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Legge Regionale 30 ottobre 1986, n. 57

Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In considerazione del grave danno provocato dalla "agalassia contagiosa" al patrimonio ovi - caprino sardo, l’Assessore regionale dell’agricoltura e della riforma agro - pastorale e l’Assessore regionale all’igiene e sanità, predispongono, sulla base degli accertamenti dei focolai esistenti, programmi pluriennali di lotta e prevenzione con una vasta azione di propaganda che preveda:
a) la diffusione di metodologie sanitarie tra gli allevatori al fine di salvaguardarli dalla diffusione della "agalassia contagiosa" e per l’utilizzazione consona dei farmaci in specie quelli antibiotici;
b) il potenziamento del servizio veterinario presso le unità sanitarie locali, anche con assunzioni temporanee che permettano l’intervento tempestivo del sanitario, qualora vi sia la richiesta motivata d’intervento da parte dell’allevatore in caso di epidemia;
c) la vaccinazione contro l’"agalassia contagiosa" obbligatoria e gratuita, con l’uso del vaccino identificato più efficace, per le greggi nelle quali si siano verificati uno o più casi di "agalassia contagiosa". Per i capi infetti, ritenuti dal sanitario recuperabili attraverso idonea terapia, devono essere garantite dalle Unità sanitarie locali le erogazioni dei medicinali antibiotici con a carico dell’allevatore il ticket istituito con decreto dell’Assessore all’igiene e sanità;
d) all’allevatore interessato alla pratica della terapia antibiotica sarà corrisposto un contributo pari alla differenza del prezzo del latte praticato al momento per la produzione che presenti residui antibiotici. Di tale prodotto la raccolta sarà effettuata secondo le prescrizioni previste dalle norme di polizia veterinaria.


Art.2
A favore delle aziende pastorali colpite da "agalassia contagiosa" sono disposte le seguenti provvidenze:
a) per gli allevamenti che siano stati sottoposti a sequestro con ordinanza dei sindaci competenti, in applicazione del regolamento di polizia veterinaria, è concesso, allorquando il territorio di confinamento non offra sufficiente alimentazione pascolativa, un contributo per le spese di alimentazione per giorno di sequestro e per capo eccedente il carico massimo mantenibile in quel territorio;
b) qualora a causa dell’epidemia si sia verificato o si verifichi un calo della produzione lorda vendibile in misura superiore al 30 per cento della produzione media della stagione presa in considerazione, sarà erogato un contributo a fondo perduto pari all’80 per cento della perdita effettivamente accertata entro un parametro massimo di produzione per una somma pari a lire 200.000 per capo adulto e per ognuna delle annate in cui il gregge ha subito gli effetti della malattia;
c) concorso regionale sugli interessi dei prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale erogati da istituti o enti autorizzati all’esercizio del credito agrario. Il concorso regionale sugli interessi verrà corrisposto per prestiti non superiori a lire 40.000 per capo colpito da "agalassia contagiosa".


Art.3
Le provvidenze di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 saranno concesse dagli Ispettorati agrari competenti per territorio, sulla base delle ordinanze dei sindaci e delle certificazioni veterinarie dalle quali risulti la consistenza del gregge sequestrato e il periodo di sequestro.
La misura del contributo alimentare sarà fissata con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e commisurata al costo della razione alimentare occorrente per i capi eccedenti il carico massimo mantenibile sul territorio e per il periodo di confinamento.


Art.4
Il responsabile del servizio veterinario della Unità sanitaria locale, sulla base di accertata localizzazione articolare della malattia che impedisca un recupero produttivo degli animali, indirizza al sindaco interessato richiesta di emissione di ordinanza di abbattimento. In tal caso l’abbattimento e la vendita della carcassa ad uso alimentare, dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
Nel caso di abbattimento dei capi di bestiame in attuazione delle misure di cui al comma precedente, è dovuta una indennità a titolo di risarcimento nella misura risultante dalla differenza tra il valore commerciale al momento, riferito ai prezzi all’ingrosso, e il ricavato dalla vendita della carcassa per uso alimentare.


Art.5
I prestiti sono regolati in modo analogo a quello fissato dalle leggi vigenti in materia di credito agrario di esercizio e sono deliberati dagli istituti ed enti autorizzati, previa emissione di parere da parte dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio.
Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è uguale a quello minimo fissato dallo Stato per i prestiti di conduzione.


Art.6
Le provvidenze di cui ai precedenti articoli saranno concesse a favore delle aziende colpite dalla alagassia successivamente al 1982.

Art.7
Per la concessione del concorso sugli interessi di cui al precedente articolo 2, lettera c), è autorizzato il limite d’impegno di lire 150.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1986 al 1990.
Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione:
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della LR 5/ 5/ 83, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria) lire 2.150.000.000
mediante riduzione della riserva indicata al punto 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE.
In aumento:
Cap. 06153 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.4.3.6.10.10. - Concorsi negli interessi per prestiti di esercizio concessi agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da "agalassia contagiosa" (art. 2, lett. c, della presente legge) L. 150.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE.
Cap. 06154 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.10. - Contributi ed indennità agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da "agalassia contagiosa" (art. 1, lett. d), art. 2, lett. a) e b), art. 4 della presente legge) L. 2.000.000.000


Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 ottobre 1986

Melis