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Legge Regionale 19 maggio 1983, n. 14

Norme urgenti per consentire l’espletamento dei concorsi pubblici per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nella Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attesa della emanazione della normativa regionale organica sul riordino delle funzioni in materia di servizio farmaceutico, ed al fine di consentire l’espletamento dei concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti in Sardegna, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
I concorsi provinciali per il conferimento delle farmacie vacanti in Sardegna già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali alla stessa data siano state regolarmente costituite le rispettive commissioni giudicatrici, sono portati a termine dalle commissioni stesse ai sensi della vigente normativa in materia.
Ai componenti ed ai segretari delle commissioni di cui al precedente comma sono corrisposti i seguenti emolumenti:
1) una medaglia fissa di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 19 novembre 1982, n. 42;
2) il trattamento economico di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:
a) dalla normativa statale di cui alla legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni nel caso di dipendenti statali;
b) dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, nel caso dei restanti componenti estranei all’Amministrazione regionale; ad essi viene corrisposta l’indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti della Regione.


Art.2
Per far fronte alle spese derivanti dalla presente legge, valutate in lire 100.000.000, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l’anno 1983, lo stanziamento del capitolo 02102 è incrementato di lire 100.000.000.
A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 100.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1983 ed è in corrispondenza ridotta la riserva prevista alla lettera 24 della tabella A allegata alla legge finanziaria per lo stesso 1983.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02102 del bilancio della Regione per l’anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 maggio 1983.

Rojch