Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 18
Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Lodine» della frazione di Lodine, del Comune di Gavoi
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
2. Sono conseguentemente modificate le tabelle A allegate alle precitate leggi regionali e l’articolo 1 dello Statuto della predetta Comunità montana, approvato con legge regionale 1 agosto 1983, n. 21.
Art.4
2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il Comune di Gavoi provvede - in rapporto alla entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune - a distaccare proprio il personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.
Art.5
Art.6
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuovi disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).
L. 200.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Cap. 04176 - (di nuova istituzione) cat. progr. 04.15 (2.1.1.5.2.2.11.33) (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Lodine per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 5 della presente legge)
L. 200.000.000
2. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sul capitolo 04176 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 luglio 1988
Melis