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Legge Regionale 11 agosto 1983, n. 19

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, recante: "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell’agricoltura sarda".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il quinto comma dell’articolo 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:
"In deroga al disposto del precedente comma, i primi Comitati comprensoriali agricoli - dei quali fanno parte soltanto membri designati - durano in carica fino al 31 dicembre 1983".


Art.2
l terzo comma dell’articolo 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Funge da segretario del Comitato comprensoriale agricolo un dipendente degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura o dell’Ente di sviluppo (ETFAS), designato dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale".
Il quinto comma dell’articolo 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è soppresso.


Art.3
Il primo comma, lettera e), dell’articolo 18 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:
"e) da quattro imprenditori iscritti all’albo designati dalle Organizzazioni professionali agricole di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale".


Art.4
Il secondo e sesto comma dell’articolo 17 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"I Comitati comprensoriali agricoli decidono in ordine alle domande di iscrizione entro trenta giorni dal termine di cui al primo comma. Se i Comitati non si pronunciano entro il predetto termine, le domande di iscrizione si intendono accolte a tutti gli effetti".
"Le decisioni adottate dai Comitati comprensoriali agricoli sono comunicate entro dieci giorni agli interessati e all’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, per i conseguenti adempimenti relativi alla tenuta dell’Albo. Entro lo stesso termine sono comunicate le domande che, ai sensi del precedente secondo comma, si intendono accolte per decorrenza di termini".


Art.5
Il quarto e il sesto comma dell’articolo 42 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, sono, rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"L’indennità compensativa può essere erogata solo se la SAU (superficie agraria utilizzata) dei fondi condotti dal richiedente non è inferiore ad ettari 2 e il beneficiario è imprenditore agricolo a titolo principale".
"Nel caso di cooperativa e forme associate di gestione, il limite minimo di 2 ettari deve risultare dal rapporto medio tra la SAU (superf. utilizzata) complessiva delle aziende associate ed il numero dei soci che prestano attività lavorativa nei fondi condotti in comune".


Art.6
L’articolo 43 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Misura dell’indennità compensativa.
Sia nelle zone di montagna che nelle zone svantaggiate l’indennità compensativa è concessa in funzione del numero di capi bovini ed equini, nonchè di pecore e capre, allevati durante l’intera annata agraria, convertiti in UBA (unità di bestiame adulto) sulla base della seguente tabella di conversione:
- bovini ed equini con più di due anni = 1,00 UBA;
- bovini ed equini da 6 mesi a 2 anni = 0,60 UBA;
- pecore ed arieti, capre e becchi = 0,15 UBA.
L’importo dell’indennità per UBA (unità di bestiame adulto) viene determinato tenendo conto anche delle eventuali porzioni di UBA (unità di bestiame adulto) risultanti dal predetto calcolo di conversione per gli animali realmente allevati, secondo i seguenti scaglioni:
a) quando l’azienda è sita in zona di montagna:
- 85 ECU per ogni UBA, da 0,60 fino a 10 UBA;
- 65 ECU per ogni UBA, da 10,05 fino a 20 UBA;
- 50 ECU per ogni UBA, da 20,05 fino a 30 UBA;
b) quando lhazienda è sita in zona svantaggiata:
- 67 ECU per ogni UBA, da 0,60 fino a 10 UBA;
- 52 ECU per ogni UBA, da 10,05 fino a 20 UBA;
- 39 ECU per ogni UBA, da 20,05 fino a 30 UBA.
L’importo complessivo dell’indennità concedibile per gli allevamenti di bestiame non può essere superiore sia nelle zone di montagna che nelle zone svantaggiate - a 85 ECU (unità di conto europea) per ettaro di SAU (superficie agraria utilizzata) foraggera a disposizione dell’impresa agricola o agro - pastorale, singola od associata in tali zone.
Per le aziende site nelle zone di montagna, l’indennità compensativa può essere - sia in parte che interamente (quando le medesime non allevano il suddetto tipo di bestiame) - calcolata e concessa anche per ettaro di SAU (superficie agraria utilizzata) coltivata, con esclusione delle superfici destinate alla produzione di frumento, di foraggi e cereali foraggeri, nonchè di quelle destinate alla coltivazione intensiva di pereti, meleti e pescheti, superiori a ettari 0,50.
In tal caso l’importo dell’indennità per ettaro viene determinato tenendo conto anche delle eventuali aree coltivate, arrotondate alla decina, secondo i seguenti scaglioni:
- 85 ECU per ettaro, da 0,50 ettari di SAU coltivata fino a 10 ettari;
- 65 ECU per ettaro, da 10,05 ettari di SAU coltivata fino a 20 ettari;
- 50 ECU per ettaro, da 20,05 ettari di SAU coltivata fino a 30 ettari.
Gli importi in ECU previsti dal precedente articolo potranno essere modificati con la procedura prevista dall’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, nel rispetto della proporzione esistente tra i vari scaglioni, qualora dovessero intervenire delle variazioni ai limiti fissati dalla normativa comunitaria.
In ogni caso, tuttavia, l’importo complessivo dell’indennità compensativa concedibile annualmente per singola impresa - sia quando essa è richiesta solo per le UBA (unità di bestiame adulto) allevate, sia quando è richiesta (come è consentito nelle zone di montagna) o per la sola SAU (superficie agraria utilizzata) coltivata o in forma mista per entrambe le due possibilità non può essere superiore a n. 1.300 unità di conto europee nelle zone di montagna ed a n. 1.100 unità di conto europee nelle zone svantaggiate. Tali importi annuali massimi, invece, possono essere superati per le cooperative, per le società di persone e per le comunità familiari".


Art.7
L’articolo 44 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è così modificato:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le domande presentate ai sensi del primo comma sono valide per tutto il quinquennio di durata della concessione; qualora nel corso del quinquennio dovessero intervenire delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda tali variazioni devono essere documentate entro il successivo 31 agosto".
b) dopo l’ottavo comma è inserito il seguente:
"Le Comunità montane e gli Organismi comprensoriali possono delegare ai Comuni nei quali sono site in prevalenza le aziende, tutte le competenze loro attribuite dal presente articolo in merito all’erogazione dell’indennità compensativa".


Art.8
Il primo comma dell’articolo 45 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Per la realizzazione, nelle zone di montagna e nelle zone agricole svantaggiate, di cui al secondo comma del precedente articolo 4, degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati all’articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi previsti dalla lettera a) del suddetto articolo 12, terzo comma, e del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per tutti gli altri interventi a totale carico dei fondi amministrati dalla Regione e provenienti dagli stanziamenti di cui all’articolo 15, lettera e), della stessa legge 10 maggio 1976, n. 352".


Art.9
Le modifiche di cui agli articoli 1, 5 e 6 si applicano a decorrere dall’esercizio 1981, mentre quella prevista dall’articolo 7 si applica a partire dall’esercizio 1980.
Gli imprenditori agricoli a titolo principale, non coltivatori diretti che non hanno presentato domanda di concessione dell’indennità compensativa, perchè non in possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa precedente, possono provvedervi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.


Art.10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 agosto 1983.

Rojch