico
E’ abrogato l’articolo 46 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38.
Art.34
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
Con le stesse modalità può essere eseguito un programma di opere utilizzando le disponibilità esistenti sul conto dei residui del capitolo 05078/01 del predetto stato di previsione della spesa sino alla concorrenza dell’importo di lire 6.000.000.000; a tali interventi non può procedersi col sistema del servizio in economia.
Nelle more della ripresa dei lavori di bonifica nello stagno di Santa Gilla, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad impegnare i pescatori di detto stagno anche in interventi di valorizzazione e salvaguardia di altri laghi salsi dell’Isola sulla base di programmi predisposti dall’Assessorato dell’ambiente.
Art.35
Finanziamento integrativo ai Comuni per il servizio antincendi nelle campagne
Art.36
Personale CRAAI
Art.37
Carta sughericola della Sardegna
Art.38
Carta geologica della Sardegna
Art.39
Centri pilota per l’artigianato
"I beni immobili realizzati con i finanziamenti di cui al precedente articolo 31 sono acquisiti al patrimonio dell’ISOLA - Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano".
Art.40
Anticipazione contributo funzionamento ETFAS
Art.41
Anticipazione all’Ente autonomo del Flumendosa
Art.42
Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant’Antioco
Il contributo straordinario della Regione, che può coprire anche l’intero importo di detti oneri, è direttamente concesso e corrisposto ai consorzi interessati, con effetti liberatori nei confronti dei Comuni debitori.
Art.43
Contributo straordinario per il primo funzionamento dello IACP di Oristano
Art.44
Consultori familiari
Art.45
Consulta femminile regionale
Art.46
Contributi alle associazioni fra enti locali
Art.47
Centri servizi sociali
Art.48
Centri per i servizi culturali
Art.49
Istituti professionali di Stato per l’agricoltura
Art.50
Contributi ai Comuni sedi di Istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo
Art.51
Istituto studi e programmi per il Mediterraneo
Art.52
Anticipazioni a favore delle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti e dei pastori
Art.53
(Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)
Art.54
Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina
Nella gestione dello stanziamento iscritto al relativo capitolo 05101 si applica la norma della legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.
Art.55
Funzionamento zone allevamento selvaggina
In dette zone potranno essere finanziate opere di miglioramento fondiario, ritenute indispensabili per l’allevamento in natura della fauna selvatica.
Per l’erogazione dei predetti finanziamenti, l’Assessore della difesa dell’ambiente dovrà acquisire il preventivo parere tecnico di fattibilità del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina.
Art.56
Consorzio del porto di Civitavecchia
Art.57
Operatività del Fondo di garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale n. 4 del 1981
Art.58
Copertura finanziaria
- quanto a lire 64.020.000.000 con le quote spettanti alla Regione sugli stanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (art. 15);
- quanto a lire 5.000.000.000 con gli interventi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (art. 16);
- quanto a lire 740.000.000 con i fondi assegnati dallo Stato con deliberazione assunta dal CIPE in data 20 luglio 1980 (art. 33);
- quanto a lire 37.302.363.690 con l’utilizzo del maggior gettito delle imposte di fabbricazione, sul consumo dei tabacchi e di bollo, derivante dal loro naturale incremento.
Art.59
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO 1
TABELLA A - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (Cap. 03016 - Fondi regionali)
1) D.d.L. - Riordinamento dell’Ufficio stampa della Giunta regionale lire 10.000.000
AFFARI GENERALI
2) D.d.L. - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi straordinari lire 50.000.000
3) D.d.L. - Adesione della Regione all’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa lire 15.000.000
4) D.d.L. - Usi civici lire 10.000.000
5) D.d.L. - Contrattazione triennale personale Amministrazione regionale ed enti strumentali lire 1.000.000.000
6) D.d.L. - Riforma assistenza Lire 50.000.000
PROGRAMMAZIONE
7) D.d.L. - Contributi integrativi funzionamento enti regionali lire 100.000.000
8) D.d.L. - Ordinamento e funzionamento dell’Ufficio del piano lire 10.000.000
9) D.d.L. - Sulla ricerca scientifica lire 290.000.000
ENTI LOCALI
10) D.d.L. - Indennità e rimborsi ai componenti i comitati di controllo degli enti locali lire 50.000.000
DIFESA DELL’AMBIENTE
11) D.d.L. - Norme per la tutela della flora e della vegetazione della Sardegna che rivestono particolare interesse scientifico, naturalistico, paesaggistico, monumentale ed economico lire 15.000.000
TURISMO
12) D.d.L. - Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell’artigianato tipico della Sardegna lire 25.000.000
LAVORI PUBBLICI
13) D.d.L. - Istituzione dell’albo regionale interprofessionale dei tecnici operanti e residenti in Sardegna lire 10.000.000
14) D.d.L. - Governo e amministrazione delle acque lire 50.000.000
INDUSTRIA
15) D.d.L. - Regolamento attività estrattiva dei minerali di cava nel territorio della Regione Sarda lire 10.000.000
LAVORO
16) D.d.L. - provvidenze per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale lire 10.000.000
PUBBLICA ISTRUZIONE
17) D.d.L. - Tutela delle minoranze etniche e linguistiche lire 10.000.000
18) D.d.L. - Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizo delle competenze delegate lire 50.000.000
19) D.d.L. - Informazione scolastica e IRRSAE lire 10.000.000
20) D.d.L. - Revisione provvidenze a favore dello sport lire 50.000.000
21) D.d.L. - Funzionamento Comitato RAITV lire 30.000.000
IGIENE E SANITA’
22) D.d.L. - Provvidenze a favore del talassemici, degli emofilici e degli emolinfopativi lire 50.000.000
23) D.d.L. - Modalità per la concessione ai cittadini residenti in Sardegna di contributi forfettari per le spese di viaggio e per il periodo di soggiorno per ricoveri fuori della Regione lire 50.000.000
24) D.d.L. - Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico lire 100.000.000
TRASPORTI
25) D.d.L. - Finanziamento collegamenti marittimi veloci lire 10.000.000
TOTALE lire 2.065.000.000
ALLEGATO 2
TABELLA B - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE (Cap. 03017 - Fondi regionali)
1) D.d.L. - Interventi per il rilancio degli investimenti e il sostegno dell’occupazione lire 27.849.000.000
DIFESA AMBIENTE
2) D.d.L. - Istituzione del servizio di tutela del suolo lire 50.000.000
AGRICOLTURA
3) D.d.L. - Accelerazione e adeguamento legislazione in agricoltura lire 100.000.000
TURISMO
4) D.d.L. - Agevolazioni creditizie in materia di commercio lire 50.000.000
5) D.d.L. - Disciplina dei mercati all’ingrosso in Sardegna lire 50.000.000
6) D.d.L. - Agri - turismo lire 20.000.000
LAVORI PUBBLICI
7) D.d.L. - Edilizia abitativa lire 10.000.000.000
LAVORO
8) D.d.L. - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1973 concernente gestione asili - nido lire 50.000.000
9) D.d.L. - Agevolazioni creditizie alle cooperative di produzione di lavoro e loro consorzi lire 1.000.000.000
TOTALE lire 39.169.000.000
ALLEGATO 3
TABELLA C - INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (Cap. 03018 - Assegnazioni statali)
1) D.d.L. - Riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione (Riordinamento dei consorzi di bonifica) lire 4.000.000.000
ALLEGATO 4
TABELLA D - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE (Cap. 03019 - Assegnazioni statali)
1) D.d.L. - Provvidenze a favore delle aziende agricole previste dalla legge n. 423 del 1981 lire 4.922.500.000
Data a Cagliari, addì 10 maggio 1983
Rojch