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Legge Regionale 11 agosto 1983, n. 16

Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l’Amministrazione regionale ‘autorizzata a concedere:
1 - prestiti agevolati per investimenti in conto capitale o alternativamente contributi per l’abbattimento degli interessi sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da istituti di credito o banche a valere sui loro fondi;
2 - crediti di esercizio;
3 - garanzie sussidiarie sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da istituti di credito o banche a valere sui loro fondi.


Art.2
Fondo regionale
L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o più istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui al punti 1) e 2) del precedente articolo 1.
La gestione del fondo sarà definita con apposita convenzione stipulata tra l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e gli istituti di credito o banche prescelti, previa deliberazione della Giunta regionale.
Il fondo è alimentato dagli stanziamenti annuali disposti nel bilancio regionale.
Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite, nonchè le indennità per l’istruttoria delle domande.


Art.3
Prestiti agevolati
A carico del fondo di cui al precedente articolo possono essere concessi prestiti agevolati per:
a) l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’ammodernamento dei locali necessari per l’esercizio delle attività, ivi compresi i magazzini e l’area occorrente;
b) l’acquisto di macchinari ed attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto per il personale ed attrezzature d’ufficio;
c) credito di esercizio.
Le spese per i fini di cui alle lettere a) e b) possono essere ammesse anche se sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda, purchè entro il limite di sei mesi.


Art.4
Massimali per spese di investimento
I prestiti agevolati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono concessi a condizione che l’iniziativa sia ritenuta economicamente valida, fino ad un massimo dell’85 per cento della spesa ammissibile nel limite di 500 milioni di lire per singole cooperative e di 1.000 milioni di lire per loro consorzi.
I prestiti sono nuovamente concedibili, purchè l’esposizione debitoria sia contenuta nel limite di cui al precedente comma.


Art.5
Particolare regime per ex integrati
Onde favorire l’acquisto degli stabilimenti delle imprese fallite o in amministrazione controllata o in regime di concordato preventivo da parte di personale già dipendente delle stesse imprese, allorquando la relativa cooperativa di produzione e lavoro sia costituita integralmente da soci che abbiano goduto, sino all’atto della costituzione della cooperativa, del trattamento di cassa integrazione guadagni per il settore industriale, i finanziamenti di cui all’articolo 3, in deroga alla previsione di cui all’articolo 4, possono giungere, ferma restando la condizione della validità tecnico - economica dell’iniziativa, al 100 per cento della spesa occorrente per l’acquisto degli stabilimenti di cui sopra.

Art.6
Credito di esercizio
Il credito di esercizio di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 è concorso fino ad un massimo di 200 milioni di lire.
Il credito di esercizio è nuovamente concedibile purchè l’esposizione debitoria sia contenuta nel limite di cui al precedente comma.


Art.7
Abbattimento degli interessi sui prestiti
Per l’abbattimento degli interessi passivi gravanti sui prestiti concessi da istituti di credito o banche a valere su loro fondi, secondo le modalità della presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto nel successivo articolo 8.
L’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito o banche interessati.


Art.8
Tassi di interesse
Il tasso di interesse per i prestiti ed il tasso di mora sono fissati nella misura pari a quella prevista per i mutui agevolati alle aziende artigiane dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e relativo regolamento d’attuazione.

Art.9
Ammortamento
Il preammortamento e l’ammortamento dei prestiti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3 devono essere contenuti entro i termini massimi di seguito stabiliti:
1 - per i prestiti di cui alla lettera a): 3 anni per il preammortamento e 12 anni per l’ammortamento;
2 - per i prestiti di cui alla lettera b): 2 anni per il preammortamento e 5 anni per l’ammortamento.
Il termine di preammortamento e di ammortamento dei prestiti di cui alla lettera c) dell’articolo 3 è stabilito rispettivamente in 12 e 36 mesi.
E’ comunque ammessa l’estinzione anticipata del debito, a richiesta del mutuatario.


Art.10
Domande di prestito - Comitato di gestione - Ricorso
Le domande di prestito dovranno essere presentate agli istituti o alle banche convenzionati corredate dalla documentazione prescritta, copia della sola domanda è trasmessa, a cura dell’interessato, all’Assessorato competente.
Sulle domande decide un comitato per ciascuno degli istituti di credito o delle banche convenzionati, presieduto dal direttore dell’istituto o della banca o da un suo sostituto e composto da:
a) un funzionario dell’Assessorato regionale della cooperazione;
b) tre rappresentanti nominati dall’Assessorato della cooperazione su designazione delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ed operanti in Sardegna.
Avverso la reiezione od il parziale accoglimento delle domande di concessione del prestito è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso all’Assessore competente per la cooperazione, che decide con proprio decreto in via definitiva.


Art.11
Controllo
Il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull’impiego e la destinazione delle somme prestate, ai fini della presente legge, spetta agli istituti o banche convenzionati.
In caso di accertata irregolarità o inadempienza da parte dei beneficiari dei prestiti nell’esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, gli istituti o le banche convenzionati provvedono direttamente, nelle forme di legge, al recupero delle somme erogate, dandone immediata e preventiva notizia al Comitato di cui all’articolo 10.
Per giustificati motivi il Comitato stesso ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta ed al tasso di ammortamento, per un periodo massimo di 18 mesi.


Art.12
Fondo per le garanzie sussidiarie e per il funzionamento del Comitato
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del proprio bilancio, presso gli istituti di credito o le banche convenzionate, un apposito fondo per:
1 - il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 10;
2 - la concessione di garanzie sussidiarie sui prestiti agevolati; tali garanzie non potranno superare il valore dell’85 per cento della spesa ammissibile ed il loro ammontare non potrà superare di 30 volte la disponibilità del fondo.


Art.13
Divieto di cumulo
Non è consentito il cumulo delle agevolazioni di cui alla presente legge con analoghe provvidenze, per lo stesso oggetto, previste da altre leggi nazionali o regionali.

Art.14
Regolamento di attuazione
Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della cooperazione, sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia.
Tale regolamento dovrà in particolare determinare:
a) le direttive, le ammissibilità, la documentazione, i criteri di priorità per l’istruttoria delle domande di prestito;
b) le modalità di erogazione dei prestiti e le garanzie a tutela degli stessi;
c) gli istituti di credito o le banche cui affidare l’istruttoria delle domande e la misura delle indennità di istruttoria.
Qualora lo richiedano le mutate condizioni economiche, con la medesima procedura di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificate le statuizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, e 9.


Art.15
Abrogazione leggi precedenti
La legge regionale 16 luglio 1982, n. 36, è abrogata; è altresì abrogato il punto c) del secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

Art.16
Norma transitoria
Per il primo anno di attuazione della presente legge sono ammesse ad istruttoria tutte le richieste di finanziamento a valere su spese effettuate anche oltre il limite retroattivo di mesi 6, di cui all’articolo 3, purchè effettuate dopo il 30 giugno 1982.

Art.17
Norma finanziaria
Le spese derivanti dalla presente legge, sono valutate in annue lire 1.250.000.000.
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per il 1983 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 10128 - (Nuova istituzione) Tit. II - Sez. VI - Cat. 14 - Sett. 20 - Fondo per la concessione di prestiti agevolati, a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi (artt. 3 e 8 della presente legge) L. 1.000.000.000

Cap. 10129 - (Nuova istituzione) Tit. II - Sez. VI - Cat. 14 - Sett. 27 - Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi e per il funzionamento del comitato (art. 12 della presente legge) L. 250.000.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata la complessiva somma di lire 1.250.000.000 dal capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio e sono in corrispondenza ridotte rispettivamente di lire 250.000.000 e di lire 1.000.000.000 le riserve previste nelle voci 1) e 9) della tabella B allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 10128 e 10129 del bilancio della Regione per il 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


Art.18
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 agosto 1983.

Rojch