Legge Regionale 25 gennaio 1988, n. 5
Misure urgenti concernenti il funzionamento delle commissioni sanitarie per l’invalidità civile, le condizioni visive ed il sordomutismo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. La presente legge disciplina, in attesa del riordino della materia ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento economico dovuto alle commissioni sanitarie regionali e provinciali per l’accertamento della invalidità civile, del sordomutismo e delle condizioni visive, previste, rispettivamente, dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382.Art.2
1. Al Presidente, ai componenti ed ai segretari facenti parte delle commissioni sanitarie regionali e provinciali indicate al precedente articolo 1, viene corrisposto il seguente trattamento economico:
1) un gettone di lire 50.000 per ogni giornata di seduta. Ai soli componenti le commissioni viene altresì corrisposto un compenso di lire 5.000 per ogni soggetto visitato;
2) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:
a) dalla normativa statale di cui alla legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, nel caso di dipendenti statali e di altri dipendenti pubblici per i quali trova applicazione la medesima normativa statale;
b) dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, nel caso dei restanti estranei all’Amministrazione regionale; ad essi viene corrisposta l’indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti della Regione.Art.3
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutabile in lire 140.000.000 annue, fanno carico al capitolo del bilancio della Regione per l’anno 1988 e quelli successivi, corrispondente al capitolo 12131 del bilancio della Regione per l’anno 1987; la relativa denominazione è così variata "Spese per il funzionamento delle Commissioni sanitarie regionali e provinciali per l’accertamento dell’invalidità civile, del sordomutismo e delle condizioni visive previste, rispettivamente dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381 e 27 maggio 1970, n. 382 (articoli 14, lett. q), 32 e 81 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)".
2. Alla sopra citata spesa si fa fronte col maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 25 gennaio 1988.
Melis
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