Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 09 aprile 1987, n. 12

Modifiche alle leggi regionali 19 febbraio 1986, n. 21, e 11 ottobre 1985, n. 23, riguardanti la sanatoria di opere edilizie abusive.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il termine del 30 settembre 1986, di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, che modifica l’articolo 48 della legge regionale 11 ottobre 1985, n.23, è prorogato al 31 marzo 1987.

Art.2
Il termine del 30 settembre 1986, di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, che modifica l’articolo 47 della legge regionale 11 ottobre 1985, n.23, è prorogato al 31 marzo 1987.

Art.3
All’articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, è introdotto il seguente emendamento parziale: «le parole "di cui al precedente articolo 27, sesto comma" sono sostituite con: "di cui al precedente articolo 27, quinto comma"».

Art.4
All’articolo 43 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è aggiunto il seguente comma:
«Le agevolazioni di cui al precedente comma sono estese alle opere abusive realizzate o acquistate per essere adibite a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente. La domanda di sanatoria può essere presentata, oltre che dal proprietario dell’immobile, anche da parenti di primo grado purchè in possesso dei requisiti indicati al primo comma del presente articolo».


Art.5
Per le opere pubbliche, ai soli fini della sanatoria dell’abusivismo edilizio, la deliberazione o l’atto con il quale il progetto è stato approvato o l’opera è stata autorizzata sostituisce a tutti gli effetti la licenza edilizia o la concessione ad edificare.

Art.6
Il quinto comma dell’articolo 40 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è così sostituito:
«Su richiesta dell’interessato, il Sindaco può rilasciare apposita certificazione, della sussistenza dei requisiti necessari per ottenere la concessione o l’autorizzazione in sanatoria. Comunque, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria, dopo il pagamento - come acconto - dei due terzi degli oneri previsti dalle vigenti disposizioni, può completare le opere di cui all’articolo 26, primo comma, relativamente alle case di abitazione e con esclusione delle zone turistiche, non comprese tra quelle indicate al precedente articolo 28 nè ricadenti in zona assoggettata ai piani di risanamento di cui all’articolo 32.
A tal fine l’interessato comunica al comune il proprio intendimento con le procedure previste dall’articolo 15, terzo comma, ed inizia i lavori di completamento funzionale, non prima di trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione. I lavori sono effettuati sotto la responsabilità dell’interessato unitamente al tecnico incaricato della direzione dei lavori, e comunque i lavori compiuti non possono costituire in nessun momento pregiudizio alcuno dei diritti e delle ragioni della pubblica amministrazione.
L’avvenuto espletamento delle suddette procedure abilita gli Istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizia sia per le opere eseguite, sia per quelle di completamento.
I lavori di completamento delle opere eseguite su aree sottoposte a vincolo possono essere eseguiti solo a condizione che siano stati espressi positivamente i necessari pareri ed autorizzazioni delle competenti amministrazioni».


Art.7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Chianciano Terme 9 aprile 1987

Melis