Legge Regionale 11 agosto 1983, n. 16
Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
1 - prestiti agevolati per investimenti in conto capitale o alternativamente contributi per l’abbattimento degli interessi sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da istituti di credito o banche a valere sui loro fondi;
2 - crediti di esercizio;
3 - garanzie sussidiarie sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da istituti di credito o banche a valere sui loro fondi.
Art.2
Fondo regionale
La gestione del fondo sarà definita con apposita convenzione stipulata tra l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e gli istituti di credito o banche prescelti, previa deliberazione della Giunta regionale.
Il fondo è alimentato dagli stanziamenti annuali disposti nel bilancio regionale.
Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite, nonchè le indennità per l’istruttoria delle domande.
Art.3
Prestiti agevolati
a) l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’ammodernamento dei locali necessari per l’esercizio delle attività, ivi compresi i magazzini e l’area occorrente;
b) l’acquisto di macchinari ed attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto per il personale ed attrezzature d’ufficio;
c) credito di esercizio.
Le spese per i fini di cui alle lettere a) e b) possono essere ammesse anche se sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda, purchè entro il limite di sei mesi.
Art.4
Massimali per spese di investimento
I prestiti sono nuovamente concedibili, purchè l’esposizione debitoria sia contenuta nel limite di cui al precedente comma.
Art.5
Particolare regime per ex integrati
Art.6
Credito di esercizio
Il credito di esercizio è nuovamente concedibile purchè l’esposizione debitoria sia contenuta nel limite di cui al precedente comma.
Art.7
Abbattimento degli interessi sui prestiti
L’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito o banche interessati.
Art.8
Tassi di interesse
Art.9
Ammortamento
1 - per i prestiti di cui alla lettera a): 3 anni per il preammortamento e 12 anni per l’ammortamento;
2 - per i prestiti di cui alla lettera b): 2 anni per il preammortamento e 5 anni per l’ammortamento.
Il termine di preammortamento e di ammortamento dei prestiti di cui alla lettera c) dell’articolo 3 è stabilito rispettivamente in 12 e 36 mesi.
E’ comunque ammessa l’estinzione anticipata del debito, a richiesta del mutuatario.
Art.10
Domande di prestito - Comitato di gestione - Ricorso
Sulle domande decide un comitato per ciascuno degli istituti di credito o delle banche convenzionati, presieduto dal direttore dell’istituto o della banca o da un suo sostituto e composto da:
a) un funzionario dell’Assessorato regionale della cooperazione;
b) tre rappresentanti nominati dall’Assessorato della cooperazione su designazione delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ed operanti in Sardegna.
Avverso la reiezione od il parziale accoglimento delle domande di concessione del prestito è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso all’Assessore competente per la cooperazione, che decide con proprio decreto in via definitiva.
Art.11
Controllo
In caso di accertata irregolarità o inadempienza da parte dei beneficiari dei prestiti nell’esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, gli istituti o le banche convenzionati provvedono direttamente, nelle forme di legge, al recupero delle somme erogate, dandone immediata e preventiva notizia al Comitato di cui all’articolo 10.
Per giustificati motivi il Comitato stesso ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta ed al tasso di ammortamento, per un periodo massimo di 18 mesi.
Art.12
Fondo per le garanzie sussidiarie e per il funzionamento del Comitato
1 - il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 10;
2 - la concessione di garanzie sussidiarie sui prestiti agevolati; tali garanzie non potranno superare il valore dell’85 per cento della spesa ammissibile ed il loro ammontare non potrà superare di 30 volte la disponibilità del fondo.
Art.13
Divieto di cumulo
Art.14
Regolamento di attuazione
Tale regolamento dovrà in particolare determinare:
a) le direttive, le ammissibilità, la documentazione, i criteri di priorità per l’istruttoria delle domande di prestito;
b) le modalità di erogazione dei prestiti e le garanzie a tutela degli stessi;
c) gli istituti di credito o le banche cui affidare l’istruttoria delle domande e la misura delle indennità di istruttoria.
Qualora lo richiedano le mutate condizioni economiche, con la medesima procedura di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificate le statuizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, e 9.
Art.15
Abrogazione leggi precedenti
Art.16
Norma transitoria
Art.17
Norma finanziaria
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per il 1983 sono istituiti i seguenti capitoli:
Cap. 10128 - (Nuova istituzione) Tit. II - Sez. VI - Cat. 14 - Sett. 20 - Fondo per la concessione di prestiti agevolati, a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi (artt. 3 e 8 della presente legge) L. 1.000.000.000
Cap. 10129 - (Nuova istituzione) Tit. II - Sez. VI - Cat. 14 - Sett. 27 - Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi e per il funzionamento del comitato (art. 12 della presente legge) L. 250.000.000
A favore dei suddetti capitoli è stornata la complessiva somma di lire 1.250.000.000 dal capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio e sono in corrispondenza ridotte rispettivamente di lire 250.000.000 e di lire 1.000.000.000 le riserve previste nelle voci 1) e 9) della tabella B allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 10128 e 10129 del bilancio della Regione per il 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art.18
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 11 agosto 1983.
Rojch