Legge Regionale 2 giugno 1983, n. 15
Attuazione nel territorio della Sardegna della legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull’associazionismo dei produttori agricoli.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
a) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle loro unioni regionali e la revoca del riconoscimento stesso;
b) l’istituzione dell’albo regionale delle associazioni e delle loro unioni;
c) l’esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e sulle loro unioni regionali;
d) la concessione di provvidenze contributive e creditizie;
e) l’istituzione del comitato regionale delle unioni riconosciute;
f) la partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale.
Art.2
Settori produttivi di applicazione
Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.
Art.3
Requisiti delle associazioni
Possono far parte delle associazioni i produttori singoli che conducano un’azienda agricola situata in Sardegna nonchè le cooperative e le altre organizzazioni di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli delle quali facciano parte solo produttori agricoli.
Le associazioni, inoltre, devono possedere i requisiti oggettivi e statutari stabiliti dai regolamenti comunitari n. 1360/78 e n. 2083/80 e dalla legge n. 674 del 1978, e in particolare le dimensioni minime fissate dai regolamenti stessi, devono, inoltre, avere sede nel territorio della Sardegna ed essere costituite per uno o più settori produttivi omogenei.
Art.4
Requisiti delle riunioni regionali
Le unioni regionali devono possedere i requisiti oggettivi e statutari stabiliti dai regolamenti comunitari e dalle leggi statali, tra cui le dimensioni minime fissate dai regolamenti stessi; devono, inoltre, avere sede nel territorio della Sardegna ed essere costituite per uno o più settori produttivi omogenei.
Art.5
Riconoscimento delle associazioni e delle unioni regionali
Al riconoscimento si provvede, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, con decreto dell’assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, previa deliberazione della giunta regionale.
Detto decreto dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Le eventuali modifiche agli statuti delle associazioni e delle unioni già riconosciute devono essere, per divenire efficaci, preventivamente approvate dall’assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale.
Le associazioni e le unioni regionali sono tenute a comunicare all’assessorato regionale dell’agricoltura, ad ogni rinnovo delle cariche sociali, entro trenta giorni dalla nomina, i nominativi dei nuovi gruppi dirigenti, e a trasmettere, entro trenta giorni dall’approvazione, i loro bilanci consuntivi
Art.6
Acquisto della personalità giuridica
Art.7
Albo regionale
L’albo è tenuto presso l’assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale ed è articolato in due sezioni relative alle associazioni e alle unioni e in sottosezioni relative ai settori produttivi omogenei.
Art.8
Efficacia vincolante delle delibere
In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole del comitato regionale delle unioni, di cui al successivo art. 15. Dette delibere saranno portate a conoscenza della commissione della Comunità europea per il tramite del Ministero dell’agricoltura e foreste.
Art.9
Vigilanza e controllo sulle associazioni
Detti poteri hanno per oggetto la verifica dell’osservanza delle norme comunitarie e nazionali riguardanti le associazioni dei produttori, del perseguimento degli scopi statutari e del rispetto delle norme statutarie da parte dei soci.
I poteri di vigilanza e controllo possono essere esercitati attraverso l’ispezione di scritture, libri e registri contabili e amministrativi e la verifica delle attività dell’associazione e dei soci relativamente alla produzione ed all’immissione sul mercato dei prodotti.
Al fine di consentire l’esercizio dei poteri suddetti, le associazioni dovranno dotarsi di una struttura organizzativa e dovranno tenere scritture, libri e registri, in modo analogo a quanto stabilito dalla legislazione statale per le cooperative agricole. In particolare, nel libro dei soci dovranno essere indicati il nome e l’indirizzo di ciascun socio, i terreni o gli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l’attività dell’associazione; nel registro di carico e scarico dovranno invece essere annotate le quantità di prodotto immesse sul mercato direttamente dall’associazione o singolarmente da ciascun produttore nonchè le quantità di prodotto ritirate dal mercato, ammassate o stoccate dall’associazione, in attuazione di interventi di mercato previsti da norme comunitarie, statali o regionali.
Nel caso in cui i soci di una associazione di produttori siano già riuniti in cooperativa agricola o in consorzio di cooperative agricole, le scritture, i libri e i registri contabili e amministrativi dell’associazione devono essere tenuti distinti e cioè riguardare esclusivamente le attività che formano oggetto dell’associazione stessa.
Art.10
Revoca del riconoscimento delle associazioni e delle unioni
- i requisiti per il riconoscimento non siano stati o non siano più soddisfatti;
- il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee o sia stato ottenuto in modo irregolare;
- la commissione esecutiva delle Comunità europee ravvisi nella costituzione o nell’attività di una associazione od unione l’esistenza di accordi, decisioni o pratiche concertate ed applichi quindi l’art. 85, paragrafo 1, del trattato di Roma;
- siano state compiute gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie o statali.
Art.11
Partecipazioni delle unioni alla programmazione regionale
Art.12
Contributi per la costituzione e il funzionamento
I contributi possono essere concessi alle associazioni per i primi tre anni successivi alla data del loro riconoscimento in misura non superiore rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno al 3 per cento, al 2 per cento e all’1 per cento del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci e non possono comunque superare, per i tre anni predetti, rispettivamente il 60 per cento, il 40 per cento e il 20 per cento delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.
I contributi possono essere concessi alle unioni regionali per i primi tre anni successivi alla data del loro riconoscimento in misura non superiore rispettivamente al 60 per cento, al 40 per cento e al 20 per cento delle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo e non possono comunque superare l’importo complessivo, per i tre anni, di 50.000 unità di conto.
Quando le domande vengono presentate da associazioni o unioni costituite da oltre tre anni anteriormente alla data del 26 giugno 1978, o derivate da organizzazioni preesistenti o create da produttori che appartengano ad organizzazioni preesistenti, i contributi possono essere concessi nelle misure di cui ai commi precedenti, proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo.
Le misure dei contributi verranno adeguate alle eventuali variazioni decise dai regolamenti comunitari.
Ai fini della concessione dei contributi previsti nel presente articolo le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo sono quelle elencate nel regolamento (CEE) n. 2084/80 del 31 luglio 1980 e il valore dei prodotti provenienti dai soci è calcolata annualmente sulla base dei prodotti immessi sul mercato e dei prezzi medi rilevati alla produzione.
I contributi possono essere anticipati, sulla base di programmi di spesa o di bilanci preventivi, fino all’80 per cento dell’importo riconosciuto ammissibile. L’accreditamento viene effettuato su conto corrente, secondo le procedure previste dall’art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Art.13
Contributi per programmi di sviluppo e ricerca
Il contributo è concesso fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili e può essere anticipato nei modi indicati nell’ultimo comma del precedente art. 12.
Art.14
Estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie
Art.15
Comitato delle unioni regionali
Il comitato è composto da un rappresentante per ciascuna delle unioni riconosciute ed è integrato:
a) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, fino a un massimo di tre, designati dai propri organi regionali;
b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.
I rappresentanti di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno voto consultivo. Il comitato delle unioni regionali è composto da almeno tre rappresentanti delle unioni stesse. Fino a quando non si verifichi detta condizione, il comitato potrà essere costituito, oltre che dai rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, anche dai rappresentanti delle cooperative agricole sarde di conduzione, di trasformazione e di commercializzazione maggiormente rappresentative del settore agricolo. Detto comitato provvisorio ha il compito di esprimere pareri consultivi all’amministrazione regionale in materia di associazionismo dei produttori e di mercati agricoli.
Art.16
Comunicazione al Ministero dell’agricoltura
Trasmette inoltre al medesimo Ministero, entro il mese di febbraio di ogni anno, un rapporto sull’applicazione della presente legge in Sardegna.
Art.17
Rinvio a normativa comunitaria e statale
Art.18
Disposizioni finanziarie
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 giugno 1983
Rojch