Legge Regionale 9 marzo 1988, n. 9
Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
a) acquisire pareri motivati sui programmi di intervento previsti con la presente legge;
b) acquisire pareri e formulare proposte in merito alla attuazione di leggi e provvedimenti comunitari o nazionali nell’ambito del territorio della Sardegna;
c) studiare le problematiche proprie del nomadismo, gli effetti conseguenti sulla vita economico - sociale locale, le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi e proporne adeguate soluzioni.
Art.3
1) erogazione di contributi alle Province ed ai Comuni, nonché ad enti pubblici o privati costituiti con atto pubblico, che operano ai sensi del proprio statuto, per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;
2) erogazione di contributi ai Comuni, istituti, enti e convitti per l’organizzazione e l’attivazione di iniziative di istruzione, con particolare riferimento per i bambini di età scolare di comunità nomadi nello spirito della tutela della loro identità culturale;
3) erogazione di contributi a Province e Comuni per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati;
4) organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l’inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche e forme adeguate di riconversione professionale.
Art.4
Art.5
2. L’unità sanitaria locale competente per territorio garantisce al campo di sosta la vigilanza igienica e la assistenza sanitaria.
3. I nomadi che intendono accedere al campo di sosta devono versare un contributo all’amministrazione comunale, con la quale concorrono congiuntamente nella gestione del campo di sosta, ed esibire, per la registrazione, i documenti di identità.
4. L’ubicazione del campo di sosta, che deve avere una superficie non inferiore a 2.000 metri quadrati e non superiore a 4.000 metri quadrati, deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica e facilitare l’accesso ai servizi pubblici. Il campo potrà contenere rispettivamente un massimo di 10 e 25 roulottes.
5. La gestione e manutenzione del campo avviene con il concorso congiunto nelle spese della pubblica amministrazione degli utenti, privilegiando al massimo l’autogestione.
6. L’area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata "zona per attrezzature speciali di uso pubblico", di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l’approvazione motivata variante allo strumento urbanistico generale.
Art.6
2. Nei campi di transito la vigilanza igienico - sanitaria e l’assistenza sono affidate all’unità sanitaria locale competente per territorio. La gestione del campo avviene secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma quinto, della presente legge.
Art.7
Art.8
a) la scolarizzazione dei bambini nomadi nell’ambito delle scuole del preobbligo e dell’obbligo scolastico;
b) le attività di educazione permanente per gli adulti. A tal fine i comuni promuovono le opportune intese con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.
Art.9
Art.10
Art.11
a) per l’eventuale acquisto dell’area di cui ai precedenti articoli 5 e 6 - qualora non si utilizzi terreno di proprietà comunale - e la realizzazione delle opere di infrastruttura nei campi di sosta e di transito fino al 100 per cento della spesa;
b) per le spese di cui al precedente articolo 4, fino all’80 per cento della spesa;
c) per le iniziative di sostegno dell’attività artigianale tipica e tradizionale, di cui al precedente articolo 9, fino al 100 per cento della spesa se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale, fino all’80 per cento per il secondo e terzo anno.
Art.12
a) il progetto del capo di sosta o di transito e preventivo di spesa;
b) preventivo di spesa relativo alla gestione e manutenzione del campo sosta o di transito;
c) progetto o progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa.
2. Entro il 31 marzo la Giunta regionale, delibera il programma di riparto dei contributi sulla base di un piano pluriennale con priorità per le maggiori aree urbane.
3. In sede di prima applicazione, i termini di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono individuati rispettivamente in sessanta e centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.13
2. Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che gli organi tecnici dell’Assessorato abbiano fatto conoscere motivato parere tecnico si può dare immediato inizio all’esecuzione dei lavori.
3. L’erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione con accreditamento all’ente interessato.
Art.14
2. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1988 nello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sottoindicati:
- "Contributi ai Comuni, alle Province, nonché ad enti pubblici e privati per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche e artigianali delle popolazioni nomadi (art. 3, n. 1) della presente legge);
- contributi ai Comuni, ad istituti, enti e convitti per l’organizzazione ed attivazione di iniziative d’istruzione a favore delle comunità zingare (art. 3, n. 2) della presente legge);
- contributi alle Province ed ai Comuni per la gestione e la manutenzione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (art. 3, n. 3) della presente legge lire 50.000.000
- "Contributi alle Province ed ai Comuni per la realizzazione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (art. 3, n. 3) della presente legge).
lire 1.000.000.000
3. Alla relativa spesa si fa fronte con l’utilizzo del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dal suo naturale incremento.
4. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui sopra citati capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 marzo 1988.
Melis