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Legge Regionale 7 giugno 1984, n. 29

Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione del 7 novembre 1983.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Per far fronte ai danni provocati dal nubifragio del 7 novembre 1983, l’Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a finanziare, a totale carico, gli interventi di ricostruzione o ripristino delle infrastrutture e opere pubbliche, agrarie e extra agrarie danneggiate totalmente o parzialmente;
b) a concedere agli imprenditori agricoli, le cui aziende siano state danneggiate, contributi in conto capitale pari all’80 per cento del danno subito dalle strutture fondiarie aziendali;
c) a concedere, a favore degli imprenditori agricoli le cui aziende siano state danneggiate, contributi pari all’80 per cento del danno, se il danno subito è superiore al 60 per cento della produzione lorda vendibile e prestiti agevolati con le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, se le aziende siano state danneggiate in misura superiore al 30 per cento ed inferiore al 60 per cento della produzione lorda vendibile;
d) a corrispondere ai proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze familiari, ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia ed altri materiali sterili, una somma pari all’80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all’evento; la liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell’impiego della somma in acquisti di scorte vive o morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.


Art.2
Per l' istruttoria, l’alta sorveglianza, il collaudo delle opere necessarie al ripristino delle strutture o infrastrutture agrarie ed il coordinamento tecnico – amministrativo di tutti gli interventi di cui all’articolo 1, ricadenti nel settore agricolo, è costituito presso l’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale un Ufficio speciale, del quale faranno parte funzionari dell’Assessorato e dei suoi uffici periferici, dell’ERSAT e dei Consorzi di bonifica operanti nei comprensori nei quali si sono verificati danni in seguito al nubifragio del 7 novembre 1983.
Il distacco del personale necessario all’Ufficio speciale è disposto dall’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, d’intesa con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.


Art.3
Alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) dell’articolo 1 si provvederà mediante concessione dei lavori ai Comuni, all’Ente di sviluppo, ai Consorzi per le strade vicinali ed ai Consorzi di bonifica.
I progetti relativi agli interventi di ripristino o ricostruzione di infrastrutture agricole, predisposti dagli enti di cui al comma precedente, sono approvati con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, previa istruttoria tecnico - amministrativa da parte dell’Ufficio speciale di cui all’articolo precedente.
I progetti relativi agli interventi di ripristino o ricostruzione di infrastrutture extra - agricole, predisposti dagli enti di cui al primo comma, sono approvati con decreto dell’Assessore dei lavori pubblici, previa istruttoria tecnico - amministrativa dei propri uffici.
I progetti relativi ad opere di difesa ambientale sono approvati con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente, previa istruttoria tecnico – amministrativa degli uffici dell’Assessorato dei lavori pubblici.
Contestualmente all’approvazione dei progetti di cui ai commi precedenti, è disposto in favore degli enti concessionari l’accreditamento delle somme necessarie all’esecuzione dei lavori, con le modalità di cui alla legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
I progetti di ripristino o ricostruzione delle strade vicinali dovranno essere redatti in conformità ad apposite specifiche tecniche, da emanarsi con direttiva dell’Assessore competente.


Art.4
Le domande per ottenere i benefici di cui alla lettera b) dell’articolo 18 corredate dal relativo progetto, devono essere presentate per l’istruttoria all’Ufficio speciale di cui all’articolo 2.
I contributi sono concessi con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, con il quale viene disposto il pagamento, in favore dei beneficiari, di un’anticipazione per all’80 per cento del contributo, verso la presentazione di una fidejussione assicurativa.
Al saldo del contributo si provvede, con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, ad ultimazione delle opere e dopo che le stesse siano state collaudate da un funzionario dell’Ufficio speciale di cui all’articolo 2.


Art.5
Le domande per ottenere i contributi di cui alla lettera c) dell’articolo 1 devono essere presentate ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono ubicate le aziende danneggiate.
Alle domande deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che specifichi gli estremi catastali dell’azienda, il titolo di relazione (proprietà, affitto, ecc.), la coltura danneggiata, la sua estensione e la percentuale del danno subito dalla produzione.
I Sindaci provvedono alla liquidazione dei contributi previa istruttoria delle domande da parte dei Comitati comunali dell’agricoltura, integrati da un funzionario dell’Ufficio speciale di cui all’articolo 2.
L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, sulla base delle segnalazioni dei Comuni, provvede all’apertura di conti correnti presso gli Istituti tesorieri della Regione Sarda, intestati «Regione Sarda, contributo «una tantum» in favore delle aziende agrarie danneggiate dal nubifragio del 7 novembre 1983, Comune di ………………».
I pagamenti su detti conti correnti sono disposti dal Sindaco, mediante emissione di assegni intestati ai singoli beneficiari.
I rendiconti delle somme messe a disposizione devono essere presentati dai Comuni, entro sei mesi dalla data di apertura dei conti correnti, all’Ufficio speciale presso l’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale.
Le domande intese ad ottenere i prestiti agevolati di cui alla lettera c) dell’articolo 1 devono essere presentate agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, che vi provvedono sulla base della normativa vigente.
Le domande per ottenere i benefici di cui alla lettera d) dell’articolo 1 devono essere presentate all’Ufficio speciale di cui all’articolo 2, corredate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che specifichi gli estremi catastali del fondo interessato dall’evento calamitoso e la coltura che in esso era praticata.
Devono altresì essere indicate nelle domande le modalità degli investimenti previsti nella stessa lettera d).


Art.6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su proposta degli Assessori dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, della difesa dell’ambiente e dei lavori pubblici, saranno delimitate le zone colpite dall’alluvione.

Art.7
L’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro – pastorale curerà tutti gli atti necessari ad ottenere dal Ministero dell' agricoltura i benefici della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Le somme così attribuite alla Regione saranno fatte affluire al fondo di solidarietà regionale di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.8
Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1 della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
- infrastrutture e opere pubbliche extra agrarie (lettera a): L. 4.000.000.000;
- infrastrutture e opere pubbliche agrarie, ivi comprese le strade vicinali ed interpoderali (lettera a), nonchè provvidenze di cui alle lettere b), c) e d): Lire 11.000.000.000.
Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1984 sono previsti i seguenti stanziamenti:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE:
Cap. 06120 - Somma da versarsi al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3; art. 20, L.R. 10 giugno 1974, n. 12; L.R. 10 aprile 1978, n. 28; L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, e L.R. 29 settembre 1982, n. 24) L. 11.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Cap. 08155 - (di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 10 - Sett. 16 - Spese per la ricostruzione od il ripristino delle infrastrutture e opere pubbliche extra - agrarie danneggiate dal nubifragio del 7 novembre 1983 (art. 1 della presente legge) L. 4.000.000.000


Art.9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 giugno 1984.

Rojch