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Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 18

Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Lodine» della frazione di Lodine, del Comune di Gavoi
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. La frazione di Lodine del Comune di Gavoi è costituita in Comune autonomo, con la denominazione di Lodine e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.


Art.2
1. Ai fini dell’esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito Comune di Lodine fa parte della circoscrizione territoriale di competenza del Comitato di Controllo di Nuoro.


Art.3
1. Ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52 e della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo Comune di Lodine è inserito nella IX Comunità montana, denominato «Del Nuorese» e nella Unità Sanitaria Locale n. 7.
2. Sono conseguentemente modificate le tabelle A allegate alle precitate leggi regionali e l’articolo 1 dello Statuto della predetta Comunità montana, approvato con legge regionale 1 agosto 1983, n. 21.


Art.4
1. Con decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata del Comune interessato o, in difetto, di ufficio, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Gavoi e il costituito Comune di Lodine.
2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il Comune di Gavoi provvede - in rapporto alla entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune - a distaccare proprio il personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.


Art.5
1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Lodine un contributo straordinario di lire 200.000.000.


Art.6
1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuovi disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).
L. 200.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Cap. 04176 - (di nuova istituzione) cat. progr. 04.15 (2.1.1.5.2.2.11.33) (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Lodine per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 5 della presente legge)
L. 200.000.000
2. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sul capitolo 04176 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 luglio 1988

Melis