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Legge Regionale 13 maggio 1988, n. 10

Disposizioni in materia di pesca marittima
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Nelle acque del mare territoriale della Sardegna è vietato l’esercizio della pesca mediante l’uso delle reti alla deriva o vaganti.

Art.2
1. Chiunque contravvenga al divieto di cui al precedente articolo 1, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000.
2. La trasgressione comporta altresì la confisca del pescato, delle reti e degli altri attrezzi impiegati.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 maggio 1988

Melis