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Legge Regionale 4 gennaio 1984, n. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1984
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e comunque non oltre il 31 marzo 1984, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1984, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l’anno finanziario 1983 e nei relativi provvedimenti di variazione.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare tre dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio. per l’anno 1983.
Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità ed alla scadenza delle erogazioni, ivi compreso quello del pagamento degli stipendi e degli assegni fissi da corrispondere al personale assunto ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, successive modificazioni ed integrazioni.
Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti di spesa le cui autorizzazioni siano cessate nel 1983.


Art.2
Sul capitolo relativo a "Spese per le elezioni regionali", corrispondenti al capitolo 01033 del bilancio per l’anno finanziario 1983, è autorizzata l’assunzione di impegni sino all’importo di lire 5.000.000.000.

Art.3
In vigenza dell’esercizio provvisorio restano confermati i limiti di importo applicati per le aperture di credito nell’anno finanziario 1983.

Art.4
In attuazione della disposizione di cui all’articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 22, i provvedimenti di impegno da emettere in conto dei capitoli di spesa corrispondenti a quelli contenuti negli "oggetti omogenei" 04.06 e 04.11 del bilancio per l’anno finanziario 1983 sono emessi, in vigenza dell’esercizio provvisorio, dall’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

Art.5
In corrispondenza a quanto previsto nel precedente articolo 1 e con le stesse modalità e limitazioni è autorizzato, altresì , l’esercizio provvisorio del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione e dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1º agosto 1966, n. 5, ed all’articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

Art.6
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1º gennaio 1984.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 gennaio 1984.

Roich